Sentenza 13 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di violenza sessuale, il riconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità del fatto non è impedito dalla commissione di una pluralità di episodi illeciti in danno di diverse persone offese, la cui libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, posto che ogni singola condotta non perde la propria specifica connotazione di gravità attenuata per il solo fatto di costituire una frazione dell'azione complessivamente posta in essere dall'autore in pregiudizio di più vittime.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2014, n. 11108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11108 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 13/02/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - N. 473
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 28059/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.M. , nato a [...] il (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 29/4/2013 della Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato la sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. emessa il 21/5/2008 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma e, previa formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto ad anni tre di reclusione la pena inflitta per il reato continuato previsto dagli artt. 81, 609-bis e 609-spties cod. pen. commesso fra il (OMISSIS) ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. LETTIERI Nicola che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
uditi per l'imputato l'avv. Ruberto Mario e l'avv. Pietro Longo, che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso e i motivi nuovi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art. 442 cod. proc. pen. emessa il 21/5/2008, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha condannato il sig. F. alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, perché colpevole del reato continuato previsto dagli artt.81, 609-bis e 609-spties cod. pen., commesso fra il (OMISSIS) in danno di più persone. In
particolare, il giudicante ha ritenuto provato che l'imputato, operando quale tecnico ospedaliero, ebbe ad approfittare delle proprie mansioni per compiere atti sessuali in danno di alcune donne che si stavano sottoponendo ad accertamenti neurologici e/o encefalo grafici.
Va evidenziato che il giudice, respinta la richiesta di acquisire i tracciati degli esami radiologici cui le persone offese si erano sottoposte, ha ammesso il rito abbreviato e quindi, dopo le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato, ha integrato il materiale probatorio assumendo le dichiarazioni delle due persone offese presenti in sede di udienza.
2. Con sentenza del 29/4/2013 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e, previa formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ha ridotto ad anni tre di reclusione la pena inflitta. In estrema sintesi la Corte di appello, decidendo sugli articolati motivi di impugnazione ha:
premesso che in limine l'imputato ha rese dichiarazioni spontanee affermando di avere risarcito le parti lese e di essere pentito dell'accaduto;
escluso che la mancata acquisizione degli esiti diagnostici sia meritevole di censura sul piano interpretativo delle norme e sul piano della necessità della prova, superflua alla luce della pacifica esistenza delle condotte contestate;
confermato la natura pubblicistica delle funzioni svolte dall'imputato e la non necessità di atto di querela ai fini della procedibilità;
qualificato le condotte dell'imputato come caratterizzate da natura sessuale ed escluso che le stesse fossero necessarie ai fini dell'espletamento delle indagini cliniche;
confermato il giudizio di repentinità delle condotte e di approfittamento delle condizioni delle vittime, elementi che conducono a ritenere integrato il reato contestato;
esclusa l'applicabilità dell'ipotesi attenuata ex art. 609 c.p., u.c.;
formulato un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena in termini più favorevoli.
3. Avverso tale decisione il sig. F. propone ricorso tramite il Difensore, avv. Mario Ruberto, in sintesi lamentando:
a. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla sussistenza del reato, che invece va escluso difettando l'elemento della violenza delle condotte e difettando la repentinità delle condotte, protrattesi per un arco di tempo apprezzabile senza alcuna reazione delle vittime;
circostanze e questioni su cui la Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione;
b. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancata qualificazione dei fatti alla luce dell'ultima parte dell'art. 609- bis cod. pen., sul punto erroneamente introducendo valutazioni parziali (ripetitività della condotta) in ordine all'elemento soggettivo del reato e omettendo di considerare la modesta incidenza delle condotte sulle persone offese;
c. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 133 cod. pen. e alla concedibilità della circostanza attenuante speciale, oggetto di un giudizio parziale e di una motivazione del tutto carente.
