Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 6580
CASS
Sentenza 25 giugno 1999

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Il provvedimento pronunciato dalla Corte di Appello ai sensi dell'art. 119, comma secondo della legge fallimentare a seguito di reclamo avverso il provvedimento di chiusura del fallimento disposto dal Tribunale, se confermativo della chiusura dichiarata in primo grado, assume natura decisoria e definitiva ed è, pertanto, impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. In tale ambito, peraltro, il ricorso è proponibile solo per violazione di legge, in cui rientra anche l'inosservanza dell'obbligo della motivazione su questioni di fatto, la quale si configura non solo quando la motivazione manchi del tutto, con conseguente nullità della pronuncia per difetto della forma richiesta, ma anche in presenza di una motivazione apparente, cioè non idonea a rivelare la "ratio decidendi" ovvero di argomentazioni tra loro inconciliabili o perplesse o incomprensibili e che tali vizi emergano dallo stesso provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/06/1999, n. 6580
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6580
    Data del deposito : 25 giugno 1999

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