Sentenza 2 marzo 2016
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento del reato di esercizio di giuochi d'azzardo è necessaria la prova dell'effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, dell'effettivo svolgimento di un gioco e, qualora si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia potenzialmente utilizzabile per l'esercizio del gioco d'azzardo. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 718 cod. pen. in relazione alla prova del fine di lucro, che era stato, invece, desunto dal ritardo con cui l'imputata aveva consentito l'ingresso della polizia all'interno del locale da lei gestito, dalla utilizzabilità delle postazioni che riproducevano il gioco del poker per effettuare delle scommesse collegate a vincite in denaro tramite un sito internet e dalla circostanza che durante l'istruttoria dibattimentale la difesa non avesse formulato domande sul tema).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2016, n. 25032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25032 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2016 |
Testo completo
25 0 32/ 1 6 ' 32 E REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 643 - Presidente - Sent. n. sez.. Silvio Amoresano - Relatore - UP - 2/3/2016 Giovanni Liberati R.G.N. 133/2015 Emanuela Gai Alessio Scarcella Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AC MI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 10/7/2014 della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto visti gli atti, ii provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 luglio 2014 la Corte d'appello di Lecce, sezione staccata di Taranto, ha respinto l'impugnazione proposta da AC MI nei confronti della sentenza del 21 gennaio 2013 del Tribunale di Taranto, sezione staccata di Martina Franca, che la aveva condannata alla pena di mesi tre di arresto ed euro 400 di ammenda per il reato di cui all'art. 718 cod. pen., in relazione all'art. 110, comma 5, R.D. 733/31 (per avere, quale titolare di un circolo privato, tenuto dieci postazioni collegate al sito denominato CBM POKER, che riproducevano il gioco del poker e le sue regole fondamentali e mediante le quali era possibile effettuare giocate di poker on line, in assenza della necessaria autorizzazione della Amministrazione dei Monopoli di Stato). La Corte territoriale, nel disattendere l'impugnazione della imputata, ha ritenuto provato il fine di lucro del gioco organizzato nel locale gestito dalla appellante, sulla base di quanto constatato dagli agenti di polizia giudiziaria al momento del loro accesso nel locale, escludendo l'irrilevanza penale del fatto a seguito della modifica dell'art. 110 T.U.L.P.S., rientrando i fatti contestati nella previsione dell'art. 718 cod. pen.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata mediante il suo difensore, affidato a due motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine alla esistenza del fine di lucro, risultando insufficienti le dichiarazioni degli agenti della polizia giudiziaria, alla luce del ritardo con cui gli stessi erano stati fatti entrare nel locale gestito dalla ricorrente.
2.2. Mediante il secondo motivo ha denunciato ulteriore vizio di motivazione, circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, concedibili in ragione della sua incensuratezza. Ha infine evidenziato l'intervenuta prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, ma la sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato contestato estinto per compiuta prescrizione.
1. Per quanto riguarda il primo motivo, mediante il quale è stato denunciato vizio di motivazione in ordine al fine di lucro, non deducibile dal solo carattere aleatorio del gioco e non accertato in concreto dalla polizia giudiziaria, non ú : essendo emerso che nel locale della ricorrente venissero corrisposti premi in denaro o aitre utilità economiche a fronte delle vincite delle partite che potevano essere disputate mediante i computer esistente in detto locale, giova ricordare che questa Corte ha già affermato che l'accertamento del reato di esercizio di giuochi d'azzardo richiede non solo la prova dell'effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, ma, da un lato, la prova dell'effettivo svolgimento di un gioco e, dall'altro, ove si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, la prova dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia "potenzialmente" utilizzabile per l'esercizio del gioco d'azzardo, in quanto la fattispecie di cui all'art. 718 cod. pen. è integrata allorquando siano accertati la effettiva "tenuta" di un gioco d'azzardo e l'effettivo utilizzo degli apparecchi automatici per fini di A 2 lucro (Sez.-3, n. 21639 del 06/05/2010, Acquarulo, Rv. 247643; conf. Sez. 3, n.. 998 del 19/2/2008, Balducci, Rv. 239073, nella quale è stato precisato che il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l'apparecchio automatico riproduce un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste ed il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura;
Sez. 3, n. 41621 del 23.11.2006). Ora, nella vicenda in esame, la Corte d'appello, nel disattendere il gravame della imputata, ha ravvisato il suddetto fine di lucro sulla base della circostanza che alla polizia giudiziaria era stato consentito di fare ingresso nel locale dell'imputata con un certo ritardo, nonché del rilievo che nel corso dell'istruttoria dibattimentale tale aspetto non era stato approfondito dalla difesa e sulla base di quanto deposto da uno degli operanti (a proposito del fatto che al momento del controllo le postazioni erano occupate e vi erano dieci computer collegati alla rete, sui quali era installato un programma che consentiva di giocare al gioco del poker, mediante il quale "si poteva tranquillamente scommettere e vincere delle somme di denaro"). Tali elementi non consentono, però, di ritenere sufficiente la motivazione in ordine alla necessaria sussistenza del predetto fine di lucro, in quanto il fatto che nel corso dell'istruttoria dibattimentale la difesa non abbia formulato domande o chiesto approfondimenti al riguardo, non consente, di per se, di ritenere provato detto scopo di lucro, che costituisce elemento della fattispecie e, quindi, non può essere ritenuto dimostrato solamente sulla base di un comportamento omissivo della difesa dell'imputato. Il ritardo con cui agli operanti venne consentito l'ingresso all'interno del locale, se pur dotato di una certa valenza indiziaria, non consente di addivenire logicamente alla affermazione dell'effettivo esercizio del gioco all'interno del locale ed alla sussistenza del suddetto fine di lucro. Infine quanto riferito da uno degli operanti pare attenere ad una potenzialità degli apparecchi esistenti all'interno del locale gestito dalla ricorrente, ad essere utilizzati per effettuare scommesse collegate a vincite in denaro, piuttosto che all'effettivo e concreto svolgimento di giochi cui conseguissero vincite in denaro. Ne consegue, in definitiva, l'insufficienza della motivazione al riguardo, non potendo ritenersi idonei gli elementi indicati nella sentenza impugnata per ritenere dimostrato che attraverso gli apparecchi in uso nel locale gestito dalla ricorrente venissero svolti giochi d'azzardo in cui fosse prevalente il fine di lucro rispetto a quello ludico.
2. Il secondo motivo, mediante il quale è stato denunciato ulteriore vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, non essendo tale doglianza stata formulata con l'atto d'appello, e non essendovi, di conseguenza, obbligo di motivazione al riguardo, 3 atteso che benché il giudice d'appello possa, legittimamente, riconoscere le attenuanti generiche anche d'ufficio", il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, né è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado (Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552; Sez. 6, n. 6880 del 27/01/2010, Mezini, Rv. 246139). In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata, ma senza rinvio, essendosi compiuta la prescrizione del reato, commesso il 14 novembre 2009, con il conseguente compimento, in assenza di sospensione, del termine : massimo di prescrizione il 14 novembre 2014. :
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 2/3/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Liberati Silvio Amoresano Glibenau DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 0 28 IL CAN Luana Mariani 4