4. Con atto datato 22/1/2014, l'avv. Pietro Longo (nel frattempo nominato co-difensore del ricorrente) ha presentato motivi nuovi, così sintetizzabili:
d. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e nullità della sentenza per violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.. Premesso che esiste una contraddizione fra la parte motiva (che fissa l'equivalenza fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti) e il dispositivo della sentenza di primo grado (che determina la pena in tre anni e quattro mesi di reclusione, pena che nei fatti richiede sia operata la diminuzione di pena conseguente all'applicazione delle circostanze attenuanti come se fossero prevalenti), che la difesa aveva evidenziato, la Corte di appello ha provveduto a qualificare le circostanze attenuanti come prevalenti ma ha applicato la relativa diminuzione sulla pena base di cinque anni di reclusione, determinata dal primo giudice in parte motiva, e non su quella di tre anni e quattro mesi che, invece, il giudice di primo grado ha in concreto inflitto;
c. Vizio motivazionale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 609-bis c.p., comma 3, e alla mancata individuazione dell'episodio più grave, da considerare come riferimento per la valutazione dell'istanza difensiva in ordine all'applicazione dell'ipotesi attenuata;
f. Errata applicazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) con riferimento sia alla mancanza di valida querela sia alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.. Sotto il primo profilo, difetta nell'imputazione ogni riferimento all'esercizio di funzioni pubbliche, così che non può essere posta a carico del ricorrente una circostanza che sola determina la perseguibilità d'ufficio, ne' tale circostanza può essere desunta aliunde difettato la contestazione dell'art. 61 c.p., n.
9. Sotto il secondo profilo, la mancata contestazione di detta circostanza rende la sentenza non corrispondente alla contestazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene opportuno evidenziare in via preliminare che la motivazione della sentenza impugnata non appare meritevole del giudizio di incompletezza e di parzialità formulato dal ricorrente. In realtà la Corte di appello ha affrontato tutti i temi sottoposti alla sua attenzione e ha esposto in modo chiaro i profili essenziali della decisione, in essi compresi quelli oggetto dell'impugnazione oggi esaminata da questo giudice. Va, così escluso che si versi in ipotesi di carenza motivazionale e il controllo cui si è chiamati deve, piuttosto, limitarsi alla verifica della correttezza ermeneutica della motivazione e di eventuali vizi di contraddittorietà o illogicità manifesta ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e).
2. Quanto al primo motivo di ricorso, si è in presenza di censura manifestamente infondata. L'assoluta estraneità della condotta del ricorrente rispetto alle esigenze e alle procedure dell'esame diagnostico che doveva essere effettuato;
la conseguente imprevedibilità della stessa;
la condizione di obiettiva difficoltà anche psicologica in cui si trovano le persone che stanno per sottoporsi a un accertamento clinico delicato;
la loro disponibilità ad acconsentire alle richieste avanzate dall'imputato ritenendole necessarie all'esame clinico;
la difficoltà di reagire con prontezza all'iniziativa assunta dal ricorrente: si tratta di elementi che le sentenze di merito hanno correttamente evidenziato, facendo buon uso dei principi fissati da questa Corte in ordine alla parificazione del requisito della repentinità e della insidiosità della condotta al requisito della violenza richiesto dalla norma incriminatrice (per tutte, Sez. 3, n. 27273 del 15/6/2010, rv 247932). Osserva, poi, la Corte di appello che tutte le vittime hanno reagito all'azione del ricorrente non appena hanno percepito di trovarsi in presenza di condotte improprie e offensive, essendo state fino a quel momento incapaci di comprendere bene cosa stesse accadendo loro;
il che dimostra l'assenza di qualsiasi forma di consenso o di accondiscenda rispetto al comportamento illecito tenuto dal ricorrente.
3. Venendo al tema dell'applicabilità dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 609-bis c.p., comma 3, appare necessario sgombrare subito il campo da un profilo che costituisce, anche in questo caso, fonte di possibili equivoci. Il riferimento è alla incidenza della ripetitività delle condotte tenute dall'imputato.
