Sentenza 1 luglio 2004
Massime • 1
Nel procedimento di estradizione per l'estero, qualora emerga un'esigenza di conoscenza o di approfondimento sulla richiesta avanzata dallo Stato estero, la corte d'appello, prima di pronunciarsi sulla domanda, non può omettere di esercitare i poteri istruttori di cui all'art. 704 comma secondo cod. proc. pen., assumendo informazioni o disponendo i necessari accertamenti. (Nel caso di specie, la corte d'appello, senza disporre accertamenti, aveva respinto la domanda di estradizione, ritenendo che dagli atti trasmessi dal governo della Repubblica rumena non era dato ricostruire con certezza gli esiti delle pronunce giurisdizionali riguardanti l'imputato e l'esatta determinazione della pena inflitta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2004, n. 42532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42532 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 01/07/2004
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1294
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 17767/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso il tribunale di Bologna;
nel procedimento penale nei confronti di:
NE IN, n. a Bucarest il 13.1.1978;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, emessa in data 4.2.2004;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. G. Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna ricorre per Cassazione, deducendo violazione degli artt. 700 e 704.2 cod. proc. pen., contro la sentenza datata 4.2.2004, con cui la predetta Corte rigettò l'estradizione di IN IU, cittadino rumeno soggetto alla misura cautelare della custodia in carcere, sia per una tentata rapina (secondo l'ipotesi accusatoria commessa in Italia il 19.10.2003) sia in relazione a richiesta d'estradizione avanzata dal Governo della Repubblica Rumena, con riferimento ad una residua pena da espiare a seguito del passaggio in giudicato della sentenza nr. 527/R, emessa dal tribunale di Bucarest il 4.4.2003.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
La Corte bolognese ha negato la sussistenza delle condizione per far luogo all'estradizione in quanto dagli atti "non è dato ricostruire con certezza ne' gli esiti delle pronunce giurisdizionali riguardanti il IU e neppure l'esatta determinazione delle pene inflitte": la richiesta rumena si riferisce all'esecuzione di una pena residua di 395 giorni, cosicché non risulterebbero conteggiati altri sei mesi di reclusione inflitti al IU con sentenza della Pretura di Buftea, che pure in un corretto calcolo dovrebbero entrare nel cumulo elle pene da espiare.
Osserva innanzi tutto il Collegio che la Corte bolognese ha immotivatamente omesso di esercitare il potere-dovere di cui all'art. 704.1 cod. proc. pen. ("La Corte decide.... dopo avere assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari"), esercizio doveroso, prima di pronunciarsi negativamente sulla richiesta di estradizione, ogni volta che emerga un'esigenza di conoscenza o di approfondimento.
Di fronte all'asserita difficoltà di ricostruzione dei dati normativi e fattuali sulla base degli atti trasmessi dal Governo della Repubblica Rumena, il giudice avrebbe assumere le informazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.
Ma di tali accertamenti, in realtà, non v'era e non v'è alcuna necessità. Nella procedura d'estradizione, giurisdizionalizzata a tutela della persona, l'autorità giudiziaria italiana deve pronunciarsi sulla "domanda" di una o Stato estero. Nel caso in esame la domanda à chiaramente riferita all'esecuzione di 395 giorni di reclusione, residuo di una più ampia pena inflitta con sentenza dell'autorità giudiziaria rumena passata in giudicato. L'autorità giudiziaria italiana può e deve verificare se tale richiesta trova giustificazione nei documenti posti a sostegno della domanda (art. 700 c.p.p.): e deve rifiutare l'estradizione se è richiesta per l'esecuzione di una pena superiore a quella risultante dalla sentenza di condanna, ma non può negare l'estradizione per il fatto che la richiesta dello Stato estero si riferisce solo a una parte e non a tutta la pena che l'estradando dovrebbe scontare, se fosse operato correttamente il cumulo delle pene.
In presenza di tutte le altre condizioni, in tal caso il provvedimento deve essere favorevole e, ovviamente, limitato alla pena di cui alla domanda di estradizione.
Va pertanto adottata decisione favorevole all'estradizione verso la Romania di IN IU per l'esecuzione della pena di 395 giorni di reclusione, considerato che i reati - comuni e non politici (offesa e minaccia) - dei quali il IU è stato dichiarato colpevole sono previsti anche dalla legislazione italiana e che non vi sono ragioni che facciano ritenere che il cittadino rumeno, una volta estradato, possa essere sottoposto ad atti persecutori o discriminatori, per motivi di razza, sesso, religione, lingua, opinioni politiche o condizioni personali o sociali, ne' che lo stesso possa essere sottoposto a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e, comunque, atti a configurare violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, in riforma della sentenza impugnata.
L'esecuzione dell'estradizione del IU, a norma dell'art. 709.1 c.p.p., rimane sospesa sino all'espiazione della pena di un anno e quattro mesi di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Bologna per il delitto di tentata rapina impropria.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, dichiara sussistere le condizioni per l'estradizione di NE IN per l'espiazione della pena residua di giorni 395 di cui all'ordine di esecuzione n. 4939/2002 emesso il 14/4/2003 dalla Pretura di Buftea (Romania). Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004