Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2001, n. 10839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10839 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL OPOL I ALAND1 0 839 /0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento daf SEZIONE TERZA CIVILE comfenso profes sional ex lize Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 781/1942 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 4584/99 - Dott. Michele VARRONE Consigliere 7493/99 Cron. 23459 Consigliere- Dott. Italo PURCARO Rep. 3698 Rel. Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud.15/05/01 ha pronunciato la seguente CONTES T SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L..6000 Գ. ՈՐՈ ԴՈՐ UN CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCER GERMANICO 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCO DI LORENZO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
MILANO ASSIC SPA;
DF454881 - intimata e sul 2° ricorso n° 07493/99 proposto da: DF454882 MILANO ASSIC SPA, corrente in Assago Milano Fiori, in persona del suo procuratore speciale Dr. Ivano ,2001 Cantarale, elettivamente domiciliata in ROMA 929 LUNGOTEVERE DEI MELLINI 271 presso lo studio -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che lo Rilasciata copia legale al Sig. DI LORENTO difende, giusta delega in atti;
per diritti !! 1000 th il 180TT 2001 ricorrente - IL CANCELLIERE
contro
UN CA;
CANCELLERIA intimato avverso l'ordinanza del Tribunale di FERMO, emessa il 13/05/98 e depositata il 19/05/98 (R.G. 344/97); AY100717 udita la relazione della causa svolta nella pubblica AY716230 udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LAY100722 LUCENTINI;
udito l'Avvocato Franco DI LORENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 酒 森 AY716248 Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso in via principale per il rinvio a nuovo ruolo per AY716249 integrazione del contraddittorio ed in subordine per la cassazione con rinvio. AY716250 AYF16243 AY716239 AY716240 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 10 aprile 1997 l'avv. Carmelo Giunta chiedeva al Tribunale di Fermo, ex artt. 28 segg. legge 13 giugno 1942 n. Pagaments a confesso butinouae ex lige. 794, la liquidazione del compenso professionale per l'attività 704/1642 I svolta in favore della s.p.a. Previdente Assicurazione nel giudizio civile, conclusosi con sentenza non definitiva, promosso
contro
IA FE, MA ZI ET e FA FE, quali eredi di Nazareno FE, e contro la stessa compagnia, quale assicuratrice r.c.a., da IS GR e LD GN, con il successivo intervento di numerose altre parti. Costituitasi l'intimata compagnia e riassunto il giudizio dopo la sua interruzione a seguito dell'incorporazione per Qlucent fusione della Previdente Assicurazioni nella s.p.a. Milano Assicurazione-, con ordinanza 19 maggio 1998, il Tribunale liquidava (nel dispositivo) il compenso spettante al ricorrente in "lire 317.900, lire 4.218.000 per diritti, lire 4.250.000 oltre rimborso forfetario nella misura legale a decorrere dal giorno della notifica del ricorso sino al saldo", così motivando. Essendo il valore della causa di lire 2.625.354.060, in assenza di documentate e specifiche contestazioni dovevano essere riconosciute all'avv. Giunta "le voci indicate per diritti ed esborsi, pari rispettivamente a lire 16.508.000 e lire 1.530.000". Gli onorari, poi in base all'ultima tariffa sotto la quale era l'attivitàstata esplicata professionale- potevano essere 3 liquidati nelle somme sotto indicate, coincidenti e comunque non lontane dai minimi tabellari, tenuto conto del valore della controversia e della sua importanza, nonché della modesta difficoltà della causa: per studio della controversia, lire 600.000; per consultazioni con il cliente, lire 140.000; per ricerca dei documenti, lire 90.000; per la comparsa di risposta, lire 600.000; per assistenza alle udienze di trattazione, lire 800.000; per assistenza ai mezzi di prova, lire 750.000, per la redazione della comparsa conclusionale, lire 1.000.000, per l'udienza di discussione, lire 270.000; per un totale di lire 4.250.000. Quecent La maggiorazione prevista in riferimento alla difesa di più parti non era dovuta, poiché la causa aveva "visto coinvolti i responsabili civili e le compagnie processuali". Al convenuto, in definitiva, dovevano essere liquidati gli importi di lire 270.000 per spese, lire 