Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
Non può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione - e deve quindi dichiararsi l'inammissibilità del ricorso -, qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere "procuratore" della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all'esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale. (Nella specie la nullità della procura speciale in calce è stata ritenuta altresì sulla base della circostanza che essa risultava conferita per giudizio indicato come svolgentesi davanti ad uno specificato giudice di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/1999, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ALCATEL ITALIA SPA DIVISIONE ALCATEL SIETTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE FORNARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 27, presso lo studio dell'avvocato RENATO DE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO SIGNORELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 879/96 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 20/07/96 R.G.N.4785/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Donato FIGURELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 febbraio 1994, il signor MA LL aveva adito il Pretore di Bergamo in funzione di giudice del lavoro e delle controversie previdenziali, esponendo di essere stato assunto alle dipendenze della Sbilte di Gorle in data 20 settembre 1989, con qualifica di operaio di 3^ livello e la retribuzione, di cui alle prodotte buste paga, determinata sulla scorta del c.c.n.l. per i lavoratori dell'industria edile;
che dal marzo 1991 era passato alle dipendenze della Alcatel Siette s.p.a. poi Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette S.p.A., che aveva "medio tempore" "assorbito" la Siette s.p.a.; che il rapporto di lavoro era cessato in data 10 aprile 1992; che la somma percepita a titolo di t.f.r. era inferiore a quella dovuta a causa del mancato inserimento nella base di computo del 50% delle indennità di trasferta e delle maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario;
che tali voci concorrevano invece a determinare la base di calcolo del t.f.r. ai sensi dell'art. 2120 c.c., del contratto collettivo di lavoro, conformemente all'orientamento della giurisprudenza del pretore adito;
che i conteggi predisposti dalla FIOM CGIL indicavano in lire 1.235.900 la differenza dovuta a titolo di t.f.r.; ciò premesso, il ricorrente aveva concluso per la condanna della Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette s.p.a al pagamento in proprio favore di tale somma o della diversa soma che fosse risultata in corso di causa, oltre agli interessi sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo e vittoria delle spese del giudizio. Costituendosi ritualmente in giudizio, l'Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette s.p.a., aveva preliminarmente eccepito l'improponibilità delle avverse domande, "in relazione alla definitività della liquidazione a suo tempo effettuata" e la loro inammissibilità per pretesa "cripticità", nonché per violazione dell'art. 414 c.p.c., non potendo l'articolazione delle argomentazioni giuridiche risolversi in un rinvio "per relationem" ad una sentenza.
Quanto al merito, la società resistente, premesso che il criterio discretivo indicato dall'art. 2120 c.c. era quello della "non occasionalità", anziché quello della "continuità", aveva contestato il diritto vantato dal ricorrente, posto che sia l'andamento del lavoro straordinario che quello delle trasferte o diarie era stato variabile nel tempo e nell'entità, concludendo per il rigetto delle avverse domande.
Interrogate liberamente le parti, il ricorrente ha depositato una memoria contenente i prospetti delle ore di lavoro straordinario e di quelle di lavoro in trasferta.
Quindi con sentenza n. 657/94, pronunziata in data 21 ottobre 1994, il Pretore adito, ritenuta l'indennità di trasferta e quella per il lavoro straordinario una costante della retribuzione del LL, in assenza di contestazioni in ordine al "quantum" della pretesa attorea, ha accolto la domanda, condannando Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette s.p.a. al pagamento della somma di lire 1.322.320 a titolo di t.f.r., oltre alla rivalutazione monetaria calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. ed agli interessi legali dalla data di maturazione dal diritto al saldo, con vittoria delle spese processuali.
Avverso detta sentenza interponeva tempestivo appello l'Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette s.p.a., riproponendo l'eccezione di inammissibilità delle domande;
nel merito, ribadite le contestazioni già svolte nel precedente grado del giudizio in ordine alla pretesa continuità delle prestazioni in trasferta e di lavoro straordinario, l'appellante censurava, la decisione impugnata per l'omessa considerazione, quanto all'indennità di trasferta, dell'art. 27 del c.c.n.l. per i lavoratori dell'industria metalmeccanica in data 14
dicembre 1990, che espressamente nega natura retributiva all'indennità di trasferta, e dell'accordo aziendale in data 14 maggio 1990, che espressamente esclude che l'indennità di trasferta costituisca elemento rilevante ai fini della determinazione di trattamenti retributivi non connessi all'effettiva prestazione di lavoro;
quanto alle maggiorazioni per il lavoro straordinario, per l'omessa considerazione della dichiarazione a verbale di cui all'art.26 del c.c.n.l. in data 5 luglio 1994 per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, che espressamente esclude le maggiorazioni in questione dalla base di calcolo del t.f.r. L'Alcatel Italia - Divisione Alcatel Siette s.p.a. concludeva quindi affinché il Tribunale adito, in riforma dell'impugnata sentenza, respingesse le domande proposte dal LL e lo condannasse alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza. Costituendosi in grado di appello, l'appellato contestava i motivi del gravame, invocandone il rigetto, in considerazione della continuità della prestazione del lavoro straordinario e di quello esterno;
dell'orientamento della Suprema Corte, che attribuisce all'indennità di trasferta natura composita, in parte retributiva ed in parte risarcitoria;
del fatto che l'art. 26 del c.c.n.l. in data 14 dicembre 1990, in tema di t.f.r., richiamando l'art. 2120 c.c.,
non esclude espressamente dalla base di calcolo l'indennità di trasferta ed infine della efficacia non retroattiva delle previsioni di contratto collettivo.
