Sentenza 8 luglio 2011
Massime • 1
La disciplina del "congelamento" dei termini di custodia cautelare posta dall'art. 297 comma quarto cod. proc. pen. riguarda i giorni in cui si tiene udienza e quelli impiegati per la deliberazione della sentenza, i quali devono essere concettualmente distinti da quelli utilizzati per la redazione della sua motivazione, per cui si applicano le regole sulla sospensione degli stessi termini dettate dall'art. 304 dello stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/07/2011, n. 31389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31389 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/07/2011
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 1136
Dott. ROTUNDO EN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 18320/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di AI EN, nato il [...];
avverso l'ordinanza 8 marzo 2011 del Tribunale del riesame di Napoli che ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza 10 novembre 2010 della Corte di appello di Napoli la quale aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza termini;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv. RICCIULLI che ne ha chiesto invece l'accoglimento.
RITENUTO IN PATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EN Di AI, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l'ordinanza 8 marzo 2011 del Tribunale del riesame di Napoli, che ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza 10 novembre 2010 della Corte di appello di Napoli che ha respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza termini, deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
1) la vicenda processuale e la motivazione della decisione della Corte di appello.
Il 29 giugno 2006 è stata applicata al Di AI la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Dopo la condanna in primo ed in secondo grado, il difensore ha chiesto alla Corte di Appello di Napoli di dichiarare l'inefficacia del titolo coercitivo, per sopravvenuta decorrenza dei termini di durata complessiva della custodia cautelare, previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. b), pari a quattro anni, disponendo la conseguente scarcerazione del Di AI.
La Corte di appello, nel rigettare tale istanza, osservava, al contrario che:
a) essendo intervenuta sentenza di condanna in primo grado dell'imputato, il termine di durata massima di fase andava individuato in quattro anni, giusto il combinato disposto dell'art.303 c.p.p., comma 1, lett. d), ultimo periodo, e dello stesso art. 303, comma 4, lett. b), espressamente richiamato dalla precedente disposizione normativa;
b) al termine di quattro anni così individuato, andava aggiunto l'ulteriore periodo di cinque mesi e dieci giorni, pari alla somma dei periodi di sospensione dei relativi termini di fase disposta per tutto il tempo occorrente alla stesura della motivazione della sentenza di primo grado (90 giorni) e di appello (70 giorni), giusto il disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. e);
c) al termine complessivo, così determinato, si sarebbero dovuti aggiungere anche i periodi di sospensione del decorso dei termini di fase, disposti dalla Corte di Appello in seguito a richieste di rinvio della trattazione del dibattimento formulate dal difensore, che, tuttavia, il giudice dell'impugnazione non quantificava, ritenendo, evidentemente, sufficiente al rigetto dell'istanza difensiva quanto osservato nei punti 1) e 2).
In conclusione la Corte di Appello, considerando come dies a quo del computo dei termini di durata della misura cautelare il 29 giugno 2006 (data di esecuzione del titolo coercitivo), individuava nel 9 dicembre 2010 la data di scadenza dei suddetti termini, ottenuta, "sommando" al termine massimo di durata complessiva della custodia cautelare di quattro anni, previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. b), che scadeva il 29 giugno 2010, l'ulteriore termine di cinque mesi e dieci giorni, risultante, come si è detto, dall'addizione dei periodi di sospensione dei relativi termini di fase disposta per tutto il tempo occorrente alla stesura della motivazione della sentenza di primo e di secondo grado (170 giorni). 2.) la decisione del Tribunale del riesame impugnata. Tanto premesso il Tribunale del riesame ha individuato l'oggetto dell'appello nella questione "se i termini di durata complessiva della custodia cautelare previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. b), fossero o meno già decorsi, quando il giudice di secondo grado ha rigettato l'istanza presentata dal difensore del Di AI". La tesi argomentata del Tribunale del riesame è stata di conferma piena dell'interpretazione della corte distrettuale. Sostiene la gravata ordinanza che l'art. 304, c.p.p., in particolare, nel prevedere alcune specifiche ipotesi di sospensione dei termini di durata massima indicati nel precedente art. 303 c.p.p., contiene una norma di "chiusura", declinata nel sesto comma del detto art. 304 nel senso che, quali che siano le cause di sospensione previste dai commi 1 e 2, della medesima norma, esse non possono allungare la durata della custodia cautelare oltre il doppio dei termini di fase previsti dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3, ovvero oltre i termini di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, aumentati della metà ovvero ancora oltre i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.
Precisa ancora il Tribunale del riesame che è possibile, in presenza di una delle condizioni elencate nell'art. 304 c.p.p., comma 1 e 2, sospendere il decorso dei termini di durata massima della custodia cautelare per il tempo imposto dalla causa di sospensione, che, in ogni caso, non può determinare una durata (di fase o complessiva) della misura cautelare superiore al limite invalicabile individuato dal citato art. 304, comma 6 del codice di rito, senza che ciò comporti, tuttavia, che in presenza di cause di sospensione il termine si elevi automaticamente a quello individuato come limite estremo (si cita in proposito: Cass. Pen., Sez. 2, 19.2.2004, Pezzuto).
Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha pertanto ritenuto che, correttamente, la Corte di Appello, abbia fissato la scadenza del termine di durata complessiva della custodia cautelare, tenendo conto della incidenza sul termine previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. b), del periodo complessivamente utilizzato per la stesura della motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado, corrispondente alla causa di sospensione codificata dall'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), che ha consentito di "spostare in avanti"
(vale a dire al 9.12.2010) tale termine rispetto alla sua scadenza naturale del 29.6.2010, senza oltrepassare il limite invalicabile, in Questo caso rappresentato dai termini, aumentati della metà, previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4. Nè in proposito è stata ritenuta rilevante la disciplina di cui all'art. 297 c.p.p., comma 4, (come interpretata autenticamente dal D.L. 1 marzo 1991, n. 60, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 1991, n. 133), che impone di prendere in considerazione, ai fini del computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti dall'art. 303 c.p.p., comma 4, i giorni in cui sono tenute le udienze e quelli impiegati per la deliberazione della sentenza (cioè per l'assunzione della decisione immediatamente conseguente alla chiusura del dibattimento:
cfr. art. 525, c.p.p.), che vanno concettualmente distinti dai giorni in cui il dibattimento è sospeso o rinviato ovvero da quelli utilizzati per la stesura della motivazione della sentenza, nonché da quelli, relativi a dibattimenti o giudizi abbreviati particolarmente complessi, in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni, per i quali sia intervenuta ordinanza di sospensione del decorso dei termini di durata della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., commi 1, 2 e 3. La disciplina di cui all'art. 297 c.p.p., comma 4, interpretata autenticamente, comporta infatti esclusivamente il "congelamento" dei termini di custodia cautelare nei giorni destinati alle udienze e alla deliberazione della sentenza, senza alcuna incidenza sul computo della durata massima della custodia stessa, ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 6, che, in nessun caso, può superare il doppio dei termini previsti in via ordinaria dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3.
Il termine finale di fase deve infatti essere considerato come limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo non risulta più conforme al principio di proporzionalità espresso dall'art. 275 c.p.p., comma 2. In proposito si cita : Cass. Pen., Sez. 6^, 16.12.2004, n. 4169/100 5. 3.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione della Corte.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 303 c.p.p., n. 4, lett. b, e art. 297 c.p.p., comma 4, in quanto il Tribunale del riesame avrebbe sovrapposto la disciplina prevista per la determinazione dei termini di fase con quella prevista per i termini massimi di custodia cautelare in carcere.
In definitiva per il ricorrente la corretta disamina della fattispecie comportava:
1) che al tetto massimo di anni quattro non potessero essere aggiunti i giorni (90 + 70) impiegati per la redazione della sentenza;
2) che qualunque riferimento all'art. 304 c.p.p., fosse del tutto inconferente perché nel processo a carico di Di AI EN ed altri non è mai stata dichiarata la complessità del dibattimento;
3) che andava giustamente aggiunto l'eventuale periodo di sospensione dei termini di fase per rinvio richiesto dalla difesa e null'altro;
4) che la norma di riferimento per il calcolo dei termine per il caso di specie è proprio l'art. 297 c.p.p., comma 4. Da ciò la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato. Il motivo è palesemente infondato, attesa la corretta argomentazione proposta (nei termini dianzi trascritti) sia dalla Corte di appello che dal Tribunale del riesame e che questa Corte non può che confermare.
Il Tribunale del riesame per le ragioni dianzi riprese, bene ha ritenuto che la fattispecie in questione sia al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 4, in quanto, ai fini del computo della durata massima della misura cautelare, sono stati presi in considerazione, oltre ovviamente ai giorni in cui si sono svolte le udienze, a quelli intercorrenti tra un'udienza ed un'altra ed al tempo necessario per la deliberazione delle sentenze, anche i periodi delle sospensioni dei termini, disposte per la redazione delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado. Pertanto l'assunto difensivo, secondo cui non possono essere aggiunti i giorni (90 + 70) impiegati per la redazione delle due sentenze di merito, contrasta irrimediabilmente con l'esplicita notazione contenuta nel dispositivo delle corrispondenti decisioni le quali appunto, ex artt. 544 e 304 c.p.p., hanno stabilito rispettivamente:
la sentenza di primo grado 31 marzo 2008: "indica in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi e dichiara sospesi i termini della custodia cautelare fino al deposito della sentenza";
la sentenza di secondo grado 11 febbraio 2010: "termine di giorni 70 per la redazione dei motivi, con sospensione dei termini di custodia cautelare durante tale periodo".
Il ricorso quindi va dichiarato inammissibile, attesa la sua palese infondatezza, avuto riguardo alla coerenza logico-giuridica ed adeguatezza della motivazione, quale proposta nella decisione impugnata.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
Infine va mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011