Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2001, n. 7159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7159 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIA 715TA 0 S PRE MA I CASSAZIONE LA CON SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.18679/99 Dott. Trezza Vincenzo •Dot Dell'Anno Consigliere Paolino Dott. Cellerino EP Consigliere Dott. De Matteis Aldo Consigliere Cron. 16520 Dott. Di Lella Raffaele Cons. Relatore Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 02/04/01 SENTENZA sul ricorso proposto da LE EP & C s.n.c. in persona del legale rapp.te pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n.79, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Masini, rappresento e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv Pier Giorgio Corrias. ricorrente 1570
contro
AS LL, rappresentata e difesa dall'avv.to Domenico D'Amati Benvenuto Pilurzy, ed elettivamente domiciliata presso Quselucome 35 Reme lo studio di quest'ultimo, in Cagliari, viavide مهدوية in calce giusta procura a margine Q1 controricorso. controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Oristano n. 528 del 16/11/1998- RG 56/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/4/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EP Napoletano, che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso introduttivo innanzi al Pretore di Cagliari, depositato il 6/12/1991, LA RE, dipendente della s.n.c. EO EP & C, esponeva di avere svolto le mansioni di unica cuoca dall'inizio del rapporto fino al 13/1/1991, quando era stata affiancata da altro dipendente, già inquadrato come banconiere, ed al quale era stata poi attribuita la qualifica di cuoco;
lamentava che in data 17/11/1991 le era stato intimato il licenziamento, motivato dalla necessità di ridurre ad una unità il numero dei cuochi;
2 chiedeva accertarsi la illegittimità dell'intimato licenziamento, con conseguente condanna della società datrice di lavoro a reintegrarla nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno subito. Il Pretore accoglieva il ricorso. Il Tribunale di Cagliari, in accoglimento dell'appello proposto dalla società, rigettava la domanda della RE. In accoglimento del ricorso per cassazione, proposto dalla lavoratrice avverso la suddetta sentenza, la Suprema Corte osservava che l'indagine del giudicante, ai fini della valutazione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, si era erroneamente limitata al momento del licenziamento, anziché estendersi ad un arco temporale più vasto. Cassava pertanto la sentenza impugnata e disponeva il rinvio della causa al Tribunale di Oristano. Il giudice del rinvio, innanzi al quale la causa veniva riassunta dalla RE, rigettava l'appello e confermava la decisione pretorile. A fondamento della decisione il giudice del rinvio osservava che dalle risultanze processuali era emerso che nessun mutamento e nessuna variazione, per quanto riguardava la produzione di pasti 3 aziendali a cui erano addetti i cuochi, si era verificata nell'arco di tempo intercorrente fra il momento in cui si era verificato l'incremento delle unità lavorative addette alla attività di cuoco e quello in cui era stato intimato il licenziamento alla RE, che appariva pertanto privo di giustificato motivo, e quindi illegittimo. La sentenza è stata impugnata dalla s.n.c. EO EP & C con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con cui si sostiene che il giudice del rinvio non ha considerato e valutato, ai fini m della decisione, la ridottissima attività di confezionamento di pasti, tale da non giustificare la presenza neppure di un solo cuoco. La RE ha resistito, con controricorso. Prima dell'udienza, e precisamente in data 28/3/2001, il difensore della società ha depositato scrittura privata del 30/12/1999 e successivo verbale di conciliazione innanzi al Tribunale di Cagliari in data 24/2/2000, attestanti la intervenuta conciliazione della lite e la conseguente cessazione della materia del contendere, anche in relazione alle spese di giudizio, con impegno ad abbandonare il presente giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti - come risulta dall'esposizione dello hanno dato luogo ad unasvolgimento del processo regolamentazione convenzionale del conflitto di interessi insorto tra loro. Cio' consente di affermare che si e' verificata la quale la cessazione della materia del contendere, che si determina quando la situazione contestata, che ha dato origine alla domanda, viene come tale meno, nel corso del processo, facendo venir meno, altresi', l'interesse alla decisione sulla domanda, e percio' il dovere del giudice di pronunziarsi su di essa. La cessazione della materia del contendere, autorizza una pronunzia sulla impugnazione che, senza decidere sul merito, rimuova le sentenze pronunziate nel corso del giudizio, eliminando la decisione sul fondamento della domanda. (Cass. S.U. n. 1048 del 28/9/2000; Cass. n. 4593 del 6/5/1998; Cass. n.1614 del18/2/1994) Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio. Poiché tra le parti non residua contrasto sulla distribuzione dell'onere delle spese processuali in 5 dipendenza delle ragioni che hanno dato origine alla lite, le spese del processo debbono restare a carico delle parti che le hanno anticipate. РОМ Dichiara cessata la materia del contendere. Cassa senza rinvio. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Raffaele Di LellaWhen Vincenzo Trezza Vincenzo Cresse Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 25 MAG 2001. IL CANCELLIERE I D , A SS O 10 L L , TA . ss O T B b R IRA I 'A D : SP ILL A N T I S 3 B N O -7 G SI P 1:8 O IM SEN A B 1 A I , 1 D S A E O G T O TR G N ITT I E N S L ZI E IR ZE A D L L • E D 6