Sentenza 28 gennaio 2014
Massime • 2
La persona offesa del reato di patrocinio infedele di cui all'art. 380 cod. pen. si identifica, oltre che con la P.A., con la parte assistita in giudizio dal difensore infedele, che subisce direttamente un danno dal contegno antidoveroso del patrocinatore, ma non anche con la sua controparte processuale, salvo il caso di collusione reciproca tra i difensori di una parte processuale con la "parte avversaria", in quanto a sua volta rappresentata da patrocinatori infedeli.
Il delitto di patrocinio infedele di cui all'art. 380 cod. pen. ha natura di reato plurioffensivo in quanto, oltre a ledere l'amministrazione della giustizia e il regolare funzionamento dell'attività giudiziaria, che impone di rispettare i principi minimi di correttezza e lealtà, richiede la realizzazione di un evento implicante un nocumento concreto agli interessi della parte processuale difesa dal patrocinatore che si rende inadempiente ai suoi doveri professionali.
Commentario • 1
- 1. L’infedele patrocinio dell’avvocatoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 20 luglio 2016
La Suprema Corte con una recente sentenza (Cass., sesta sezione penale, sent. 27394/2016 del 24 maggio 2016) ha confermato la condanna ad un anno di reclusione e 516,00 euro di multa, oltre il risarcimento dei danni a favore della parte civile, ad un avvocato, per essersi reso infedele ai doveri professionali. Il reato di patrocinio o consulenza infedele, è un reato contro l'amministrazione della giustizia e segnatamente contro l'attività giudiziaria. Lo scopo è di tutelare il regolare funzionamento della giustizia, richiedendo ai patrocinatori delle parti processuali private di un giudizio (civile, penale, amministrativo) il rispetto di minimi essenziali canoni di correttezza e lealtà. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2014, n. 45059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45059 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 28/01/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 106
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 27974/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RA KU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13/12/2012 della Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, nei confronti di:
2. RA VA, nato a [...] il [...];
3. GO HA, nato a [...] il [...];
4. IS RM, nato a [...] il [...];
5. GE MA, nato a [...] il [...];
6. VE AN UD, nato a [...] il [...];
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale OB Aniello, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile;
udito il difensore della ricorrente parte civile, avv. Fabio Scatamacchia, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso;
uditi i difensori degli imputati: per OS, WE e GE l'avv. Carlo Bertacchi;
per MP l'avv. Fabrizio Francia;
per TT l'avv. Marcello Bacci (in sostituzione dell'avv. Flavio Moccia); i quali, tutti, hanno insistito per il rigetto del ricorso della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. All'esito di articolate indagini preliminari i cinque imputati generalizzati in epigrafe, tutti avvocati del Foro di Bolzano ed esercenti l'attività forense nel capoluogo altoatesino, sono stati tratti a giudizio per rispondere con due separate imputazioni del reato di patrocinio infedele arrecante nocumento agli interessi delle parti processuali in conflitto da loro rispettivamente assistite e difese. Gli avvocati OS, WE e GE con il collaboratore del loro studio avv. Rampelotto in pregiudizio del loro assistito TM ER, difeso in due cause civili promosse da ER KU;
l'avv. TT, unitamente al fratello imprenditore TT OB (separatamente giudicato), in pregiudizio del detto ER KU, assistito nella lite
contro
TM ER.
1.1. Gli antefatti delle articolate imputazioni elevate nei confronti dei cinque legali, venuti in luce dalle indagini promosse dopo una denuncia per truffa contrattuale presentata il 15.10.2007 da ER KU nei confronti dei menzionati difensori possono riassumersi nei termini seguenti.
Con sentenza del 18.7.1997 il Tribunale di Bolzano dichiarava interdetta la signora GU EL, che decedeva a Bolzano il 29.9.2001. L'avv. OS HA, che già da tempo amministrava i beni della signora era nominato suo tutore. La defunta, titolare di un imponente patrimonio del valore di circa 5 milioni di Euro, comprendente un immobile di quattro piani sito nel centro storico di Bolzano in IA CC n. 4, con testamento olografo del 15.7.1981 (pubblicato il 14.1.2002) nominava proprio erede universale il fratello TM ER, da vari anni stabilmente residente negli Stati Uniti. Con certificato di eredità del 20.12.2005 TM ER era nominato erede testamentario della sorella per l'intero asse ereditario, essendo emersa la natura apocrifa di altri due testamenti olografi della deceduta in favore di tale DE GA, come da costui ammesso con confessione stragiudiziale (determinante l'estinzione delle due cause civili promosse dal DE
contro
TM ER assistito dall'avv. OS). Nelle more il 22.2.2006 tale ER KU richiedeva il rilascio di certificato di eredità in suo favore in forza di testamento olografo redatto il 2.1.1997 da TM EL. A tale richiesta ritualmente si opponeva in sede giudiziaria TM ER. Nondimeno il ER promuoveva una causa per petizione di eredità nei confronti del TM. In pendenza di tali due cause ereditarie il 6.3.2006 gli avvocati OS, WE e GE acquistavano dal loro novantenne cliente GU ER, rappresentato dal procuratore speciale avv. MP VA, la proprietà dell'immobile ereditario di IA CC per un prezzo di Euro 1.050.000, con pagamento subordinato al passaggio in giudicato della sentenza reiettiva della pretesa ereditaria del ER ovvero alla eventuale definitiva rinuncia di quest'ultimo ad ogni sua pretesa.
