Sentenza 13 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno derivante da reato, non è necessaria, ai fini della liquidazione della provvisionale, la prova dell'ammontare del danno stesso, ma è sufficiente la certezza della sua sussistenza sino all'ammontare della somma liquidata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2000, n. 12634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12634 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI BRUNO - Presidente - del 13/12/2000
1. Dott. SICA GIUSEPPE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. EBNER VITTORIO GLAUCO - Consigliere - N. 2036
3. Dott. COLAIANNI NICOLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO MAURIZIO - Consigliere - N. 018149/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BE CO N. IL 25/07/1962
avverso SENTENZA del 16/11/1999 TRIBUNALE di FIRENZE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLAIANNI NICOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C. Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso
Uditi i difensori Avv. Beretta e Malavenda
Con la sentenza sopra menzionata RA IS veniva condannato alla pena di lire un milione di multa per aver, quale autore del libro "Ruberai", diffamato AD PI, dipendente Rai licenziato assieme ad un altro per averla "fatta grossa": "I due, secondo i rilievi mossi dagli ispettori dell'azienda che hanno consegnato un durissimo rapporto all'ex capo del personale Pierluigi LL, sono accusati di aver promosso in giro per l'Italia un programma estivo in realtà inesistente, e mai programmato su alcuna rete, che avrebbe visto la partecipazione di oltre un centinaio di discoteche. L'impegno delle discoteche non sarebbe stato solo organizzativo, ma anche finanziario (circa 5 milioni per soggetto), solo che ne' TI ne' PI avevano alcuna autorizzazione da parte dell'azienda per la promozione del programma e tanto meno per la richiesta di un impegno finanziario".
Ricorre il IS, sollevando preliminarmente questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, co. 3, c.p.p. - come modificato dall'art. 18 L. 468/99 - in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. Deduce, inoltre, l'improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela, la violazione di legge relativamente alla scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, esclusa in aperto contrasto con le risultanze dibattimentali, e il difetto di motivazione sull'entità della provvisionale. La questione di legittimità costituzionale viene ulteriormente argomentata con motivi depositati e discussi all'udienza.
Preliminare è l'esame del secondo motivo sulla tardività della querela, il cui eventuale accoglimento renderebbe irrilevante la stessa questione di costituzionalità. Esso, tuttavia, è inammissibile perché, pur rubricato alla stregua dell'art. 606 lett. b) c.p.p., si risolve nella riprospettazione degli stessi elementi addotti a sostegno della tardività e dal tribunale ritenuti generici in base all'osservazione - corretta sotto il profilo logico ed esente perciò da censure in questa sede - dell'insufficienza della circostanza che delle stesse dichiarazioni contenute nel libro era stata fatta un'anticipazione sul giornale "MF" nel luglio 1994. È manifesto che tale circostanza, come anche la constatazione della capacità di diffusione particolarmente elevata del libro, può, a tutto concedere, autorizzare presunzioni o supposizioni di conoscenza, che non integrano, tuttavia, la "prova rigorosa" della "conoscenza precisa, certa e diretta del fatto", che incombe su chi allega l'intempestività (Cass. 7.2.1992, n. 3671, rv 189706). La questione di costituzionalità è stata sollevata funditus con riferimento: a) all'ingiustificata disparità di trattamento, nei termini ravvisati da C. cost. 363/91, per cui lo stesso imputato può appellare sentenze più favorevoli e non quelle maggiormente pregiudizievoli, nonché sentenze di condanna ugualmente a pena pecuniaria emesse ex art. 443 c.p.p., e, d'altro canto, il P.M. può sempre proporre appello avverso assoluzione e proscioglimento;
b) al divieto di appello anche in caso in cui la condanna riguardi gli aspetti civili e determini l'an o il quantum del risarcimento, sì da privare il condannato anche a tal riguardo di un grado del giudizio;
c) al caso del reato di diffamazione, laddove si consideri la disparità di trattamento rispetto alla parte civile, cui ex art. 577 c.p.p. è consentito anche proporre appello.
Sotto quest'ultimo profilo la questione è irrilevante poiché l'art.577 c.p.p. non si applica alla diffamazione a mezzo stampa (e la relativa questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente infondata da questa corte con sent. 8/2/2000, n. 312, rv 215576).