4.250.000 per esborsi, lire 4.250.000 per onorari. Visto il notevole ridimensionamento della domanda, le spese di causa potevano essere compensate. Per la cassazione dell'ordinanza l'avv. Giunta proponeva ricorso ex art. 111 Cost. sulla base di più motivi. Resiste con controricorso la Milano Assicurazioni, che a sua ricorso volta propone, avverso la medesima sentenza, incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, in quanto proposti contro il medesimo provvedimento (art. 335 c.p.c.). Il ricorso incidentale della Milano Assicurazioni va d'ufficio dichiarato inammissibile. Dalle premesse dell'atto risulta che esso fu proposto "Nell'interesse della Milano Assicurazioni S.p.A., in persona del suo procuratore speciale Dr. Ivan Cantarale (...)": lo stesso (che, a margine del medesimo atto, rilasciò la procura ad litem all'avv. Tommaso Spinelli Giordano. Considerato allora che la procura rilasciata al Cantarale non Slevent risulta allegata al ricorso, appare perfettamente applicabile, nella specie, il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui la procura per la proposizione, da parte di una società, del ricorso per cassazione non può essere rilasciata ad un procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nei fascicoli relativi ai giudizi di merito. Qualora ciò si verifichi, l'impossibilità del giudice di legittimità di controllare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale, determina l'inammissibilità del ricorso (Cass. 9 aprile 1999 n. 3484, Cass. 13 aprile 1999 n. 3643; Cass. 10 novembre 1998 n. 11341, Cass. sez. un. 11 luglio 1997 n. 6326). 5 In relazione al ricorso principale che è invece pienamente ammissibile pur se proposto nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., la norma essendo estensibile alle ordinanze aventi (come quella de qua) contenuto decisorio e definitivo (Cass. (sez. un. 8 giugno 1998)- va subito dato atto dell'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali del P.M., secondo le quali: a) alla stregua del dispositivo dell'ordinanza, dove si parla espressamente di "resistenti", sarebbero state parti in causa anche gli altri conferenti il mandato professionale all'avv. Giunta, onde il contraddittorio non sarebbe, in questa sede, integro;
b) ov'essi non fossero stati in causa, il relativo UC giudizio si sarebbe svolto, in ragione della richiesta di maggiorazione dell'onorario per la difesa di più di una parte, in una situazione di contraddittorio non integro. Per darne ragione, basti considerare, quanto alla prima, che Ila pretesa fu svolta, in realtà, come emerge dagli atti di causa, nei confronti della sola compagnia, laddove poi la seconda questione sollevata attiene semplicemente al merito della causa. Ciò detto, il ricorso dell'avv. Giunta, che sarà esaminato qui di seguito, potrà essere accolto se ed in quanto, secondo la d'impugnazione sperimentato (ricorsonatura del mezzo straordinario ex art. 111 Cost.), il giudice a quo sia incorso in (violazione di legge, pur con riferimento al dovere di motivazione: ciò che ricorre quando essa sia completamente 6 pretermessa, sia soltanto apparente, ovvero sia insanabilmente contraddittoria nelle sue proposizioni (ex plurimis, Cass. 21 gennaio 2000 n. 631, Cass. 6 giugno 2000 n. 7558, Cass. 25 giugno 1999 n. 6580, Cass. 15 giugno 1999 n. 5936, Cass. 19 aprile 1998 n. 3719); con esclusione, dunque, qualunque cosa ritenga in contrario il ricorrente, il vizio logico di cui all'art 360 n. 5 c.p.c. (v. le citate Cass. 7558/2000, Cass. 5936/1999, Cass. 3719/1998). Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., anche in relazione all'art. 111 Cost. e 134 c. p. c., nonché insufficienza, contraddittorietà, incompletezza e Quicent genericità della motivazione, il ricorrente si duole che Tribunale, dall'affermazione secondo cui "le questioni giuridiche relative al risarcimento dei danni (...) non possono considerarsi dotate di peculiare difficoltà", abbia tratto le seguenti conseguenze: a) liquidato gli onorari nei minimi tariffari;
