Sentenza 13 febbraio 2002
Massime • 2
La disciplina dell'art. 186 "quater" cod. proc. civ. è applicabile nei processi in cui la domanda di condanna sia proposta nei confronti di più parti e quindi anche nei processi in cui è esercitata l'azione diretta ex art. 18 della legge n. 990 del 1969, anche qualora la domanda sia proposta, oltre che nei confronti dell'assicuratore e del responsabile del danno, anche nei confronti del conducente; in tale ipotesi, a seguito di rinunzia alla sentenza di alcuni soltanto dei destinatari dell'ordine di pagamento determina, l'ordinanza acquista efficacia di sentenza ed è impugnabile con l'appello.
L'ordinanza di cui all'art. 186 "quater" cod. proc. civ. che pronuncia su alcuni dei danni richiesti con la domanda e rimette al collegio la decisione su altri, se è fatta rinunzia alla sentenza, produce gli effetti di questa sull'intero oggetto della domanda e così acquista gli effetti di una sentenza definitiva: le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa decisione e, se è proposto appello, il giudice di secondo grado, che ne sia richiesto con impugnazione principale o incidentale, ha il dovere di pronunciare anche circa i danni sui quali sia mancata una pronuncia di merito nell'ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI GR, non in proprio ma nella qualità di tutrice di IA IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo difende unitamente agli avvocati NICOLA TAMBURRO, DOMENICO FINAMORE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HL IS, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO A. BELTRAMELLI 1/C, presso lo studio dell'avvocato ARNALDO AQUILINO, che lo difende unitamente all'avvocato FRIEDRICH STADLER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
ALLIANZ SUBALPINA SPA, in persona dei legali rappresentanti pro- tempore p.i.; elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RIZZACASA, che lo difende unitamente all'avvocato BRUNO DINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
AVIS AUTONOLEGGI SPA, in persona dell'Amm.re Delegato Gianfranco Roncadin, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAMILLUCCIA 19, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI RIZZO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
NO ASSIC SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 431/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, emessa il 21/1/2000, depositata il 08/03/00; rg.17/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato NICOLA TAMBURRO;
udito l'Avvocato GIOVANNI RIZZO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE RIZZACASA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
1. - AZ IA, nella qualità di tutore del fratello IA, conveniva in giudizio le società Autonoleggio AV ed Unione LP Assicurazioni oltre a ST LE e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Grosseto proponeva in loro confronto una domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale.
Esponeva i seguenti fatti.
IA IA era rimasto vittima di uno scontro tra due veicoli, d'uno dei quali, una motocicletta, era il conducente. Conseguenza delle lesioni erano state una prolungata degenza ed una totale permanente invalidità. La colpa dello scontro era da attribuire al convenuto LE, conducente dell'altro veicolo, un'autovettura di proprietà dell'AV.
Domandava un risarcimento del danno di L. 2.640.151.320, aumentate di rivalutazione monetaria ed interessi.
Chiedeva, in particolare, il risarcimento del danno biologico;
del danno patrimoniale da invalidità temporanea e permanente;
del danno morale e del danno per le spese di assistenza sanitaria ed infermieristica che si sarebbero dovute affrontare nel futuro. 1.1. - I convenuti si costituivano in giudizio.
Resistevano all'accoglimento della domanda, sostenendo che l'incidente era avvenuto anche per colpa dell'attore e che il risarcimento del danno era stato chiesto in misura eccessiva. 1.2. - L'AV proponeva anche una domanda riconvenzionale, per i danni subiti dalla propria vettura, che indicava in L. 4.011.385, da aumentare con rivalutazione ed interessi.
Chiamava anche in giudizio l'assicuratore del veicolo del IA, la società Noricum Assicurazioni, che si costituiva. 2. - Nell'udienza del 12.2.1997, fissata per la precisazione delle conclusioni, il difensore dell'attrice chiedeva che il giudice disponesse con ordinanza il pagamento delle somme dovute a IA IA, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti, applicando l'art. 186-quater cod. proc. civ. Le altre parti si opponevano ed il giudice si riservava di provvedere fuori dell'udienza.
