Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2004, n. 42532
CASS
Sentenza 1 luglio 2004

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Nel procedimento di estradizione per l'estero, qualora emerga un'esigenza di conoscenza o di approfondimento sulla richiesta avanzata dallo Stato estero, la corte d'appello, prima di pronunciarsi sulla domanda, non può omettere di esercitare i poteri istruttori di cui all'art. 704 comma secondo cod. proc. pen., assumendo informazioni o disponendo i necessari accertamenti. (Nel caso di specie, la corte d'appello, senza disporre accertamenti, aveva respinto la domanda di estradizione, ritenendo che dagli atti trasmessi dal governo della Repubblica rumena non era dato ricostruire con certezza gli esiti delle pronunce giurisdizionali riguardanti l'imputato e l'esatta determinazione della pena inflitta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2004, n. 42532
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42532
    Data del deposito : 1 luglio 2004

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