b) disatteso la richiesta maggiorazione degli onorari ex art. 5 co. 4 D.M. 5 ottobre 1994 n. 585; c) ignorato la ulteriore richiesta di maggiorazione ex co. 3 stesso articolo di legge. Invero -spiega-, era "totalmente illogico (e quindi come causa di insufficienza e contraddittorietà della motivazione) l'assunto secondo il quale le tematiche riguardanti il risarcimento del danno -e di quello da sinistro stradale, in particolare siano per definizione non suscettibili di dare luogo 7 a questioni giuridiche degne di essere considerate come dotate di peculiare difficoltà". Con il secondo mezzo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 6 D.M. citato, lo stesso ricorrente deduce: -che l'onorario per studio della controversia (richiesto in lire 3.575.000) era stato liquidato in lire 600.000, mentre avrebbe dovuto essere liquidato, a norma di tariffa, in un importo compreso fra lire 1.950.000 e 5.200.000. Tale importo, anzi, avrebbe dovuto essere moltiplicato per sette, quanto erano stati i successivi atti di intervento di parti in causa;
UC -che l'onorario per consultazioni col cliente (richiesto in lire $1.815.000) era stato liquidato in lire 140.000, mentre avrebbe dovuto essere liquidato in un importo compreso fra lire 990.000 e 2.640.000; -che l'onorario per la ricerca dei documenti, (richiesto in lire 935.000) era stato liquidato in lire 90.000, mentre avrebbe dovuto essere liquidato in un importo compreso fra lire 510.000 e 1.360.000; - che l'onorario per la comparsa di risposta (richiesto in lire (2.860.000) era stato liquidato in lire 600.000, mentre avrebbe dovuto essere liquidato in un importo compreso fra lire 1.560.000 e 4.160.000; -che l'onorario per l'assistenza alle udienze di trattazione (richiesto complessivamente in lire 5.720.000) era stato 08 0 liquidato in lire 800.000, mentre avrebbe dovuto essere liquidato in un importo compreso fra lire 390.000 e 1.040.000 per ciascuna udienza, - che l'onorario per l'assistenza ai mezzi di prova (richiesto in lire 2.860.000) era stato liquidato in lire 750.000, mentre avrebbe dovuto essere liquidato in un importo compreso fra lire 1.560.000 e 4.160.000; comparsa-che l'onorario per la redazione della conclusionale (richiesto in lire 6.930.000) era stato liquidato in lire 1.000.000, mentre avrebbe dovuto essere liquidato in un importo compreso fra lire 3.780.000 e lire 10.080.000; NT -che l'onorario per l'udienza di discussione (richiesto in lire 3.657.500) era stato liquidato in lire 270.000, mentre avrebbe dovuto essere liquidato in un importo compreso fra lire 1.995.000 e 5.320.000. Con il terzo mezzo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 4 D.M. citato, l'avv. Giunta si duole che il Tribunale abbia complessivamente liquidato l'onorario in lire 8.785.900, laddove il minimo complessivo era di lire 30.675.000 ed il massimo di lire 81.800.000. Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 5 co. 4, 5 e 6 D.M. citato, il iricorrente lamenta che il Tribunale abbia negato la maggiorazione di cui alla citata norma, attribuibile non solo nel caso di difesa di più clienti contro una sola parte, ma anche 9 nel caso di difesa di un unico cliente contro più parti, com l'incomprensibile affermazione che la causa aveva coinvolto i "responsabili civili e le compagnie processuali". Con il sesto motivo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art 5 co. 3 D.M. citato, si duole che sia stata esclusa la maggiorazione prevista per le cause di straordinaria importanza, ed osserva a tale fine che la causa in questione, se non di "straordinaria importanza", era almeno da ritenere di "non ordinaria importanza", tanto che s'era limitato a chiedere un aumento del solo 100%. Osserva il Collegio che è sicuramente fondata la censura Glu ent che attiene alla liquidazione degli onorari, poiché essi, in base alla tariffa applicabile nella specie (D.M. 585/1994), furono determinati in misura ben inferiore ai minimi tariffari, tenuto conto del valore della controversia, quale determinato dal primo giudice.. dev'esserePer questa parte l'impugnato provvedimento cassato, così come va pure cassata quella parte di esso che, nell'escludere la maggiorazione prevista per la difesa di più parti (applicabile pur nel caso in cui vi sia una pluralità di parti contrapposte: così, ad esempio, Cass. 2 novembre 1993 n. 10805), motivò tale esclusione sul rilievo che "trattasi di causa per incidente stradale che ha visto coinvolti i responsabili civili e le compagnie processuali": affermazione la cui assoluta incomprensibilità si traduce in motivazione mancante. 