2.1. - Lo stesso giudice, il 15.3.1997, depositava un'ordinanza pronunciata in dichiarata applicazione dell'art. 186-quater. Condannava i convenuti in solido al pagamento di somme di diversa entità per il danno biologico da invalidità permanente e temporanea, per il danno morale, per il pregiudizio patrimoniale da danno emergente a fronte delle spese già affrontate e per lucro cessante da perdita dell'attitudine al lavoro.
Rinviava alla definitiva determinazione del collegio la liquidazione del danno costituito dalle spese che avrebbero dovuto affrontarsi in futuro per l'assistenza alla persona.
Liquidava le spese del giudizio e condannava i convenuti a pagarle. Fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 9.12.1997.
Nella motivazione dell'ordinanza considerava accertate le modalità dello scontro e la esclusiva colpa del convenuto LE. Riteneva di non poter procedere alla liquidazione del danno futuro, nella impossibilità di farlo in base a parametri certi e ne rinviava la determinazione al collegio.
2.2. - La LP dichiarava di rinunciare alla pronuncia della sentenza.
La dichiarazione veniva notificata alle altre parti ed era depositata nella cancelleria del tribunale il 5.12.1997.
3. - L'attrice, poiché nell'udienza del 19.12.1997 il giudice istruttore aveva qualificato la propria ordinanza come sentenza non definitiva, dichiarava di riservarsi l'appello.
3. - Successivamente, con la citazione a comparire davanti alla corte d'appello di Firenze, notificata alle altre parti il 2.1.1998, impugnava l'ordinanza.
Proponeva due motivi.
Col primo sosteneva che il giudice istruttore del tribunale aveva violato l'art. 186-quater, perché il giudice deve emettere una pronuncia di rigetto dell'istanza in rito, se non ritiene di poter pronunciare su tutto l'oggetto dell'istanza, diversamente la rinuncia alla sentenza ad opera delle parti intimate produce il risultato di lasciare non decisa una parte della domanda.
Chiedeva perciò che l'ordinanza fosse annullata e che la corte d'appello tornasse a pronunciare sull'intera domanda, liquidando il danno futuro nella somma di L.
1.500.000.000 chiesta nel corso del giudizio.
La stessa richiesta veniva fatta col secondo motivo, proposto in via subordinata e per l'eventualità che alla ordinanza fosse stata riconosciuta l'efficacia di una sentenza definitiva. 3.1. - La LP si costituiva in giudizio.
Osservava che, se l'ordinanza fosse stata dichiarata nulla, la causa avrebbe dovuto essere rimessa al primo giudice.
Proponeva però dal canto suo appello incidentale.
Chiedeva fosse affermato il concorso di colpa del IA, diminuita la liquidazione degli altri danni ed operata in equa misura quella del danno futuro.
3.2. - L'AV si costituiva e dal canto suo chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile, perché, siccome il tribunale non si era ancora pronunciato sul danno futuro, l'ordinanza del giudice istruttore andava considerata alla stregua di una sentenza non definitiva.
3.3. - Il LE, anch'egli costituitosi, chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile, perché non v'era stata rinuncia alla sentenza da parte sua.
Dichiarava di convenire sulla impostazione contenuta nel primo motivo dell'attrice, ma non sulla conclusione che del danno futuro, di cui comunque contestava la misura, potesse conoscere il giudice di appello.
Proponeva anch'egli appello incidentale riguardo sia all'accertamento della colpa sia alla entità dei danni riconosciuti.
3.4. - Non svolgeva attività difensiva la società Noricum. 4. - La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione principale ed ha condannato la IA a rimborsare alle parti costituite le spese del processo.
La corte d'appello ha osservato che l'ordinanza non aveva acquistato efficacia di sentenza.
Questo per due ragioni.
Perché non avrebbe potuto essere pronunciata solo su alcune delle domande oggetto dell'istanza, si da lasciare non decisa quella relativa al danno futuro, e perché era mancata la rinuncia d'uno dei soggetti condannati al risarcimento, il LE.
5. - L'attrice ha chiesto la cassazione della sentenza, con ricorso notificato il 4 ed il 5.10.2000.
Dei convenuti non ha resistito la società Noricum.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso contiene quatto motivi.
I primi tre riguardano la decisione circa la ammissibilità dell'appello.
Denunziano vizi di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 186-quater, 323, 325, 339,
340, 353 e 354 dello stesso codice).