Intervenuta rinuncia del ER, assistito dall'avv. TT AN, all'azione petitoria, il 6.7.2007 gli avvocati OS, WE e GE vendevano a loro volta l'immobile di IA CC al fratello dell'avv. TT, l'imprenditore (coimputato) TT OB, per l'importo di Euro 2.900.000, corrisposto con 31 assegni circolari.
1.2. In base alla descritta sequenza storica il procedente p.m., tralasciata l'ipotesi della truffa riferibile ai legali indagati (tutti o alcuni), ha prefigurato a loro carico il reato di infedele patrocinio, specificamente contestando - come da imputazione - le seguenti cause produttive di "nocumento agli interessi" dei rispettivi assistiti:
- ai difensori del TM avvocati OS, WE e
GE, in uno all'avv. MP (quale procuratore speciale del TM nell'atto di vendita) e al difensore del ER avv. TT AN UD, in uno al fratello TT OB (acquirente finale dell'immobile ereditario), la violazione del divieto di cui all'art. 1261 c.c., comma 1, secondo cui gli avvocati, tra gli altri, "non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano le funzioni, sotto pena di nullità e di danni";
- ai difensori di TM ER avvocati OS, WE, GE e MP di avere omesso di informare adeguatamente il patrocinato TM: a) sul reale valore commerciale (assai superiore al concordato prezzo di vendita) dell'immobile di IA CC ereditato dalla sorella EL e acquistato dei legali;
b) sul ben prevedibile successo difensivo nella causa ereditaria instaurata dal ER (atteso che il testamento olografo di TM EL a favore di questi, quand'anche autentico, era stato redatto il 2.1.1997, quando ormai da tempo la donna, che di lì a poco sarebbe stata dichiarata interdetta, versava in palese stato di incapacità naturale e, quindi, di incapacità a testare, come statuisce l'art. 591 c.c.); c) sulla connessa convenienza, infine, per il TM di attendere il previsto esito favorevole della causa con ER per poter realizzare l'effettivo valore di mercato dell'immobile;
- al difensore di ER KU avv. TT AN UD (in concorso con il fratello OB) di avere indotto l'assistito dapprima a promuovere le due menzionate cause civili ereditarie nei confronti di TM ER e dopo a rinunciare alla causa di petizione ereditaria, vuoi escludendo ogni sua possibilità di vittoria, vuoi assicurandogli a titolo di "indennizzo" la somma di Euro 100.000 da parte del fratello OB.
2. All'esito del giudizio abbreviato richiesto da tutti e cinque gli imputati, decidendo allo stato degli atti (con una previa integrazione probatoria ritenuta necessaria), il Tribunale di Bolzano con sentenza del 22.6.2011 ha prosciolto tutti gli imputati con la formula dell'insussistenza del fatto reato loro rispettivamente ascritto ovvero (per il solo MP) della non commissione dello stesso.
2.1. Con riguardo alla posizione dei difensori del TM il Tribunale ha premesso la totale marginalità del ruolo del collaboratore dello studio OS, l'avv. MP, mai intervenuto nella trattativa concernente la cessione dell'immobile dal TM ai suoi legali, essendosi limitato a rappresentare (con procura speciale) l'anziano cliente nell'atto di vendita al solo scopo di evitargli, come da sua richiesta, un gravoso viaggio dagli Stati Uniti.
Quanto agli avvocati OS, WE, GE il giudice di primo grado ha rilevato che le emergenze delle indagini conclamano la specifica volontà del TM di cedere l'immobile ereditato (risoluto a disfarsi di un edificio vetusto e da ristrutturare radicalmente, ancora occupato da numerosi inquilini di vecchia data) e di avere in piena autonomia deciso, come attestato dalla vedova dello stesso TM e dal suo avvocato statunitense (dichiarazioni raccolte con rogatoria internazionale), di cedere l'immobile ai suoi avvocati verso i quali ha sempre nutrito piena fiducia (in particolare verso l'avv. OS che per tanti anni aveva amministrato il cospicuo patrimonio della sorella EL). Ciò anche al verosimile scopo (chiarito che il TM, in pieno possesso delle sue facoltà intellettuali, ben avrebbe potuto anche donare l'immobile a chiunque) di remunerare i legali per l'opera professionale svolta in suo favore, come si desume dall'assenza di parcelle dello studio associato per l'assistenza nelle cause promosse dal ER. Posto che, diversamente dalla tesi accusatoria, il prezzo dell'immobile risulta in concreto pagato al TM dopo la "rinuncia" di ER (giusta la produzione documentale dell'avv. OS) e che il valore teorico o presunto di mercato dello stesso non era nel 2007 superiore ad Euro 2.900.000 (come emerso già nell'ambito della causa promossa dal presunto e falso erede DE GA). In conclusione i tre legali imputati hanno agito, in base alla dinamica delle cause ereditarie intentate più o meno pretestuosamente nei confronti del vero e unico erede TM e in base alle postume testimonianze della vedova e dell'avvocato statunitense dello stesso, nell'esclusivo interesse del cliente ed attuandone la specifica e libera volontà.
