Sentenza 10 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare, il cd congelamento automatico dei termini, previsto dall'art. 297, comma 4, cod. proc. pen., comporta che siano sottratti alla durata complessiva della custodia tutti i giorni in cui sono tenute le udienze, senza distinguere tra udienze precedenti o successive alla scadenza del termine ordinario, dovendosi la distinzione ritenere irrilevante alla luce del disposto automatismo, che determina il progressivo spostamento in avanti dal termine originariamente previsto via via che sono tenute le udienze (con relativa sottrazione dei giorni corrispondenti dalla durata complessiva della custodia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2001, n. 5210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5210 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI VAROLA Presidente del 10/01/2001
1. Dott. GIORGIO DI JORIO Consigliere SENTENZA
2. " NI AL " N. 47
3. " ON NZ " REGISTRO GENERALE
4. " SECONDO CARMENINI rel. " N. 25589/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO LV, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Salerno del 9.2.2000
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carmenini udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. V. Meloni che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore Avv. Domenico Ducci che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
OSSERVA
OR TO presentò istanza al Tribunale di Nocera Inferiore, che lo stava giudicando, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura custodiale in atto, nell'assunto che sarebbe scaduto il termine di durata massima della custodia cautelare.
Il Tribunale disattendeva la richiesta con provvedimento del 14.1.2000, avverso il quale l'interessato proponeva appello davanti al Tribunale della Libertà di Salerno.
Questo giudice rigettava il gravame con ordinanza del 9.2.2000. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli 297, comma 4 e 303, comma 1 lett. b n. 3), c.p.p..
Per ben comprendere i. termini della questione è necessario esporre i dati pacifici, su cui i giudici di merito ed il ricorrente fondano i rispettivi ragionamenti, giungendo a conclusioni diverse:
1) il OR è giudicato per un reato per il quale il termine di fase da prendere. in considerazione è quello previsto dall'art. 303, comma 1 lett. b. n. 3), c.p.p., pari ad un anno e sei mesi dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio;
2) il relativo decreto è stato emesso il 30.6.1998 e la sua scadenza ordinaria sarebbe al 30.12.1999; 3) nel frattempo, però, sono state tenute varie udienze, con la conseguenza che dei giorni impiegati per celebrarle deve tenersi conto nel computo dei termini in questione (art. 297, comma 4, c.p.p.). La tesi difensiva, disattesa dal giudice del processo e dal Tribunale della libertà, può cosi essere espressa: le udienze da ritenersi rilevanti nel computo ex art. 297, comma 4, cit. sono esclusivamente quelle celebrate entro il termine di durata della misura;
in altre parole il ricorrente sostiene che il c.d. "congelamento automatico" dei termini opera soltanto con riferimento a quelle udienze che sono state celebrate prima della scadenza del termine ordinario, non dovendosi tener conto di quelle tenute oltre detto termine di durata interfasica.
La tesi non è fondata.
Ai fini che qui interessano la citata norma dell'art. 297, comma 4, dispone testualmente: "nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado".
Questo dettato normativo enuncia un principio, che, per giurisprudenza univoca di questa Corte, introduce l'istituto del cosiddetto "congelamento", in forza del quale - limitatamente ai termini di fase e indipendentemente da un provvedimento del giudice - non si computano i giorni in cui sono tenute le udienze (e quelli impiegati per la deliberazione della sentenza).
Il legislatore, in sostanza, ha voluto prendere in considerazione i tempi vivi impiegati dal giudicante per pervenire alla decisione;
ma non ha dettato sistemi di calcolo discriminanti, il cui versante divisorio sarebbe il termine di scadenza ordinario:
le udienze tenute al di qua sarebbero computabili, quelle celebrate al di là non sarebbero valide ai fini del congelamento. Una simile interpretazione sarebbe contraria sia alla lettera, sia alla ratio della legge, perché introdurrebbe un'artata distinzione nell'ambito delle udienze e sarebbe difficilmente compatibile con il congelamento per la deliberazione, che venisse adottata al di là del termine ordinario. Quello che conta è che il termine, che si va dilatando a causa del lavoro "vivo" ed effettivamente documentabile del giudice, non sia scaduto. Nel caso di specie il Tribunale giudicante ha effettuato un calcolo specifico e non contraddetto e cioè che dal 15.1.1999 all'11.1.2000 erano state celebrate 18 udienze, sicché il termine utile andava a scadere il 18.1.2000 (o il 17). Poiché l'istanza è stata proposta nell'assunto che il termine sarebbe scaduto il 13.1.2000, essa si dimostra infondata, come correttamente ritenuto sia dal giudice della cognizione, sia dal tribunale della libertà:
il ricorso deve essere rigettato, con ogni ulteriore conseguenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2001