Vi si sostiene, nella sostanza, che l'ordinanza pronunziata dal giudice istruttore aveva acquistato l'efficacia della sentenza impugnabile, anche se a rinunciare alla sentenza era stata solo una delle parti intimate, e che il giudice di secondo grado, sulla base delle impugnazioni proposte, avrebbe dovuto esaminare sia le questioni già decise dal giudice istruttore nell'ordinanza, sia quella sul danno futuro, che aveva invece riservato alla decisione del collegio.
I tre motivi, anche se per ragioni in parte diverse da quelle prospettate dalla parte, sono fondati.
L'ultimo motivo, che riguarda le spese, resta assorbito. Queste le ragioni della decisione.
2. - Il primo comma dell'art. 186-quater stabilisce che, esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme, può disporlo con ordinanza, nei limiti per cui ritenga raggiunta la prova;
con l'ordinanza provvede anche sulle spese processuali. I commi successivi regolano gli effetti di tale ordinanza - è titolo esecutivo - ed il rapporto tra ordinanza e prosecuzione del processo - è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;
se il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza; la parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria e dalla data di tale deposito l'ordinanza anche in questo caso acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza. 3. - La disposizione consente alcune preliminari riflessioni, che servono per individuarne la funzione.
Essa tende all'evidente risultato che, esaurita l'istruzione, si possa definire il giudizio con un provvedimento il quale affidi la sua motivazione ai succinti modi richiesti da una ordinanza (art. 134 cod. proc. civ.). L'iniziativa di sperimentare questo modulo alternativo è rimessa alla parte che ha proposto la domanda.
Ma una volta che l'attore presenta l'istanza, esso è esposto a subire gli effetti del provvedimento del giudice e delle scelte che la disposizione consente alla parte cui l'ordine è stato rivolto. Il giudice, se pure pronuncia l'ordine di pagamento, può dimensionarlo in modo da non soddisfare interamente il diritto fatto valere dalla parte istante.
Per questa, la modifica del contenuto dell'ordinanza in senso più soddisfacente resta affidata alla decisione che sulla causa può ancora essere data dal giudice con la sentenza.
Lo stesso e per converso vale per la parte cui è stato rivolto l'ordine.
Ma essa ha la scelta tra attendere la pronuncia della sentenza o rinunciarvi.
Soluzione, la seconda, alla quale potrà essere indotta dalla volontà di non adempiere spontaneamente all'ordine: la rinuncia alla pronuncia della sentenza produce il risultato che gli effetti della sentenza sono acquistati dall'ordinanza e che questa diviene impugnabile come lo sarebbe stata la sentenza.
L'impugnazione consentirà alla parte cui è rivolto l'ordine di chiedere che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione ne sia sospesa dal giudice d'appello.
Due punti debbono ancora essere posti in rilievo.
Il primo.
L'ordinanza non contiene solo provvedimenti sul merito dell'istanza, ma anche quelli relativi alle spese del processo.
Il secondo.
Se la parte cui è stato rivolto l'ordine rinuncia alla pronuncia della sentenza, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza e non solo su quello del provvedimento - lo stesso vale per il caso che le parti lascino estinguere il processo.
La combinazione dei due aspetti conferma che l'ordinanza è stata concepita come prefigurazione dell'esito definitivo del giudizio di primo grado.
Perciò, se l'ordinanza acquista gli effetti della sentenza e sopravviene l'impugnazione, la causa si trasferisce dal primo al secondo giudice appunto sull'intero oggetto dell'istanza. 4. - È necessario passare ora ad una più analitica esegesi della norma.
E qui è ancora necessaria una premessa.
Inserita nel titolo primo del libro secondo del codice di procedura e nel capo secondo, dedicato all'istruzione e non alla decisione della causa, la norma è scritta con riferimento alla causa, come minima unità oggetto del processo, e perciò al giudizio su causa tra due parti.
La sua applicazione ai casi di processo litisconsortile od al processo con pluralità di domande dovrà dunque avvenire da un lato tenendo conto della funzione ed interpretazione della norma, dall'altro avendo riguardo alle peculiarità ed alla disciplina propria dei processi con pluralità di parti o di cause, nelle fasi di decisione e di impugnazione.
Un'altra premessa è utile fare.
