Sentenza 12 luglio 2007
Massime • 1
È logicamente e congruamente motivata l'ordinanza del giudice di collocamento in comunità del minore che fondi l'esigenza cautelare sulla allarmante "mancanza di riconoscimento del valore dell'altro" e sulla carenza di progettualità rispetto al futuro, in quanto elementi idonei a concretare il rischio di esposizione del minore stesso a coinvolgimenti in situazioni irregolari, anche di carattere penale, e a comprometterne un sano inserimento sociale e lavorativo.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/07/2007, n. 37414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37414 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 12/07/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00850
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 020265/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) T.M., N. IL (OMISSIS);
avverso ORDINANZA del 17/05/2007 TRIB. LIBERTÀ MINORI di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 7 maggio 2 007 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Trieste applicava a T.M., nato il (OMISSIS), indagato, unitamente al minore O.M.J.S., in ordine ai reati di cui all'art. 609 octies c.p., e art. 600 ter c.p., comma 3, ai danni della minore M.B., di anni sedici, la misura cautelare personale del collocamento in comunità richiesta dal Pubblico Ministero.
Il Tribunale per i minorenni di Trieste, decidendo sul ricorso presentato dalla difesa degli indagati, con ordinanza depositata il 22 maggio 2007, confermava la misura cautelare. Ha proposto ricorso per Cassazione il T. chiedendo l'annullamento dell'Ordinanza impugnata per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
Tanto premesso il Collegio rileva che il ricorrente, con il primo motivo lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione all'inosservanza, ovvero all'erronea applicazione della legge penale e per mancanza, ovvero per manifesta illogicità della motivazione.
Deduce il ricorrente che il Tribunale del riesame, nel confermare il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, si era fondato esclusivamente sulle dichiarazioni della parte lesa e su "amichevoli" risultanze testimoniali, ritenendo immotivatamente di escludere il consenso della parte lesa al rapporto consumato con gli indagati. Il motivo è infondato.
Il Tribunale dei minorenni, in sede di riesame sul ricorso presentato dal difensore del minore, ha rilevato, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico del minore indagato, che i fatti denunciati in querela e l'atteggiamento psicologico con cui la B. aveva riferito di averli vissuti avevano trovato riscontro nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri dai testi V.S.,
A.S. ed G.E. che, nell'immediatezza dei fatti, avevano raccolto le confidenze della parte lesa apprendendo da quest'ultima, (apparsa "piangente" e "molto impaurita"), che era stata la paura di essere maltrattata ad averla indotta ad aderire a rapporti sessuali con entrambi i giovani, quando la sua volontà era di avere un rapporto con il solo O.J., affermazione questa coerente con l'interesse che la giovane aveva dimostrato per quest'ultimo, accogliendone l'invito a casa, dopo uno scambio di messaggi con i rispettivi cellulari).
L'attendibilità della parte offesa appariva quindi ancorata su precise emergenze istruttorie, anche in considerazione della violazione della sfera intima della giovane con le riprese video, mentre inverosimile ed incongrua con i dati obiettivi della vicenda risultava la versione del T. che, nel suo interrogatorio, giungeva ad attribuirsi il ruolo di vittima, costretto ad accondiscendere alle pretese della giovane.
Inoltre le giustificazioni del giovane, che si è difeso asserendo che la ragazza era stata consenziente, erano sconfessate dallo stesso sonoro del video in cui erano distinguibili due "no" della ragazza a seguito di indicazioni provenienti da voci maschili. Considerato peraltro che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativi, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (v. per tutte Cass. 24 settembre 2003, n. 47289) alla luce della logica, coerente ed adeguata motivazione del Tribunale dei minorenni in sede di riesame, va respinto il primo motivo di impugnazione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'inosservanza, ovvero all'erronea applicazione della legge penale ed e) per quanto attiene alla mancanza ovvero alla manifesta illogicità della motivazione.
Deduce il ricorrente che il provvedimento del Tribunale era carente di motivazione, sia in relazione alla pericolosità sociale dell'indagato, desunta esclusivamente dalla u mancanza di riconoscimento del valore dell'altro" sia in relazione alla gravità della misura, non giustificata per la sua traumaticità, tenuto anche conto del tempo trascorso dai fatti, ed era anche genericamente motivato per quel che attiene ai riferimenti alla carenza educativa dell'ambiente familiare.
Anche il secondo motivo è infondato.
Il Tribunale per il riesame, con condivisibile motivazione, tenuto conto della gravità della condotta che risulterebbe essere stata posta in essere dall'indagato, peraltro tradendo la fiducia che la giovane aveva risposto nei suoi confronti, ha infatti rilevato che dall'esame del quadro probatorio complessivo risultava che le modalità comportamentali e l'assetto relazionale posto in essere dall'indagato avevano messo in luce una allarmante mancanza di riconoscimento del valore dell'altro ed una carenza di progettualità rispetto al futuro che rischiavano di esporlo a coinvolgimenti in situazioni irregolari, anche di carattere penale, compromettendo un sano inserimento sociale e lavorativo del minore.
Per quel che attiene al tempo trascorso dai fatti il Tribunale dei minorenni, in sede di riesame, ha correttamente rilevato che la valutazione della permanenza dei presupposti cautelari viene comunque costantemente verificata dal pubblico ministero anche nel corso delle indagini e in ragione delle stesse.
In ordine alla adeguatezza della misura, il medesimo Tribunale ha rilevato che le carenze dell'ambiente familiare risultavano anche dalle informazioni fornite dai docenti della scuola frequentata dal minore, i quali avevano confermato le pessime inclinazioni del ragazzo le cui esperienze scolastiche fallimentari consigliavano un percorso di ripensamento sugli obiettivi da raggiungere. Inoltre, per quel che attiene alla proporzionalità della misura, la stessa appariva giustificata anche dalla gravità del reato in relazione al quale non era ipotizzatale, allo stato, la concessione di benefici. Il Tribunale ha infine rilevato che la misura non interrompeva processi educativi in atto, potendo un percorso di formazione essere garantito anche all'interno della struttura comunitaria e quindi in una collocazione che poteva garantire al giovane anche un percorso di rieducazione e di riflessione utile al suo recupero personale e sociale.
Su tutti gli aspetti indicati dal ricorrente l'ordinanza impugnata risulta quindi congruamente ed adeguatamente motivata. Deve in proposito rilevarsi che le finalità prevalentemente correttive del ricovero in comunità si evincono dalla lettura del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 che, all'art. 22, prevede espressamente che con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro, ovvero ad altre attività utili per la sua educazione". Nel caso in esame, del resto, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale dei minorenni, nel provvedimento confermato dal Tribunale dei minorenni in sede di riesame, ha autorizzato il giovane a partecipare alle attività organizzate dalla Comunità all'esterno della struttura qualora le stesse abbiano sicura valenza educativa e sociale. Va quindi respinto anche il secondo motivo di ricorso. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, deve disporsi che copia del provvedimento venga trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore della Comunità alla quale è stato affidato il minore perché questi provveda a quanto stabilito dal medesimo art. 94 disp. att. c.p.p.., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2007