10 L'ordinanza in questione sfugge invece alla doglianza che attiene alla negata maggiorazione prevista dalla tariffa per le cause "di straordinaria importanza". A parte ogni diversa considerazione sulla dedotta -ma non coincidenza fra cause "di non ordinariacondivisibile- importanza" e cause "di straordinaria importanza", ciò che decisivamente rileva, ai fini del rigetto della censura, è che il giudice del merito escluse che la causa in questione fosse di importanza attraverso una pur sommariastraordinaria considerazione delle questioni trattate, ritenute essere, in quanto relative alla materia del risarcimento danni, prive di Eleccent "peculiare difficoltà". Qui, in sostanza, la motivazione -discutibile che sia, oppure no esiste e non è meramente apparente, e non ha spazio dunque, il ricorrente, per dolersene in questa sede nei termini dedotti. Con il settimo mezzo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 6 co. 1 e 2 D.M. citato, e 14 (c.p.c., l'avv. Giunta si duole che il Tribunale, dopo avere liquidato, in motivazione, spese e diritti nel rispettivo importo di lire 1.530.000 e 16.508.000, confermando così quanto esposto nella nota spese, abbia invece liquidato, nel dispositivo, per i medesimi titoli, somme non coincidenti con quelle ora dette. Il motivo è fondato. 11 Si è detto in parte narrativa che il giudice del merito liquido le funzioni procuratorie e le spese, nella prima parte della motivazione, rispettivamente in lire 16.508.000 e in lire 1.530.000; in un secondo momento, sempre in motivazione, disse, riassuntivamente, che "al convenuto vanno liquidati i seguenti importi: lire 270.000 per spese, lire 4.250.000 per Tesborsi, lire 4.250.000 per onorari"; nel dispositivo, infine, risultano liquidati in favore dell'avv. Giunta gli importi "di lire 1317.900, lire 4.218.000 per diritti, lire 4.250.000, oltre rimborso forfetario (...)”. Come si vede, l'ordinanza di cui si tratta non consente in Elucent alcun modo di conoscere, per l'intrinseca ed assoluta contraddittorietà che l'inficia, quale sia l'effettivo importo dei diritti di procuratore e delle spese liquidate a favore del creditore. Essendo da ritenere mancante la motivazione anche : su questo punto, in relazione ad esso dev'essere nuovamente cassato il provvedimento in questione. E' conseguentemente assorbito, dipendendone, il quarto ¡ motivo, con cui, denunciando violazione dell'art. 360 n. c.p.c., in relazione all'art. 15 D.M. citato, il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia liquidato il rimborso forfetario del 10% sui diritti e spese, non avendo alcun significato (l'espressione "rimborso forfetario nella misura legale a decorrere dalla notifica del ricorso sino al saldo". Con il motivo settimo bis, denunciando violazione dell'art. 12 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 1282 c.c., il ricorrente si duole che non gli siano stati accordato gli interessi compensativi sulla somma liquidata. La censura è inammissibile, poiché la relativa domanda non risulta proposta nel precedente grado del giudizio. Con l'ultimo mezzo, denunciando violazione dell'art. 360 n. c.p.c., in relazione agli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c., l'avv. Giunta si duole della disposta compensazione delle spese, visto che il menzionato ridimensionamento della pretesa era dipeso da errori del Tribunale. Gleicent Tale doglianza resta assorbita per effetto della cassazione della sentenza. Il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Fermo, stante la sua competenza funzionale (v., esattamente in termini, Cass. 23 marzo 1995 n. 3381), dovrà riesaminare motivatamente decidere in ordine ai capi investiti dalle censure accolte, e per l'effetto cassati, adeguandosi ai principi sopra enunciati. Lo stesso giudice dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Friunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorsa principale, dichiara inammissibile l'incidentale, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Fermo. 13 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 15 maggio 2001. IL CONSIGLIERw it IL PRESIDENTE Reactor i n IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria A60.oggi, li ± 6 AGO. 2001 IL CANCELLIERE C1 109T 250.000 Giovanni Giambattista 4567 80000 TOT. 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 OTT, 2001 Registrate in dat Serie 4 43795 versate §. 330.000 (lire recent entr e al n. p. Dirigente Area Servizi (Dotssaaria ZI DI FILIPPO Responsabile Servizio Atti Giudiziari (OF MACCICHINI) し 14