Ed è che l'analisi della norma sarà di qui in poi condotta considerando non le molteplici altre questioni interpretative che essa ha sollevato, nella dottrina e nella giurisprudenza, ma le esigenze di decisione della causa.
5. - La piana lettura della disposizione conduce alla conclusione per cui, una volta chiusa la fase dell'istruzione, se la parte che ha proposto la domanda lo chiede, su questa si può provvedere con ordinanza del giudice istruttore, prima che della decisione della causa con sentenza sia investito il tribunale, in composizione monocratica o collegiale.
Sicché l'ordinanza non può essere pronunciata se non dopo che l'istruzione è chiusa - e ciò avviene, nel procedimento di cognizione davanti al tribunale, quando l'istruttore invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio (art. 189, primo comma, cod. proc. civ., anche in riferimento all'art. 187, primo comma) od allo stesso istruttore in funzione di giudice unico (art. 190-bis abrogato;
art. 281- quinquies).
È allora evidente che l'istanza va ed è efficacemente presentata sia nell'udienza in cui il giudice ne fissa una successiva per la precisazione delle conclusioni, sia nell'udienza in cui queste sono precisate.
5.1. - Potrebbe discutersi se l'istanza abbia per sua natura riguardo alla domanda e dunque alla cosa che ne costituisce l'oggetto (art. 163 n. 3 cod. proc. civ.) ovvero se possa riferirsi solo ad alcuni tra i diversi oggetti della domanda e così, nel caso di domanda di risarcimento del danno, con cui il risarcimento sia chiesto in relazione a più tipi di danno, se si possa riferire solo ad alcuni tra i diversi danni.
Ma sulla questione, nel caso, non ci si deve soffermare, perché è pacifico che l'istanza è stata proposta con riguardo all'oggetto della domanda, ovverosia a tutti i danni di cui era stato chiesto il risarcimento.
5.2. - Pronunciata dal giudice istruttore ordinanza di pagamento di somme, corredata dei provvedimenti sulle spese, in dichiarata applicazione dell'art. 186-quater, se la parte cui l'ordine è stato rivolto rinuncia alla pronuncia della sentenza, gli effetti dell'ordinanza si convertono in effetti di sentenza sull'oggetto dell'istanza e quindi avverso l'ordinanza possono essere proposti i mezzi d'impugnazione, che avrebbero potuto essere proposti contro la sentenza.
5.3. - Ci si deve qui soffermare sul caso che l'impugnazione sia costituita dall'appello e si deve prendere in considerazione l'ipotesi che venga in discussione il punto se nel procedimento di decisione della causa con ordinanza vi sia stata una violazione di norme attinenti al procedimento.
5.3.1. - La violazione dell'art. 186-quater di cui si è discusso sarebbe stata quella compiuta dal giudice istruttore nel pronunciare non sull'intero oggetto della domanda e dell'istanza, ma solo su una parte.
La questione consiste nello stabilire il valore di tale eventuale violazione dell'art. 186-quater, come del resto di ogni altra violazione di norma sul procedimento in cui il giudice sia incorso nel pronunciare l'ordinanza.
Consiste in particolare nello stabilire se una tale violazione impedisca la conversione degli effetti dell'ordinanza in effetti di sentenza ed in caso negativo quale rilevanza possa assumere ai fini della decisione sui motivi di appello afferenti al contenuto della decisione.
La prima questione va risolta nel senso che la conversione dell'ordinanza in effetti di sentenza sull'oggetto dell'istanza non è impedita dal fatto che, nel pronunciare l'ordinanza, il giudice istruttore sia incorso in violazioni di questa od altra norma processuale, ma dal diverso fatto che il provvedimento adottato in concreto non sia riconoscibile come l'ordinanza prevista dall'art. 186-quater.
Ora, perché il provvedimento pronunciato dal giudice istruttore sia riconoscibile come un'ordinanza del tipo previsto dall'art. 186- quater basta ed è necessario che il giudice istruttore, nel pronunciarla, abbia esercitato il relativo potere. Questo si connota per i seguenti concorrenti elementi: - avere la parte chiesto che sulla domanda il giudice si pronunci con ordinanza;
- il momento processuale in cui la parte presenta l'istanza ed il giudice istruttore emette il suo provvedimento, ovverosia dopo che le parti sono state invitate a precisare le conclusioni;
- avere il giudice fatto riferimento alle prove da lui valutate e non ai diversi presupposti indicati negli artt. 186-bis e 186-ter; - il contenuto del provvedimento, costituito dall'ordine di pagamento consegna o rilascio.