2.2. Con riguardo alla posizione dell'avvocato TT, difensore di ER KU, il Tribunale è pervenuto ad analoghe conclusioni liberatorie, osservando non esservi prova alcuna di una sua malaccorta difesa degli interessi del patrocinato e, meno ancora, di un suo deliberato proposito di assumerne strumentalmente la difesa al solo fine di entrare in possesso dello stabile di IA CC (attraverso il fratello imprenditore), al cui acquisto aspirava da tempo, dimorando nelle "vicinanze". Il legale ha deciso di assistere il ER nella causa di petizione ereditaria persuaso delle buone ragioni del cliente in virtù del testamento olografo in suo favore della defunta TM EL. Senonché, "preso atto delle prove schiaccianti offerte da controparte sulla incapacità naturale della defunta" all'atto del testamento, egli si è determinato a suggerire - in alternativa alla prosecuzione della causa, dai prevedibili infausti esiti - una transazione con la difesa del TM "con rinuncia alla causa e l'incasso di un indennizzo". Rileva in proposito il Tribunale che il ER è stato pienamente informato della situazione processuale venutasi a creare, giusta la dichiarazione stragiudiziale resa dallo stesso ER (rinuncia alla causa) il 26.6.2007 davanti ad un notaio e sottoscritta in ogni sua parte. Ad avviso del Tribunale la pubblica accusa non è stata in grado di dimostrare ne' che l'avv. TT abbia preso l'iniziativa di contattare il ER per instaurare "una causa persa" fin dall'inizio, ne' - ancor meno - che all'intera vicenda sia sotteso un accordo collusivo tra il TT e l'avv. OS e gli altri legali del TM, cui pur sembra alludere il p.m., che tuttavia non ha ritenuto di configurare l'aggravante della collusione con la controparte ex art. 380 c.p., comma 2, n. 1).
3. La sentenza di proscioglimento del Tribunale è stata appellata per i soli interessi civili da ER KU, costituitosi parte civile nell'udienza preliminare, che in particolare ha lamentato la persistente apprezzabilità penale (e non solo deontologica) della palese violazione del disposto dell'art. 1261 c.c., ravvisabile nei contegni professionali di tutti e cinque gli imputati per essersi resi cessionari, in sequenza, del bene (immobile di IA CC) integrante la res litigiosa oggetto della causa petitoria da lui promossa nei confronti di TM ER.
La Corte di Appello di Trento sezione di Bolzano con la sentenza resa il 13.12.2012, richiamata in epigrafe, ha rigettato l'appello della parte civile e confermato la decisione liberatoria di primo grado. I giudici di appello, sollevati in limine dubbi sulla legittimazione della parte civile per difetto di un reale interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale con riguardo all'imputazione (capo 1) concernente i patrocinatori della sua controparte processuale TM (soltanto costui potendo considerarsi persona offesa dal reato di patrocinio infedele ascritto agli avvocati OS, WE, GE e MP), hanno valutato le censure dell'appellante ER comunque infondate nel merito con riferimento ad entrambe le imputazioni rispettivamente ascritte ai difensori del TM e al difensore della stessa appellante parte civile in base al rilievo che l'evento lesivo integrante il reato di cui all'art. 380 c.p., rappresentato dal nocumento prodotto all'interesse di una parte processuale, non può ritenersi implicito nella ipotizzata violazione dei doveri professionali o esistente in re ipsa, occorrendo acquisirsi piena prova della effettività e volontarietà del provocato nocumento.
