Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2004, n. 166
CASS
Sentenza 9 gennaio 2004

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Con la sentenza interpretativa di rigetto la Corte Costituzionale, nel ritenere non infondato il denunciato vizio di incostituzionalità della disposizione nella interpretazione non implausibile fornitane dal giudice " a quo", in luogo di emettere una pronuncia caducatoria o additiva, indica una possibile, diversa interpretazione della stessa disposizione conforme a Costituzione. Tale interpretazione adeguatrice operata dal giudice delle leggi rappresenta un esito di merito del sindacato di costituzionalità che non interferisce con il controllo di legittimità rimesso alla Corte di cassazione, ed ha un effetto vincolante per i giudici ordinari e speciali, non esclusa la stessa Corte di cassazione, nel senso che essi non possono più accogliere quella interpretazione che la Corte costituzionale ha ritenuto, sia pure con una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo esame, viziata. Essi possono solo risollevare la questione, ove non intendano aderire alla interpretazione adeguatrice del giudice delle leggi, ne' ad altra interpretazione che, seppur diversa, ritengano parimenti conforme a Costituzione.

A seguito della riforma sanitaria attuata con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'INPS è subentrato a tutti i precedenti Enti mutualistici nella gestione dell'assicurazione malattia, sicché ad esso è demandata la riscossione del relativo contributo già spettante agli Enti o alle gestioni soppresse, conseguente legittimazione passiva dell'Istituto nelle controversie aventi ad oggetto detto contributo. (Fattispecie relativa a personale dipendente dall'Ente Scuola Comunale Musica).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2004, n. 166
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 166
Data del deposito : 9 gennaio 2004

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