Una volta che ciò sia, alle violazioni della norma processuale in cui per altro verso il giudice possa essere incorso si deve ritenere applicabile il principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione della sentenza (art. 161, primo comma, cod. proc. civ.). Questo significa che, se ricorra l'altra condizione perché gli effetti dell'ordinanza si convertano in effetti di sentenza, cioè la rinunzia alla sentenza proveniente dalla parte cui l'ordine è stato rivolto, l'appello sarà ammissibile.
Da ciò riesce risolta anche l'altra questione.
Se la sentenza sia impugnata con l'appello, il giudice di secondo grado dovrà trattenere la causa e decidere la controversia nel merito, se non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 354 cod. proc. civ. Si deve infatti escludere che le violazione della legge processuale in cui il giudice istruttore possa essere incorso nella pronuncia dell'ordinanza, quand'anche dia luogo a nullità dell'ordinanza, tragga in ogni caso con sè l'applicazione dell'art. 354 cod. proc. civ. Invero, nella costante interpretazione della Corte, dall'art. 354 cod. proc. civ. si trae il principio per cui il processo può
regredire dal grado di appello al primo grado nei soli casi tassativamente previsti dallo stesso articolo.
Perciò, fuori di questi casi (e di quelli in cui il giudice di appello debba chiudere il processo in rito in base al rilievo di una questione pregiudiziale impediente non dichiarata dal primo giudice), ogni nullità della sentenza o del procedimento occorsa in primo grado non esonera il giudice di appello dal dovere di pronunciare sul merito della controversia.
Sicché la nullità potrà bensì rilevare ad altro fine, quali l'imporre la rinnovazione degli atti nulli occorsi nel processo di primo grado (354, ultimo comma, cod. proc. civ.) o consentire di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza (art. 283 e 351 cod. proc. civ. ma resta priva di rilievo in rapporto al dovere del giudice di pronunciare sul merito della controversia, nei limiti segnati dagli specifici mezzi di appello proposti.
5.3.2. - Di quanto si è detto sin qui si può fare applicazione per la decisione del primo dei problemi risolti dalla sentenza impugnata. L'ordinanza nel caso in esame presentava tutti i requisiti per essere riconosciuta come una ordinanza pronunciata in base all'art. 186- quater.
L'appello proposto contro l'ordinanza, una volta intervenuta la rinuncia alla pronuncia della sentenza, non poteva essere perciò considerato inammissibile in base al fatto che il giudice istruttore non avesse pronunciato su tutto l'oggetto dell'istanza. Supposto poi che la rinuncia alla sentenza, benché compiuta da uno solo dei convenuti, sia stata idonea a determinare la conversione degli effetti dell'ordinanza in effetti di sentenza, deve dirsi che questi effetti si sarebbero prodotti con riguardo all'intero oggetto dell'istanza.
Ciò significa che il giudizio di primo grado sarebbe risultato definito sulla base di una decisione di accoglimento solo parziale della domanda, con conseguente rigetto della parte di domanda non accolta dall'ordinanza.
Ma questo significa anche che, nel giudizio di appello, la supposta violazione di norma processuale in cui sarebbe incorso il giudice istruttore si era tradotta in motivo di impugnazione attinente al merito della decisione.
Con queste conseguenze.
L'ordinanza aveva acquistato gli effetti di una sentenza definitiva:
la riserva d'impugnarla con appello differito era dunque inefficace e per l'attore doveva essere proposto appello, com'è stato fatto, per ottenere dal giudice di secondo grado la decisione sul merito mancata in primo grado.
Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto provvedere in tal senso. Invero, anche quando sono proposte più domande ed il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sè non le decide tutte, se la parte - che non ha l'onere di proporre impugnazione, perché può riproporre la domanda non decisa - tuttavia chiede al giudice di appello di decidere lui, questi ha l'onere di farlo.