Da questo punto di vista la Corte altoatesina ha escluso, sulla scia delle condivise considerazioni della decisione di primo grado, la sussistenza del reato ascritto agli imputati OS, WE, GE e MP nessun danno, patrimoniale o non, essendo stato arrecato ad GU ER, che non ha mai posto in dubbio (come confermato dalla vedova e dall'avvocato americano) l'operato dei suoi legali di Bolzano, che ne hanno eseguito le specifiche volontà dispositive del cespite immobiliare ereditato dalla sorella e alla cui futura sorte non era interessato, vivendo da anni in America e non avendo più alcun legame con Bolzano. Ribadito (come già constatato dalla sentenza del Tribunale) che il valore dello stabile di IA CC è apparso largamente incerto alla luce del compendio degli atti dei processi civili (immobile vetusto, richiedente importanti e costosi lavori di ristrutturazione, gravato da ipoteche e con i relativi appartamenti occupati da numerosi affittuari) e che il manifestato interesse del TM, titolare a sua volta di un considerevole patrimonio oltre Oceano, era soltanto quello di entrare in momentanea proprietà dell'immobile e di rivenderlo al più presto per non doversene più interessare, la Corte territoriale ha evidenziato - da un lato - che nessun elemento accredita la tesi accusatoria di una "infedeltà" dei patrocinatori rispetto agli interessi del loro assistito, avuto riguardo al pieno e libero consenso del TM alla dismissione dell'immobile in favore dei suoi legali per il prezzo stabilito nell'atto di vendita e alla mancanza di qualsiasi serio indizio di un accordo collusivo dei patrocinatori con il legale della controparte. Da un altro lato la Corte ha escluso l'esistenza di un qualunque valido titolo giuridico in capo al ER sull'immobile oggetto della contestata compravendita, come deve desumersi dalla sua informata dichiarazione stragiudiziale di rinuncia alla proposta causa ereditaria sottoscritta davanti ad un notaio il 26.6.2007.
Anche in relazione al rapporto di patrocinio intessuto dal ER con l'imputato avv. TT la Corte di Appello ha rilevato l'inconsistenza delle accuse mosse al legale, ponendo l'accento su alcuni elementi di sicura significatività dimostrativa del sicuro carattere pretestuoso delle istanze ereditarie vantate dall'appellante e che sono alla base della sua costituzione di parte civile e della sua impugnazione di merito. Manca ogni prova della genuinità o verosimile falsità del testamento olografo redatto nel gennaio 1997 da TM EL a beneficio del ER e che costui "ha improvvisamente tratto dal nulla". L'avv. TT non ha in alcun modo compromesso gli interessi dell'appellante, suggerendogli di accettare una transazione per lui ben vantaggiosa a fronte della ragionevole se non certa previsione di restare a mani vuote (stante lo scontato esito negativo della sua petizione ereditaria, il testamento della defunta TM essendo, a tacer d'altro, invalido e inefficace a causa della conclamata incapacità naturale della de cuius) od anche di incorrere in gravi conseguenze (nel caso di eventuale falsità del testamento utilizzato nella causa contro l'erede TM ER).
4. Contro la descritta sentenza della Corte di Appello ha proposto, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 576 c.p.p. ("ai soli effetti della responsabilità civile") la parte civile ER KU, delineando le censure di violazione di legge e di insufficienza e illogicità della motivazione di seguito riassunte.
4.1. Ammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione della parte civile.
Erroneamente la Corte territoriale dubita della legittimazione ad impugnare con appello la sentenza di primo grado. L'interesse ad agire e la legittimazione attiva del ER, nella sua qualità di parte civile costituita contro tutti gli imputati, discende dai danni recatigli dagli avvocati OS, WE, GE e MP per avere gli stessi compiuto atti illegittimi, elusivi dell'art. 1261 cod. civ., invalidando e vanificando ogni "diritto ereditario" del ER sui beni della defunta TM EL. La compravendita dell'immobile di IA CC è avvenuto allorché l'edificio, parte rilevante della res litigiosa, era oggetto di un giudizio sulla titolarità del medesimo bene.
4.2. Erronea applicazione dell'art. 380 c.p., art. 1261 c.c., e art. 45 codice deontologico forense e difetto di motivazione sugli elementi oggettivo e soggettivo del reato (capo 1).
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'infedeltà considerata dall'art. 380 c.p., è un concetto normativo i cui parametri valutativi vanno ricercati nella normativa extrapenale di riferimento, cioè nei codici deontologici e nelle prassi professionali. Gli avvocati OS, WE, GE e MP hanno violato l'art. 1261 c.c., e l'art. 45 del codice deontologico forense vigente all'epoca dei fatti ("è consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'art. 1261 c.c., e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività
svolta"). Il consenso che le due sentenze di merito reputano rilasciato dal cliente TM ai suoi difensori ad acquistare l'immobile caduto in eredità non ha rilevanza rispetto alla violazione delle citate disposizioni. I legali non avrebbero potuto e dovuto acquistare in proprio beni oggetto di procedimenti in cui loro stessi erano patrocinatori, il contratto di compravendita essendo nullo e non potendo essere sanato dal consenso di una delle parti della compravendita. Sussiste, quindi, l'elemento oggettivo del contestato reato di cui all'art. 380 c.p.. Erroneamente la Corte di Appello, oltre ad escludere la pur ricorrente materialità del reato, ha ritenuto in subordine mancante anche l'elemento soggettivo del reato, osservando che i quattro imputati non hanno agito con la consapevolezza di arrecare un danno al proprio assistito. L'assunto è errato, perché il dolo del reato di cu all'art. 380 c.p., non richiede la "specifica volontà dell'agente di nuocere agli interessi della parte". È sufficiente, infatti, la coscienza e volontà di agire in violazione dei canoni normativi e deontologici di leale e corretta condotta professionale, violazione sicuramente verificatasi nel caso di specie. A prescindere dalla insanabile nullità del contratto di compravendita, il danno subito dal TM è, per altro, palese quando si ponga attenzione alla sommarietà con cui la Corte di Appello ha giudicato incerto o non definibile il reale valore commerciale dell'immobile oggetto di compravendita. I giudici del gravame non hanno tenuto in alcun conto la perizia tecnica disposta nell'incidente probatorio che ha valutato il valore corrente dello stabile di IA CC pari ad Euro 3.950.000.
