Sentenza 30 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2002, n. 11289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11289 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 09/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI Oggetto SEZION SECONDA PROCURATORE Spettanto Magistrati: Composta dagli Il mi Sgg. PROCESSUOLI Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 2110/00 Consigliere- Cron. 28896 Dott. Antonio VELLA Rep. 2947 - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO - Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere- ud. 23/04/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO -Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta MORECARMELA, AS GIUSEPPE, AS dal Sig. AS ALBERTO, eredi di AS GIACOMO, per diritti €155 3.1 LUG. 2002. elettivamente domiciliati in ROMA VIA SECCHI 4, presso IL CANCELLIERE lo studio dell'avvocato ENZO OTTOLENGHI, che li difende unitamente all'avvocato GIACOMO MARINO, giusta delega in atti;
ZERIA
- ricorrenti -
contro
ME TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato 2002 ROBERTO ZAZZA, difeso dall'avvocato FERNANDO 642 ANTONUCCI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 707/98 del Tribunale di LUCERA, depositata il 14/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- : SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto in data 29.10.1991 il Pretore di Torremaggiore ingiunse a Mastromonaco AC il pagamento della somma di L.
1.683.225 oltre a L.
3.378.000 per diritti spese ed onorari, in favore del Dott. Proc. ER GI Enrico che aveva curato, una procedura di spoglio per conto del Mastromonaco. L'ingiunto propose opposizione sostenendo che il ER aveva unicamente prestato la sua opera di procuratore domiciliatario ed, in subordine, che il credito andava ridotto. Il Pretore respinse l'opposizione ed il Mastromonaco propose appello innanzi al Tribunale di Lucera che, con sentenza in data 6.11 14.12.1998 lo rigettò osservando - che il Dott. Proc. ER aveva ricevuto, assieme ad altro difensore, l'incarico difensivo pieno con mandato posto a margine del ricorso per spoglio, sottoscritto dal Mastromonaco e non impugnato di falso;
che il professionista aveva svolto in maniera concreta ed effettiva il mandato ricevuto, come ampiamente risultava da molteplici elementi (minuziosamente elencati nelle sentenza) i quali consentivano di escludere che l'attività del ER si fosse limitata a quella del semplice procuratore domiciliatario;
che le spettanze professionali erano state correttamente liquidate. I Avverso detta sentenza il Mastromonaco propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo nel quale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2232 C.C. in relazione agli artt. 1362 C.C., 83 c.p.c. e 12 delle preleggi. Il ER resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che il suo difensore era Il Mastromonaco, residente in altro distretto e che, perciò, si era avvalso dell'opera di un procuratore domiciliatario scelto nelle persone del Dott. Proc. ER, ripercorre, poi, nel motivo di ricorso, rubricato come in premessa, le vicende dell'incarico professionale sostenendo che le attività professionista non erano indicative della svolte dal esecuzione di un pieno mandato difensivo. Né tanto poteva evincersi dalla parola " difendere" inserita nella procura 1 a margine del ricorso per spoglio ovvero dalla sottoscrizione del ricorso stesso da parte del (solo) ER, definito solo procuratore, e non anche dell'Avv. prestatore d' opera e RI, a sua volta definito difensore stricto sensu. Il ricorso non è fondato. il ricorrente non faCon l'unico, seppure ampio motivo, altro che ricostruire i fatti in maniere divergente da quella del Tribunale, peraltro tralasciando di considerare tutti, o gran parte, degli elementi e delle circostanze che 2 il Tribunale ha esaminato e valutato prima di giungere, sulla base delle corrette premesse di fatto ed attraverso un ragionamento logico del tutto coerente, alla conclusione che, per l'attività compiuta in concreto, anche il ER sebbene solo procuratore legale il mandato difensivo pieno. ricorrente,Il dalla insomma, prescinde totalmente motivazione della sentenza proponendo, con un motivo ai dell'ammissibilità,limiti una proprio autonoma dei fatti e senza neppure allegare con ricostruzione 109T 129,11 chiarezza e specificità taluno dei vizi di cui ai nn. 3,4 e 456T 20,66 5 dell'art. 365 c.p.c. nell'ambito del quale deve svolgersi TOT. 143,77 il giudizio di legittimità. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle 532,00 spese che liquida in complessivi euro di cui euro cinquecento per onorario. Così deciso in Roma addi 23 aprile 2002 nella camera di 1 0 consiglio delle seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. V. p IL PRESIDENTE 1 Il Consigltere estensore 0 E T A R E IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA T S Dott.ssa Donatella D'Anna Roma 30 LUG, 2002 IL CANCELLERE C1