Tanto più ciò vale, quando la parte chiede in primo grado il risarcimento dei danni, senza fare riserva di domandarne alcuni in un diverso giudizio: in questo caso, se il giudice di primo grado non provvede su uno dei danni richiesti, siccome non si hanno tante domande quanti i danni, ma una sola domanda con più oggetti, la mancata decisione a riguardo di un danno richiesto si configura non come pronuncia omessa, ma come rigetto implicito, che onera la parte all'impugnazione: ed a seguito di tale impugnazione il giudice di appello non ha il potere di dichiarare la nullità della sentenza e rimettere la causa al primo giudice, ma ha il dovere di pronunciarsi nel merito.
6. - A questo punto si deve passare a discutere l'altro argomento in base al quale il giudice di secondo grado ha dichiarato che l'appello era inammissibile: avere rinunciato alla sentenza solo una tra le parti alle quali era stato rivolto dal giudice l'ordine di pagare. 6.1. - L'ordine era stato rivolto alle parti convenute con la domanda di risarcimento del danno: il conducente LE;
la proprietaria e responsabile del veicolo, l'AV; l'assicuratore, la LP. Il giudice non aveva d'altra parte reso alcuna pronuncia esplicita sulla domanda riconvenzionale proposta dalla AV;
tuttavia, nell'ordinanza, era mosso dalla considerazione che unico responsabile dello scontro fosse stato il conducente del veicolo di cui era appunto proprietaria l'AV.
Sul rapporto tra ordinanza sulla domanda principale e decisione da rendere sulla domanda riconvenzionale, peraltro, nessuna impugnazione o considerazione è stata svolta da alcuna delle parti ne' in appello nè in questa sede.
6.2. - La Corte con le sentenze 29 ottobre 2001 n. 13397 e 6 novembre 2001 n. 13690 (la prima deliberata dopo la seconda) ha avuto già modo di soffermarsi sul problema della applicabilità dell'art. 186- quater nei processi litisconsortili.
Ambedue le decisioni - ed il caso si ripresenta qui - sono state pronunciate in giudizi cui aveva dato origine una domanda di condanna al risarcimento del danno da circolazione stradale. La Corte ha in particolare affrontato due questioni. Se l'ordinanza possa essere pronunciata.
Se basti la rinuncia anche d'una sola tra le parti perché gli effetti dell'ordinanza si convertano in effetti di sentenza. Conviene riassumere i tratti delle due controversie e i principi che vi sono stati enunciati.
6.2.1. - Nel caso deciso dalla sentenza 13690, i danneggiati avevano convenuto in giudizio il responsabile del danno, il suo assicuratore in liquidazione coatta amministrativa, l'impresa designata. A tutti i convenuti era stato rivolto ordine di pagamento in applicazione dell'art. 186-quater. La sola impresa designata aveva rinunciato alla sentenza. Aveva poi proposto appello, cui gli attori avevano resistito sostenendone l'inammissibilità, perché la rinuncia non era stata fatta anche dagli altri convenuti. Questi, peraltro, erano stati parte del giudizio di secondo grado. Il giudice aveva pronunciato sull'appello e, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'impresa designata, aveva ridotto il risarcimento da essa dovuto nei limiti del massimale.
Dalla motivazione della sentenza emerge che nel giudizio di primo grado il responsabile del danno avesse proposto contro l'impresa designata una domanda intesa a trasferire su questa un onere superiore al massimale.
La Corte ha ritenuto che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
Questo perché l'ordinanza non può essere pronunciata in processi con più parti e più domande, a meno che il cumulo tra le domande non sia sciolto;
ma nel caso non avrebbe potuto esserlo, trattandosi di causa a litisconsorzio necessario, secondo la previsione dell'art. 23 della legge 990 del 1969.
Ha quindi ritenuto non necessario soffermarsi sul punto se la rinuncia produce effetti anche se fatta da una sola delle parti nei cui confronti è stata pronunciata l'ordinanza.
6.2.2. - Nel caso deciso dalla sentenza 13397, aveva riportato danni la persona trasportata su un veicolo scontratosi con un altro e la domanda di risarcimento era stata proposta contro i proprietari dei veicoli ed i rispettivi assicuratori. Ambedue i gruppi di convenuti avevano inteso riversare sull'altro la intera responsabilità dello scontro e l'assicuratore del veicolo sul quale si trovava la persona danneggiata aveva anche proposto domanda di manleva contro l'altro gruppo.
