Sentenza 9 agosto 2001
Massime • 1
Le forme di conferimento della procura alle liti, previste dall'art. 83 cod. proc. civ., non possono essere surrogate da presunzioni semplici; pertanto, l'esistenza della procura, in mancanza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, da cui risulti l'attribuzione del potere di rappresentanza processuale, non può essere desunta dalla mera indicazione nell'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio della presenza di un difensore ne' dalla sottoscrizione di quest'ultimo apposta in calce all'atto stesso.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10967 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. NC CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI NC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CERNAIA 43, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO RAO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO SCILLIA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MESSINA e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPEMA CORTE DI CASSAZIONE;
intimati avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense n. 277 pubblicata il 15 dicembre 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 giugno 2001 Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni LO CASCIO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 ottobre 1999 l'avv. Vincenzo Vanaria impugnava dinanzi al Consiglio Nazionale Forense la delibera dell'ordine degli Avvocati di Messina del 20 ottobre 1999 con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività professionale a tempo indeterminato.
Con decisione del 12 maggio - 15 dicembre 2000 il Consiglio Nazionale Forense dichiarava inammissibile il ricorso in base alla considerazione che esso risultava sottoscritto dall'avv. Vincenzo Vanaria, privo dello ius postulandi, e dall'avv. Giambattista Freni, privo di mandato, non potendo considerarsi sostitutiva ed equivalente al rilascio della procura alle liti la semplice indicazione nell'epigrafe del ricorso dell'avv. Freni quale difensore del ricorrente.
Contro la decisione ricorre per cassazione con un unico motivo l'avv. Vincenzo Vanaria.
Non hanno presentato difese il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina e il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 83 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e sostiene che dopo la modifica introdotta dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141, secondo cui la procura sui considera apposta in calce anche se sia rilasciata con foglio separato che sia però materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, dovrebbe considerarsi valida, a maggior ragione, la procura conferita nel contesto dell'atto, purché risulti in modo non equivoco il riferimento al giudizio introdotto col ricorso, e indipendentemente dall'uso di formule sacramentali. La censura, dato atto della scarsa puntualità delle argomentazioni addotte, che si riferiscono tutte ai requisiti della procura speciale nel ricorso per cassazione, non può trovare accoglimento, dovendo ribadirsi la validità dell'interpretazione posta a fondamento della decisione impugnata secondo cui le forme di conferimento della procura indicate nell'art. 83 cod. proc. civ. non possono essere surrogate da presunzioni semplici e pertanto l'esistenza della procura non può essere desunta da un qualsiasi atto difensivo nel quale sia indicato come procuratore della parte un determinato legale, essendo tale indicazione idonea a produrre effetti giuridici solo se avvalorata da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata da cui risulti l'attribuzione del potere di rappresentanza processuale (Cass. 13 novembre 1985, n. 5573; 15 gennaio 1987, n. 265; 2 marzo 1991, n. 2207). E infatti l'affermazione che la procura al difensore può essere conferita senza necessità di far ricorso forme solenni o all'uso di espressioni in termini tassativamente preordinati non può essere valorizzata sino al punto di ritenere - come pur emerge da un orientamento giurisprudenziale periodicamente riaffiorante - che possa ritenersi sufficiente l'accertamento presuntivo della volontà della parte di conferire al difensore i relativi poteri e facoltà e che la sottoscrizione personale della parte nell'atto introduttivo del giudizio, seguita dalla sottoscrizione personale del procuratore possa quindi valere, considerate tutte le circostanze del caso, a significare rispettivamente la volontà di conferire la procura a compiere quell'atto e, da parte del procuratore, l'autenticazione della sottoscrizione del cliente e, contemporaneamente, la sottoscrizione dell'atto in sè.
Va infatti considerato che l'indicazione nell'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio della presenza di un difensore vale solo quale attestazione del fatto che l'attore è rappresentato e difeso da un procuratore legalmente esercente, ma non può supplire alla manifestazione di volontà volta espressamente al conferimento della procura, nelle forme alternative della procura speciale o di quella generale alle liti, con le modalità consentite dall'art. 83 cod. proc. civ.. Ne consegue che, allorquando - come nella specie - dall'esame degli atti non risulti la volontà della parte diretta al conferimento della procura a un difensore legalmente esercente, la sottoscrizione apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio da parte del legale indicato quale difensore nell'intestazione è del tutto improduttiva di effetti, in quanto proveniente da un legale del tutto privo di poteri, essendo irrilevante a tal fine la mera indicazione del suo nome nell'intestazione dell'atto. In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
La mancata partecipazione al giudizio degli intimati preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2001