Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
La procura per la proposizione, da parte di una società, del ricorso per cassazione non può essere rilasciata al "responsabile del servizio centrale legale" nella sua qualità di procuratore speciale, in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso ne' rinvenibile nei fascicoli relativi ai giudizi del merito. Qualora ciò si verifichi, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante a una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/1999, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Guglielmo Sciarelli Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno Rel Consigliere
3. Dottor Luciano Vigolo Consigliere
4. Dottor Corrado Guglielmucci Consigliere
5. Dottor Antonio Lamorgese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla società per azioni Ferrovie dello Stato, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in piazza di Trevi 86 presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Barbantini, che, unitamente all'avvocato Cesare Bosio, la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
NI VA, ON IO, RU CA, AZ DI, SO TO, UI VA, NI ER, AS salvatore, IR EM, RE ER, SO OB e TE GI, tutti elettivamente domiciliati in Roma in via Bellini 2 presso lo studio dell'avvocato OB Donati, rappresentati e difesi, giusta delega a margine dell'atto di controricorso, dall'avvocato Giancarlo Mayer;
nonché contro
BO IO, HE NT, AZ HE, e CI EF, intimati;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova del 23 ottobre 1996, depositata il giorno 29 successivo, numero 3067/96, r.g. 3551/95;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 29 gennaio 1999 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Maria Teresa Barbantini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 1^ febbraio 1994, NI VA e gli altri litisconsorti sopra indicati come resistenti o intimati, tutti dipendenti della società Ferrovie dello Stato, convennero in giudizio quest'ultima avanti il Pretore di Genova, chiedendone la condanna al loro inquadramento, dal 25 dicembre 1988, nel profilo di conduttori, o, in subordine, di altra categoria di operatori specializzati, con la attribuzione del relativo trattamento economico.
A sostegno della richiesta, gli attori esposero di avere esercitato per oltre tre mesi le mansioni di conduttore senza che venisse loro attribuito, se non nel 1991, il relativo inquadramento e senza godere della corrispondente retribuzione.
La società convenuta, costituitasi, contestò la fondatezza della pretesa.
Il Pretore, con pronuncia resa all'udienza del 23 novembre 1995, rigettò la domanda, che invece è stata accolta dal Tribunale della stessa città con la sentenza indicata in epigrafe.
Avverso la decisione la società Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso chiedendone la cassazione con atto sostenuto da quattro motivi.
NI VA, ON IO, RU CA, AZ DI, SO TO, UI VA, NI ER, AS VA, IR EM, SO OB, TE GI e RE ER, resistono con controricorso.
BO IO, HE NT, AZ HE, - il cui nominativo risulta, nella intestazione del controricorso, unitamente a quelli degli altri resistenti. ma non tra i firmatari della procura apposta a margine dell'atto - e CI EF non si sono costituiti.
Motivi della decisione:
La Corte, in accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero, deve rilevare la inammissibilità del ricorso. E invero, la procura difensiva risulta rilasciata, a margine dell'atto di impugnazione, dal "responsabile del servizio centrale legale, contenzioso nazionale" della società Ferrovie dello Stato nella sua qualità di procuratore speciale in virtù dei relativi poteri conferitigli con procura notarile del 26 mggio 1993, che non è stata peraltro depositata con il ricorso ne' si rinviene nei fascicoli relativi ai giudizi del merito, derivandone la impossibilità del controllo della legittimazione del delegante a una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica.
Concorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti costituitesi.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999