Richiestone dall'attrice, il giudice istruttore, considerato che ambedue i conducenti erano stati in colpa, aveva condannato tutti i convenuti in solido tra loro e riservato al prosieguo del giudizio l'esame delle azioni di regresso tra gli assicuratori. Solo una delle parti presenti aveva rinunciato alla sentenza nei modi prescritti dall'art. 186-quater.
La Corte, incidentalmente, perché il ricorso non verteva sul punto, ha osservato che, pronunciando l'ordinanza, il giudice aveva separato la domanda di regresso dal resto delle altre.
Queste - la domanda principale e quelle che i convenuti avevano proposto gli uni contro gli altri per l'accertamento della altrui esclusiva o prevalente responsabilità - sono state considerate costituire cause tra loro inscindibili.
Ed il principio di diritto enunciato dalla Corte è stato che, nell'ipotesi di cause inscindibili, qualora il giudice abbia adottato l'ordinanza anticipatoria di condanna nei confronti di tutti i convenuti, deve ritenersi sufficiente a determinare la trasformazione dell'ordinanza, in sentenza impugnabile per tutti gli intimati, anche la rinuncia alla sentenza effettuata da uno solo dei destinatari della condanna.
6.3. - La controversia che ora giunge alla decisione della Corte presenta i connotati, che si verranno separatamente considerando. Il primo è che per il danneggiato è stata proposta una domanda contro il responsabile del danno, l'AV, ed il suo assicuratore, la LP.
Si tratta di una causa a litisconsorzio necessario (art. 23 della legge 990 del 1969). La pronuncia, in questo tipo di cause, di un provvedimento adottato in base all'art. 186-quater, che ordini ai responsabili il pagamento della somma dovuta, può porre problemi solo dal punto di vista per cui, ipotizzando che i litisconsorti non mantengono di fronte all'ordinanza lo stesso atteggiamento, di attesa o rinuncia della sentenza, una delle parti potrebbe restare esposta all'esecuzione senza avere i mezzi per sottrarvisi, con sacrificio del diritto di difesa.
Nè potrebbe ammettersi che un giudizio d'impugnazione si svolga solo tra l'attore e quello dei litisconsorti che rinunzi alla sentenza e poi l'impugni, perché l'ordinamento processuale lo vieta (art. 331 cod. proc. civ.) (è la considerazione fatta nella sentenza 13690).
Queste considerazioni non possono però tradursi in ostacolo alla applicazione della norma nei processi a litisconsorzio necessario (come è stato ritenuto nella sentenza 13690).
Debbono essere invece superate affermando che a consentire il passaggio del giudizio dal primo grado a quello d'impugnazione, basti la rinuncia duna delle parti e la successiva impugnazione di una qualsiasi tra le altre.
La contemporanea scelta di attendere la pronuncia della sentenza, compiuta da uno dei litisconsorti condannati, e di rinunciare alla sua pronuncia ed impugnarla immediatamente, compiuta da altro litisconsorte, determina una situazione processuale alla quale ben si può estendere la soluzione accolta dal terzo comma dell'art. 340 cod. proc. civ., a proposito del rapporto tra riserva d'impugnazione e impugnazione immediata.
L'art. 186-quater ha del resto la funzione di abbreviare la durata del processo, senza sacrificarne lo svolgimento in contraddittorio. Il valore costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) non sarebbe impiegato come canone d'interpretazione, e ne risulterebbe frustrato, se per i processi a litisconsorzio necessario si dovesse concludere nel senso che la norma dettata dall'art. 186-quater non è applicabile. Ma, come si è veduto, condizione della sua applicabilità, imposta dal diritto di difesa, è che basti la rinuncia di una sola delle parti condannate, perché si abbia la conversione degli effetti dell'ordinanza in effetti di sentenza.
Nè questa soluzione altera la condizione di parità delle parti. Non potrebbe, invece, ammettersi, senza alterare la condizione di parità tra attore e convenuti, che l'ordinanza possa essere pronunciata, ma non sia impugnabile se tutte le parti condannate non rinuncino alla sentenza.
E, del resto, questo significherebbe applicare solo un moncone della disciplina dettata dall'art. 186-quater e non la norma nella sua interezza.
