Sentenza 9 febbraio 2000
Massime • 1
Ai fini del sequestro preventivo, cosa pertinente al reato è quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa. (Nella specie, nell'ambito di un procedimento per il reato di sottrazione di minore degli anni quattordici a carico di uno dei coniugi, era stato sottoposto a sequestro preventivo il passaporto dello stesso minore, grazie al quale l'agente aveva potuto portare quest'ultimo all'estero: la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice "de libertate", in sede di appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., che aveva dissequestrato il passaporto, sottolineando che il documento non poteva ritenersi "cosa pertinente al reato" di cui all'art. 574 c.p., giacché il delitto di sottrazione di minore può commettersi anche senza espatriare e comunque il coniuge indagato e il minore, per effetto dell'abolizione dei controlli di frontiera, avrebbero potuto varcare i confini senza mostrare il documento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2000, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 9/2/2000
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
Dott. Luciano Deriu Consigliere N. 631
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco Serpico Consigliere N. 16367/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano AVVERSOl'ordinanza del 30 marzo 1999 del Tribunale di Milano;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Con decreto dell'1.3.1999 il giudice per le indagini preliminari della Pretura di Milano, nell'ambito del procedimento penale iniziato su querela sporta da TI CO
contro
ES RD AN per il reato di cui all'art. 574 cod.pen., disponeva il sequestro preventivo dei passaporti norvegese e italiano intestati al minore TI TU, nato dalla loro unione in Milano il 15.7.1997. Con ordinanza del 30 marzo 1999 il Tribunale di Milano, accogliendo l'appello dell'indagata, annullava il sequestro e disponeva la restituzione dei passaporti. Il collegio, premesso che la pertinenza tra res in sequestro e reato consiste in un rapporto di strumentalità necessaria e non occasionale, escludeva che i passaporti fossero cose pertinenti al reato, osservando che il reato di sottrazione di minore poteva essere commesso anche senza espatriare, e che l'indagata, per l'abolizione dei controlli di frontiera, poteva varcare i confini europei senza mostrare il cennato documento.
Avverso tale decisione il pubblico ministero ricorre per cassazione e denuncia l'erronea applicazione dell'art, 321 cod.proc.pen. Premesso che l'indagata, cittadina norvegese, ha utilizzato il passaporto rilasciato dal quel Paese per portare il figlio in giro per l'Europa e anche oltre i confini europei. il pubblico ministero ricorrente censura che il tribunale sia giunto alla decisione impugnata, da un lato, prescindendo dalla condotta delittuosa concretamente realizzata e, dall'altro, erroneamente supponendo che la EG abbia aderito all'accordo di Schengen sulla liberalizzazione delle frontiere.
P.
2. Il ricorso è privo di fondamento.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini del sequestro preventivo, cosa pertinente al reato è quella che non solo è servita per commettere il reato, ma che è anche strutturalmente funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa. Poiché, in astratto, ogni cosa può servire per commettere reati futuri, il giudice che deve definire la sequestrabilità a fini preventivi non può che restringerla a quelle cose che hanno una pericolosità intrinseca, ossia una specifica e strutturale strumentalità rispetto ai probabili futuri reati (v. Sez. III, 19.2.1997, Martino, CED 207.370; Sez. I, 4.11.1993, Desideri, CED 196.08 7). Orbene l'ordinanza impugnata, attenendosi alla suddetta interpretazione della norma di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., ha spiegato con argomentazioni logiche che il passaporto, pur essendo stato utilizzato per portare il minore all'estero, non era legato al delitto per cui si procede da un nesso di necessaria strumentalità, per cui il sequestro doveva ritenersi illegittimo. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2000