4.3. Erronea applicazione dell'art. 380 c.p., art. 1261 c.c., e art. 45 codice deontologico forense e difetto di motivazione sugli elementi oggettivo e soggettivo del reato (capo 2).
In modo del tutto improprio la Corte di Appello non affronta e non motiva neppure per l'imputazione concernente l'imputato avv. TT la questione della violazione dell'art. 1261 c.c., e art. 45 c.d.f. Non si è considerato, infatti, che inopinatamente l'avv. TT ha indotto il ER ad una transazione preceduta da una rinuncia alle pretese oggetto di petizione ereditaria, benché la prosecuzione del giudizio potesse "chiarire molti aspetti della vicenda", sia in rapporto alla genuinità del testamento a beneficio del ER, che apoditticamente i giudici di appello affermano essere comparso dal nulla (il testamento fu consegnato al ricorrente dal cappellano del carcere in cui al momento egli si trovava detenuto), sia in rapporto al sottostante accordo nelle more raggiunto dall'avv. TT con i legali del TM ai fini della rivendita dello stabile di IA CC. Da tali circostanze risulta palese l'anomalo contegno professionale dell'avv. TT e il corrispondente grave danno patrimoniale prodotto al ER, quando ha persuaso il proprio assistito della opportunità di rinunciare ad ogni sua istanza sull'eredità di TM EL.
5. Con memoria depositata il 10.1.2014 il difensore degli imputati OS, WE e GE ha invocato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione della parte civile limitatamente alle censure prospettate in ordine alla posizione dei predetti imputati sussunta nel capo 1) della rubrica. Inammissibilità incentrata sull'addotto difetto di legittimazione del ricorrente in quanto alcun danno può mai essergli stato prodotto dal supposto infedele patrocinio dei difensori di TM ER, questi essendo il solo soggetto virtualmente leso nei suoi interessi dalla eventuale inosservanza di doveri funzionali da parte dei suoi patrocinatori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto agli effetti civili nell'interesse di ER KU deve essere rigettato per infondatezza e indeducibilità dei dedotti motivi di impugnazione, che per più versi (ad eccezione del primo motivo di doglianza) lambiscono l'inammissibilità per sostanziale carenza di specificità delle censure, nella parte in cui le stesse sono espresse attraverso la mera interpolazione dei motivi di appello, pur compiutamente valutatati e con corretti argomenti giuridici disattesi dai giudici di secondo grado, e son inframmezzate da ridondante trasposizione di interi brani delle due sentenze di merito (oltre che, come detto, degli stessi motivi di appello della odierna ricorrente parte civile).
2. Il primo motivo di censura non è fondato, perché la Corte di Appello, pur formulando riserve sulla legittimazione e sull'interesse ad impugnare della parte civile ER, ha superato tale problematica, prendendo comunque in esame i motivi di gravame enunciati dal ER anche con riguardo alla imputazione ascritta agli imputati OS, WE, GE e MP. Motivi che ha respinto nel merito, in tal modo riconoscendo la legittimazione attiva all'impugnazione della odierna ricorrente parte civile e un suo stesso interesse, per quanto indiretto, a dolersi dell'operato dei quattro imputati e, per ciò stesso, della decisione liberatoria di primo grado.
2.1. In proposito non è inutile precisare che il reato di patrocinio o consulenza infedele, reato proprio (soggetto attivo potendo esserne soltanto un difensore patrocinatore o un consulente tecnico), è un reato contro l'amministrazione della giustizia e segnatamente contro l'attività giudiziaria, che ha lo scopo di tutelare il regolare funzionamento della giustizia, richiedendo ai patrocinatori delle parti processuali private di un giudizio (civile, penale, amministrativo) il rispetto di minimi essenziali canoni di correttezza e lealtà. Ne discende che la persona offesa in senso tecnico da tale reato è in primo luogo la pubblica amministrazione nella sua articolazione dell'amministrazione giudiziaria. Nondimeno la peculiare struttura normativa della fattispecie definita dall'art. 380 c.p., coniuga il perfezionamento del reato di infedeltà del patrocinatore alla produzione, per fatto commissivo od omissivo, di uno specifico evento costituito da un oggettivo danno cagionato agli interessi patrimoniali o non della parte assistita. Di tal che la norma incriminatrice configura la fattispecie come reato necessariamente plurioffensivo, all'amministrazione giudiziaria giustapponendo come persona offesa in via diretta dal reato anche la parte processuale difesa dal patrocinatore infedele. In altre parole al presupposto strutturale del reato integrato dalla oggettiva instaurazione e pendenza di un procedimento davanti all'autorità giudiziaria si uniscono, quali elementi costitutivi del medesimo reato, una condotta del patrocinatore di deliberata elusione dei doveri professionali, stabiliti per fini di giustizia a tutela delle parti assistite, e un evento implicante un nocumento concreto agli interessi delle parti medesime. In mancanza di tale nocumento, impregiudicata la eventuale rilevanza deontologica e disciplinare della condotta "infedele" del patrocinatore, il reato punito dall'art. 380 c.p., non può sussistere.