La Corte ritiene quindi che sul punto debba essere ribadita la soluzione accolta nella sentenza 13397 del 2001. 6.3.1. - Il secondo connotato di questa controversia è che parte del giudizio iniziato con la domanda proposta per il danneggiato è stato anche il conducente, nei cui confronti pure l'ordinanza è stata pronunciata, ma che non ha dichiarato di rinunciare agli effetti della sentenza.
E la corte d'appello, appunto in base alla mancanza della sua rinuncia, ha ritenuto inammissibile l'impugnazione. Orbene, senza affermare che il conducente è un litisconsorte necessario nelle cause che originano dall'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore (artt. 18 e 23 della legge 990 del 1969), recenti decisioni della Corte hanno tuttavia ritenuto la esistenza di una situazione processuale di dipendenza di cause, se anche il conducente è convenuto (Cass. 13 marzo 1996 n. 2056; 30 luglio 1997 n. 7105). La responsabilità del proprietario e dell'assicuratore deriva infatti da quella del conducente e l'accertamento dell'una, se chiesto, non potrebbe differire da quello delle altre. Ne risulterebbe che la soluzione accolta, a proposito dell'art. 186- quater, per le cause a litisconsorzio necessario può estendersi al conducente.
Ma allo stesso risultato si perviene anche prescindendo da questa qualificazione del rapporto tra azione diretta e domanda contro il conducente.
Basta a fondarla il fatto d'aver rinvenuto nel terzo comma dell'art 340 la giustificazione della soluzione per cui anche la rinuncia di una sola delle parti condannate con l'ordinanza è sufficiente per determinare la conversione degli effetti dell'ordinanza in sentenza e così l'applicazione nei processi litisconsortili della intera disciplina dettata dall'art. 186-quater.
6.3.2. - Il terzo ed ultimo connotato della presente controversia è stato quello della domanda riconvenzionale proposta dall'AV. Si tratta però di un tema su cui non si era pronunciata l'ordinanza e che non è stato riproposto dall'AV in appello ne' in questo grado.
Se l'AV, oltre a proporre appello incidentale per chiedere che l'accertamento delle colpe rispettive fosse modificato, avesse reiterato la richiesta di risarcimento del danno, si sarebbe presentata la necessità di stabilire se, rispetto alla sua domanda, per cui non era stata presentata istanza di pronuncia con ordinanza, s'era determinata una separazione (con conseguente inammissibilità dell'appello sulla riconvenzionale) o se, invece, per l'identità del fatto da valutare, non fosse da intendere che anche sulla domanda riconvenzionale l'ordinanza aveva acquisito effetti di sentenza (donde l'ammissibilità dell'appello anche a suo riguardo). Ma il tema, lo si ribadisce, non deve essere affrontato qui, perché è rimasto estraneo al giudizio di secondo grado.
7. - Il ricorso è accolto.
Lo è in base ai seguenti principi di diritto.
La disciplina dettata dall'art. 186-quater cod. proc. civ. è applicabile nei processi in cui la domanda di condanna è stata proposta in confronto di più parti, e quindi, nei processi originati dall'azione diretta prevista dall'art. 18 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, anche se la domanda venga proposta, oltre che contro l'assicuratore ed il responsabile del danno, in confronto del conducente.
La rinunzia alla sentenza, sebbene fatta da una sola delle parti nei cui confronti è stata pronunciata l'ordinanza di pagamento, determina la conversione degli effetti dell'ordinanza in effetti di sentenza e consente la sua impugnazione.
L'ordinanza che pronuncia su alcuni dei danni richiesti con la domanda e rimette al collegio la decisione su altri, se è fatta rinunzia alla sentenza, produce gli effetti di questa sull'intero oggetto della domanda e così acquista gli effetti di una sentenza definitiva: le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa decisione e, se è proposto appello, il giudice di secondo grado, che ne sia richiesto con impugnazione principale o incidentale, ha il dovere di pronunciare anche circa i danni sui quali sia mancata una pronuncia di merito nella ordinanza. Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si indica in diversa sezione della corte d'appello di Firenze, perché proceda all'esame dei motivi di impugnazione proposti dalle parti in funzione della decisione del merito della controversia.
Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione i primi tre motivi del ricorso, dichiara assorbito il quarto, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 6 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2002