Sentenza 11 ottobre 2007
Massime • 1
Spetta al giudice, nel caso di concomitante impegno professionale del difensore, la valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente quello privilegiato dal difensore; d'altro canto, la relativa richiesta di rinvio deve, a pena di inammissibilità, contenere le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della funzione difensiva in altro procedimento, con particolare riferimento alla particolare natura dell'attività cui il difensore deve presenziare, all'assenza di altro difensore che possa validamente assistere l'imputato, all'impossibilità di avvalersi della designazione di un sostituto nell'uno o nell'altro procedimento, mentre è, del tutto, irrilevante, a tal fine, il mero criterio cronologico della conoscenza prioritaria dell'impegno ritenuto prevalente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2007, n. 43062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43062 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 11/10/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 2012
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 28699/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME FR, n. ad Ascoli Piceno il 2 agosto 1973;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona depositata il 2 marzo 2006;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto il rigetto;
udito il difensore avv. TRAFINO Alessandro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di FR ME in ordine al delitto di lesioni personali in danno di TO ER. Ricorre per cassazione FR ME e propone due motivi d'impugnazione, illustrati anche da successiva memoria. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio d'appello, lamentando che i giudici del merito abbiano ingiustificatamente disatteso la richiesta di rinvio del suo difensore di fiducia per legittimo impedimento professionale e abbiano celebrato egualmente il dibattimento. Deduce che l'avviso per l'impegno professionale dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare di Napoli gli era stato notificato il 17 novembre 2005, prima dell'avviso per il giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Ancona, notificatogli il 23 novembre 2005.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità, lamentando che i giudici d'appello abbiano motivato solo per relationem alla sentenza di primo grado, senza un coerente esame della risultanze processuali indicative dell'esclusiva responsabilità di TO ER. Il primo motivo è infondato, perché compete al giudice una valutazione comparativa dei diversi impegni del difensore, al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore (Cass., sez. un., 27 marzo 1992, Fogliani, m. 190828, C. Cost., 29 aprile 1991, n. 178). Si ritiene in particolare che la richiesta di rinvio deve esporre, a pena d'inammissibilità, le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della funzione difensiva in altro procedimento, con riferimento alla particolare natura dell'attività cui il difensore deve presenziare, all'assenza di altro difensore che possa validamente assistere l'imputato, all'impossibilità di avvalersi della designazione di un sostituto nell'uno o nell'altro procedimento (Cass., sez. 6^, 18 novembre 2003, Levante, m. 228598). Mentre nel caso in esame tali elementi non sono stati neppure allegati dal ricorrente, che ha evocato solo l'irrilevante criterio cronologico.
Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Infatti il ricorrente non precisa quali sono i punti della decisione rimasti privi di giustificazione, ma si limita a una generica denuncia di illogicità della motivazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2007