2.2. L'ulteriore corollario di tale delineato assetto normativo della fattispecie criminosa è che, in linea di principio, la persona privata offesa da un patrocinio infedele non può che essere la persona o parte specificamente assistita in giudizio dal difensore infedele, che subisce un danno diretto dal contegno antidoveroso del legale, e non anche la sua controparte processuale.
Ciò è quanto in definitiva intende rilevare la sentenza della Corte di Appello di Bolzano, allorché solleva dubbi sulla possibilità della parte civile ER di azionare una domanda risarcitoria nei confronti degli avvocati OS, WE, GE e MP, che hanno assistito il suo contraddittore processuale TM ER. Rispetto alla possibile condotta di infedele patrocinio di detti legali del TM, che ne sarebbe l'unica potenziale vittima, il ER può in teoria vantare - osservano i giudici di appello - unicamente la qualifica di "danneggiato" dal reato. Posizione che, del resto, induce la stessa Corte territoriale a trattare comunque il merito dell'appello del ER, costituitosi parte civile ai sensi dell'art. 74 c.p.p., per poi giungere alla conclusione dell'insussistenza di un danno del ER eziologicamente riconducibile all'ipotizzato patrocinio infedele degli avvocati OS, WE, GE e
MP. Non fosse altro che per l'assenza di un pregiudiziale danno derivante da siffatto patrocinio alla stessa persona offesa, per dir così, primaria TM ER. Con il che la Corte, sia pure per mezzo di un tortuoso argomentare, ha correttamente riconosciuto la legittimazione e l'interesse della ricorrente parte civile ad impugnare anche l'assoluzione dei difensori del TM, dai quali assume di aver subito un indiretto danno per effetto (secondo la sua tesi) del danno prodotto anche al loro assistito TM.
2.3. Il vero è che alla rilevata natura plurioffensiva del reato di cui all'art. 380 c.p., può non essere estranea una posizione giuridicamente rilevante e tutelabile, in qualità di persona offesa in senso tecnico e non soltanto di persona danneggiata dal reato, anche della controparte processuale privata non assistita dai difensori incorsi in condotte di infedele patrocinio. Tale ipotesi può, tuttavia, verificarsi in un solo caso. Quello in cui vi sia stata "collusione" tra i patrocinatori di una parte processuale con la "parte avversaria", in quanto a sua volta rappresentata da patrocinatori infedeli. Situazione in linea di massima ricadente nell'ipotesi aggravata del reato di infedele patrocinio prevista dall'art. 380 c.p., comma 2, n. 1). È a tale ipotesi che sembra fare confusamente riferimento l'odierno ricorso della parte civile ER, quando sostiene essersi verificata una congiunta lesione degli interessi propri e di quelli del TM, quale conseguenza del sovrapporsi dei contegni antidoverosi del proprio legale (capo 2) e dei legali del TM (capo 1). È evidente che in questo caso la parte non assistita dai difensori infedeli della parte avversaria può subire un danno diretto dalla congiunta azione antidoverosa dei patrocinatori della controparte e dei propri patrocinatori infedeli a sua insaputa (essendo ovvio che, ove la parte privata sia stata essa stessa partecipe dell'accordo collusivo con i legali della controparte, l'unica persona offesa rimane quest'ultima). In simile eventualità la parte (o entrambe le parti, se l'accordo collusivo dei legali provochi danni reciproci a tutte e due le parti in lite) vittima della incrociata collusione dei patrocinatori diviene persona offesa dai due speculari reati di infedele patrocinio ascrivibili ai propri legali ma anche a quelli della parte avversa, poiché subisce un danno immediato e diretto dal concorso causale (indipendente) delle volontà antidoverose dei legali delle due parti in causa.