Con sentenza in data 27 giugno - 20 luglio 1996, notificata il 30 agosto 1996, il Tribunale di Bergamo respingeva l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 3 ottobre 1996 Alcatel Italia S.p.A. - Divisione Alcatel Siette, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ed illustrato da memoria difensiva.
L'intimato signor MA LL ha resistito con controrì corso notificato il 7 novembre 1996, ed illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Sono pregiudiziali le questioni attinenti all'ammissibilità del ricorso, dedotte dal P.G. nella discussione orale in ordine alla carenza di "legitimatio ad processum" del sig. AB MO, procuratore della società, e dal controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. in ordine alla nullità della procura per sostanziale carenza del requisito di specialità della stessa ex art. 365 c.p.c.. Trattasi peraltro di questioni entrambe rilevabili di ufficio ed in sede di legittimità, con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo in relazione alla "legitimatio ad processum" (Cass. 22 aprile 1997 n. 3463), nonché in relazione al requisito della specialità della procura ai fini della proposizione del ricorso per cassazione (Cass. 10 marzo 1998 n. 2642). In ordine alla prima questione, prospettata dal P.G., deve rilevarsi che, sebbene nell'epigrafe del ricorso il rappresentante della società si qualifichi "legale rappresentante" - e quindi implicitamente dotato di potere di rappresentanza di cui all'art.2328 n. 9 c.c. - , il che farebbe ritenere presunta la "legitimatio ad processum" (Cass. 9 dicembre 1992 n. 13014), nella stessa epigrafe del ricorso a seguito della indicazione di "legale rappresentante", il signor MO indica la sua qualità di "procuratore ........, giusta procura not. F. Guasti del Collegio notarile di Milano". Pertanto dall'epigrafe del ricorso non è dato intendere - in contrasto con il principio di autosufficienza del ricorso stesso - se il sig. MO indichi i suoi poteri rappresentativi sulla base della rappresentanza legale della società ai sensi dell'art. 2328 n.9 c.c., o se piuttosto indichi la fonte dei suoi poteri di
"procuratore" ai sensi della procura notarile sopra indicata. Sta di fatto però che, a fronte delle equivoche indicazioni sulla qualità del MO di rappresentante della società, alla stregua dell'epigrafe del ricorso, risulta inequivocabilmente dal mandato "ad litem" che questo è stato rilasciato dal sig. AB MO nella sua "qualità di procuratore" della società Alcatel, e pertanto sulla base della procura notarile predetta. Ciò detto, va osservato che, con riferimento alla qualità di "procuratore" della società da parte del MO, indicata nel rilascio del mandato "ad litem" - ed in relazione a tale qualità del MO -, non è possibile accertare - non essendo stata prodotta la procura notarile indicata in ricorso - la sussistenza del potere rappresentativo del soggetto, che ha rilasciato detto mandato "ad litem", e quindi la legittimazione dei difensori da esso nominati. E l'esame da parte della Corte del contenuto della procura rilasciato dall'organo rappresentativo della società, tanto più è necessario alla luce dell'affermazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è possibile conferire legittimamente la rappresentanza processuale separatamente dalla rappresentanza sostanziale (v. "ex plurimis" Cass. 21 maggio 1996 n. 4652, Cass. 22 aprile 1997 n. 3643). Deve peraltro osservarsi che il mandato "ad litem" rilasciato dal signor MO, quale "procuratore" dell'Alcatel, è nullo, non solo perché rilasciato da persona che non ha fornito la prova della propria "legittimatio ad processum", ma perché rilasciato dal predetto ai difensori nominati per rappresentarlo ed assisterlo "nel presente giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo". È stato ritenuto infatti dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (Cass. 10 marzo 1998 n. 2642) che, quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per cassazione presenta a margine od in calce, ovvero in foglio separato ad esso unito materialmente, una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura "salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario" deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art. 365 c.p.c., anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio di promuovere, deponendo per la validità di siffatta procura l'art. 83 c.p.c. (nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n.141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale,
teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che per contro, nel giudizio di legittimità, considerato il carattere prevalentemente (ancorché non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, esprimentesi in materia, nella libera scelta del difensore operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo tra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte.
Nella specie, peraltro, deve rilevarsi che la procura risulta conferita in calce al ricorso per cassazione per il "presente giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo", di tal che risulta verificata l'ipotesi prevista nella citata massima delle Sezioni Unite, che cioè tale procura non può considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e non può soddisfare il requisito della specialità previsto dall'art. 365 c.p.c., in quanto dal suo testo si rileva il "contrario", e che cioè la procura è conferita per il giudizio innanzi ad organo giudiziario diverso, e nella specie il Tribunale di Bergamo. Nè in presenza di un testo che preveda espressamente il giudizio innanzi ad un organo giudiziario diverso dalla Cassazione, può pertanto presumersi la specialità della procura si sensi dell'art. 365 c.p.c., sulla base della collocazione "topografica" della procura stessa (peraltro apposta dopo spazi in bianco, per metà sull'ultima pagina del ricorso e per metà nel successivo foglio spillato, con la sottoscrizione in questo delle firme del MO e di uno dei suoi difensori, senza alcuna indicazione di data).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al controricorrente le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in lire 33.000, oltre lire 3.000.000= (tremilioni) per onorario difensivo.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999