Quanto ai primi due profili la questione di costituzionalità è manifestamente infondata in relazione agli articoli 3 e 24 Cost., innanzitutto perché, quando la Corte Costituzionale ha abrogato in passato norme che negavano all'imputato il diritto di proporre appello contro determinati provvedimenti, lo ha fatto perché contro gli stessi provvedimenti era possibile l'appello del pubblico ministero, sicché la violazione della "par condicio" tra imputato e pubblica accusa offendeva il principio di eguaglianza e il diritto di difesa sotto il profilo dell'esercizio del contraddittorio processuale: siffatta censura non può addebitarsi alla norma recentemente novellata, giacché questa, stabilendo - col terzo comma dell'art. 593 - l'inappellabilità delle sentenze relative a reati di scarsa gravità sociale, non fa distinzioni tra imputato e pubblico ministero, il quale pure non può appellare le sentenze in cui - difformemente magari dalle sue richieste relative a reati puniti con pena alternativa - è stata applicata la pena pecuniaria o addirittura è stato dichiarato il proscioglimento. D'altro canto, è perfettamente conforme alla Carta fondamentale - come già ritenuto da questa corte rispetto alla precedente formulazione della norma, limitata alle contravvenzioni (Cass.24/02/1993, n. 4621, rv 194699) - ancorare la appellabilità o meno delle sentenze non alla gravità tipica, ma alla gravità concreta del reato, la quale non può essere accertata che dal giudice attraverso la determinazione della pena. Infatti, a differenza di quanto è avvenuto per il diritto al ricorso per cassazione, il diritto all'appello non è stato direttamente costituzionalizzato, sicché esso non puo, ritenersi indirettamente imposto ne' dall'art.24 Cost. ne' dall'art. 3 Cost., poiché, senza violare il principio di ragionevolezza desunto da tale norma, il legislatore può ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato l'imputato alla sola pena pecuniaria e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena detentiva: la diversità di trattamento, che si ripercuote altrettanto non irragionevolmente anche sugli interessi civili, è evidentemente giustificata dalla diversa valutazione giudiziaria della gravità del reato (Cass. 8.4.1993, n. 3433, rv 194115). Il motivo riguardante l'esimente del diritto di cronaca si risolve in una rivalutazione del fatto nel merito preclusa al sindacato di legittimità. Va ribadito, invero, al riguardo che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può, essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito" (Cass. sez. un.23.11.1995, n. 2110, rv. 203767), come si evince dai limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606, primo comma, lett. e) del codice di procedura vigente: con la conseguenza che le scelte compiute dal giudice di merito, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova.
Nella specie il tribunale - con valutazione in fatto appunto incensurabile in questa sede perché svolta correttamente, stando al testo del provvedimento impugnato - ha evidenziato come dalla relazione degli ispettori il ruolo svolto dal PI nella truffa organizzata ai danni delle discoteche dal TI e da altro dipendente Rai fosse "meno pesante", perché limitato ad alcune riunioni e alla confezione del numero zero, in cambio del relativo compenso, laddove nel libro - significativamente intitolato "Ruberai" ad indicare il comune denominatore degli episodi ivi narrati - gli è attribuita la partecipazione a pieno titolo ad un'azione truffaldina ai danni di un centinaio di discoteche. Analogamente il tribunale dall'incapacità di ricordo del testimone LL ha dedotto la mancanza di indicazione delle fonti della notizia e, quindi, della prova del controllo delle fonti: si tratta di valutazione corretta, che, infatti, il ricorrente cerca di invalidare offrendo una diversa valutazione degli elementi processuali, che questa Corte non è legittimata, tuttavia, ad apprezzare.
Quanto all'ultimo motivo, attinente alla provvisionale, questa Corte non può che ribadire il proprio costante orientamento, secondo cui per la liquidazione della stessa non è necessaria la prova dell'ammontare del danno, ma è sufficiente la certezza dello stesso sino all'ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale (e pluribus Cass. 19.1.1994, n. 5411, rv 197812), come nella specie motivatamente ritenuto dal giudice in considerazione della capacità di diffusione di un libro. D'altro canto tale provvedimento non è ricorribile per cassazione, essendo per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Cass. sez. un. 19.12.1990, n. 2246, rv 186722).
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001