2.4. Ora, calando tali deduzioni nell'analisi della posizione del ricorrente ER, è agevole rilevare che questi rimane, alla stregua delle ipotesi accusatorie integranti la regiudicanda, potenziale persona offesa dal reato di patrocinio infedele dell'avv. TT (proprio difensore) e potenziale semplice persona danneggiata dal reato di patrocinio infedele dei difensori della controparte processuale TM. Per la semplice ragione che, come più volte sottolineano le due conformi sentenze di merito, le emergenze delle indagini non offrono - al di là delle mere illazioni del ER - alcun indizio o traccia di qualsivoglia accordo collusivo tra gli avvocati OS, WE, GE e
MP, da un lato, e l'avv. TT, dall'altro. Tant'è che, come puntualmente rimarca l'impugnata sentenza di appello, non è provata nessuna collusione dei difensori in pregiudizio dell'attuale ricorrente e non a caso la ridetta ipotesi aggravata del reato ex art. 380 c.p., non è mai stata contestata o solo ipotizzata dal pubblico ministero.
3. Superate le anticipate notazioni sulla parziale genericità e sulla ripetitività delle articolazioni del motivo di censura, tutte le doglianze attinenti alla incongruenza della assoluzione degli avvocati OS, WE, GE e dell'avv. MP (posizione trattata con omologo separato motivo di ricorso) sono destituite di giuridico pregio.
Innanzitutto le prolungate considerazioni sul "prezzo vile" corrisposto dagli avvocati OS, WE e GE, fonte di una loro abnorme personale locupletazione, per l'acquisto dal Guttumann dell'immobile ereditario di IA CC a Bolzano non infirmano le conclusioni liberatorie cui sono pervenuti il Tribunale e la Corte di Appello. Da un lato il fatto che l'immobile avesse un valore di mercato di gran lunga superiore è evenienza per più versi contraddetta dalle lineari considerazioni della Corte territoriale in ordine alla sostanziale "incertezza" del reale valore del bene, puramente teorico, ove si fosse tenuto conto delle pessime condizioni di manutenzione del vecchio stabile, tale da rendere indilazionabili interventi di ristrutturazione ab imis di lunga durata e di elevato costo, e dello stato di occupazione degli appartamenti dell'edificio con connessi imponenti costi per assicurarne lo sgombero previa remunerazione altrettanto onerosa dei numerosi affittuari. Da un altro lato l'unico soggetto che possa realmente dolersi della condotta (di solo acquisto) degli imputati e del procuratore speciale dell'erede, l'avv. MP, dovrebbe reputarsi il TM, il quale tuttavia non ha mai manifestato dissensi di sorta sull'operato dei propri legali. Non solo è stato lui stesso a manifestare l'intento di dismettere al più presto lo stesso immobile per non doversi far ulteriormente carico delle sue sorti, ma dalla vendita non ha patito alcun apprezzabile "nocumento". Ciò tanto più quando si constati che, dopo la rinuncia alla causa di petizione ereditaria intentata dal ER, il prezzo della compravendita è stato effettivamente corrisposto al TM. Al di là di questo in ogni caso il TM, di cui nelle indagini si è dimostrata la perfetta autonomia decisoria e la pienezza delle facoltà cognitive e volitive (come con fermezza sostenuto credibilmente dalla vedova e dal suo avvocato americano), ben avrebbe potuto svendere o perfino (come rimarca la sentenza di primo grado) effettuare una donazione dell'immobile a chiunque di suo gradimento. Se il TM non ha riportato alcun danno patrimoniale o di altro genere dal rapporto negoziale afferente ad uno dei beni oggetto della lite giudiziaria con il ER, nessun danno neppure indiretto può essere rivendicato dal ricorrente per effetto della palese insussistenza del reato di infedele patrocinio degli avvocati OS, WE, GE e MP (capo 1), mancando l'evento di tale reato che (come chiarito in precedenza) è appunto costituito dal nocumento agli interessi del patrocinato. Evocando a più riprese la violazione dell'art. 1261 c.c., da parte degli imputati il ricorrente incorre in un evidente equivoco, poiché confonde l'inosservanza della regola di deontologia processuale - professionale sancita dal detto art. 1261 cod. civ. con l'esistenza stessa del reato di cui all'art. 380 c.p., o, meglio, assimila impropriamente l'ipotizzata violazione dell'art. 1261 c.c., alla consumazione stessa del reato di patrocinio infedele, quasi che la elusione dei canoni di deontologia professionale fissati dal codice civile integri di per sè sola e automaticamente la commissione del reato ex art. 380 c.p.. Il che non è e non può essere, dal momento che l'infedeltà ai "doveri professionali" del patrocinatore costituisce (per effetto del richiamo a tali doveri contenuto nell'art. 380 c.p.) l'ambito referenziale normativo in cui deve manifestarsi la condotta dell'agente potenzialmente rilevante per gli effetti di cui all'art. 380 c.p., ma per certo non ne esaurisce i profili di antigiuridicità penale, a tal fine occorrendo la sussistenza di un danno e la consapevolezza del patrocinatore (dolo generico) di produrlo mediante l'inosservanza dei doveri professionali codificati da una norma di legge o previsti da regole deontologiche della professione forense (cfr., ex plurimis: Sez. 6, n. 9758 del 19.5.1998, Bove, Rv. 211589; Sez. 6, n. 39924 del 22.9.2005, Aiello, Rv. 233477; Sez. 6, n. 31678 del 28.3.2008, Baldi, Rv. 240645; Sez. 2, n. 3670/09, Bertolini, Rv. 242557:
"Nell'accertamento del reato di infedele patrocinio il giudice non può limitarsi alla salutazione di singoli atti avulsi dal contesto nel quale sono inseriti, ma deve collocare l'attività professionale svolta nel quadro della linea difensiva e della strategia di conduzione del processo adottata per il conseguimento del risultato voluto dalla parte, al fine di valutare se il patrocinatore si sia reso volontariamente infedele all'obbligo di curare gli interessi della parte alla stregua del mandato ricevuto e di quanto le regole professionali e le incombenze processuali richiedono per l'adempimento di tale obbligo").
4. Questi ultimi rilievi consentono di passare all'esame del rapporto di carattere professionale instauratosi tra la ricorrente parte civile e l'avv. TT AN UD e, quindi, all'analisi del reato di infedele patrocinio rispetto agli interessi del ER ascritto all'avv. TT (capo 2). Anche in relazione a tale fatto reato le censure espresse nel ricorso non colgono nel segno, perché neanche in tal caso è ragionevolmente ipotizzabile un nocumento concreto per gli interessi (nella specie esclusivamente patrimoniali) dell'assistito o, come enfaticamente sono definiti nel ricorso, ai suoi "diritti" sull'eredità di TM EL. Pretese o, meglio, presunte aspettative che la Corte di Appello, come già il giudice di primo grado, ha dimostrato, con coerente e logico ragionamento, essere mal riposte o - per la precisione- inconsistenti. Ricordando che il ER, persona non certo sprovveduta, ha sottoscritto la rinuncia all'azione petitoria ereditaria promossa contro il vero erede TM ER con piena cognizione del contenuto e degli effetti del proprio atto negoziale unilaterale (nè al riguardo è casuale che il ER abbia prospettato con l'iniziale denuncia una sua fraudolenta induzione in errore costitutiva di una patita truffa, ipotesi che il p.m. non ha ritenuto di prendere in considerazione) e che in questo specifico ambito l'avv. TT non ha neppure formalmente (al contrario di quel che si sostiene nel ricorso) eluso l'art. 1261 cod. civ. (l'acquisto dell'immobile di IA CC dagli avvocati OS, WE e GE è stato perfezionato non dall'avv. TT ma da suo fratello TT OB), la Corte di Appello ha chiarito come il ER non potesse vantare alcuna legittima pretesa sull'allettante asse ereditario di TM EL in forza del testamento olografo, vero o falso, sottoscritto in suo favore dall'anziana signora quando versava in indiscusso stato di accertata incapacità naturale. Con la conseguenza, di immediata rilevabilità e previsione, di uno sicuro infausto esito della sua azione di petizione ereditaria.
Sicché non è dato comprendere, in totale assenza - giova ripetere - di elementi sintomatici di un previo accordo collusivo tra l'avv. TT e i difensori del TM, di quale possibile danno patrimoniale possa mai dolersi il ER, che anzi grazie al suggerimento dell'avv. TT a rinunciare alla causa ereditaria intrapresa si è visto elargire un grazioso (e forse neppure dovuto) "indennizzo" pari alla non modesta somma di Euro 100.000. Nè, per completezza di esposizione, può sottacersi che in merito alla pretestuosità delle pretese ereditarie avanzate dal ER la sentenza di primo grado (più diffusa su tale specifico tema) non manca di porre in risalto le molteplici ombre che si addensano sull'operato del ricorrente, assimilandone il ruolo, senza troppe metafore, a quello di "cacciatore di eredità", attribuito senza possibili riserve al simulato erede DE GA (apparente erede nominato con due testamenti olografi della benestante TM EL sicuramente falsi, come alfine ammesso dallo stesso DE). Nè ancora può trascurarsi che la palese oscurità della posizione del ER, che la sentenza del Tribunale ipotizza essere stato in contatto con DE (notando come il ER, pur in possesso del testamento della TM a suo favore fin dal 2001 sia "entrato in scena solo nel febbraio 2006 dopo l'estinzione dei procedimenti DE - TM"), non è sfuggita allo stesso pubblico ministero, che non a caso - come precisa il Tribunale - ha avviato iniziali indagini nei suoi confronti per il reato di circonvenzione di incapace in pregiudizio di TM EL (procedimento archiviato e "poi riaperto su richiesta del p.m. proprio perché è emerso il testamento del 2.1.1997 della TM a beneficio del ER, ndr e, quindi, nuovamente archiviato, avendo ER rinunciato alla causa di petizione ereditaria"). Ne discende in conclusione che le valutazioni della Corte di Appello (e in precedenza del Tribunale) sulla non configurabilità del reato di patrocinio infedele nella condotta professionale svolta dall'avv. TT quale patrocinatore del ricorrente sono ineccepibili e immuni da possibili censure nella presente sede di legittimità. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2014