4. Va osservato in via generale che questa Corte ha affrontato espressamente i presupposti di applicazione di tale ipotesi attenuata, affermando il principio che, a fronte dell'entità di pena fissata dall'art. 609-bis cod. pen., comma 1 e della particolare natura del reato sul piano soggettivo (il dolo ricomprende non solo la condotta ma la sua specifica natura "sessuale"), la riduzione della sanzione prevista per i casi "di minore gravità" trova giustificazione quando le modalità della condotta si attestino sui livelli minimi di compressione della libertà sessuale della persona offesa e comportino conseguenze che complessivamente valutate risultino del tutto modeste. Valgano, per tutte, le decisioni con cui si è affermato che l'ipotesi attenuata può applicarsi "in tutte quelle fattispecie in cui - avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione - sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave" (Sez. 4, n. 18662 del 12/4/2013) e che, in presenza di atti sessuali di minima rilevanza il consenso della persona offesa minore di età costituisce elemento sintomatico di una scarsa compressione della libertà sessuale e, per quanto non idoneo ad escludere il reato, può giustificare l'applicazione della ipotesi attenuata (Sez. 3, n. 29618 del 14/6/2011).
5. Ciò premesso, la Corte evidenzia che costituisce principio generale dell'ordinamento che ciascuno dei reati contestati debba essere valutato singolarmente e che la pluralità degli episodi criminosi operi, da un lato, quale premessa per il giudizio di applicabilità dell'art. 81 c.p., comma 2 allorché venga accertata l'esistenza di un unico disegno criminoso e, dall'altro, come circostanza rilevante ai fini della valutazione dell'elemento psicologico, della intensità del dolo e, quindi, delle determinazioni in punto di trattamento sanzionatorio. Il che conduce a ritenere che la pluralità di episodi criminosi non può da sola costituire elemento che impedisce di applicare a ciascuno di essi la circostanza attenuante che risulterebbe, invece, riconosciuta ove l'autore avesse commesso un unico episodio. In altri termini, come costantemente viene affermato in tema di D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, laddove la ripetizione delle condotte non costituisca in concreto ostacolo al riconoscimento della circostanza attenuante, i singoli reati di ridotta gravità debbono ricevere una sanzione che muova dalla pena per il reato "attenuato" ritenuto più grave, su questa calcolando l'aumento per ciascuno dei restanti reati "attenuati".
6. Nell'applicare tale principio al reato ex art. 609-bis cod. pen. occorre introdurre una distinzione tra l'ipotesi che l'autore abbia tenuto plurime condotte in danno di unica persona offesa e l'ipotesi che l'autore abbia posto in essere singole condotte in danno di persone diverse e in circostanze diverse.
6.A - Nel primo caso, la pluralità di offese e la loro ripetizione assumono un evidente rilievo sul piano della compressione della libertà sessuale della vittima, divenendo i fatti ogni volta più incisivi sulla psiche e sulla stessa autonomia esistenziale di chi li subisce, con la conseguenza che la ripetizione di condotte singolarmente non connotate di gravità può condurre ad escludere l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 609-bis cod. pen., u.c..
6.B - Nel secondo caso, invece, ogni episodio conserva la propria autonomia e non perde il carattere di minore gravità per il solo fatto di essere parte della condotta reiterata posta in essere dall'autore in danno di persone diverse. L'art. 81 cod. pen. e l'art. 133 cod. pen. contengono regole di determinazione del trattamento sanzionatorio che consentono al giudice di graduare opportunamente in relazione alla specifica vicenda sia la pena base per il reato attenuato sia l'entità dei successivi aumenti.
7. Così chiarito che la motivazione della Corte di appello risulta errata nella parte in cui fa discendere la non applicabilità dell'ipotesi attenuata dalla esistenza di ripetuti episodi di analoga natura in danno di persone diverse, la Corte ritiene che la motivazione della sentenza non sia complessivamente immune da censure e debba essere sul punto annullata. È evidente, infatti, che la corte territoriale non ha sottoposto a valutazione critica il racconto delle singole persone offese, che pure ha opportunamente ripercorso, e non ha considerato che le stesse hanno riferito di non uniformi percezioni e reazioni e di non uniformi valutazioni ex post. Si tratta di circostanze di fatto rilevanti ai fini del giudizio sull'applicabilità della ipotesi attenuata, con la conseguenza che la sentenza ava annullata con rinvio al giudice di merito che, tenuto conto dei principi affermati con la presente decisione, procederà a nuovo giudizio sul punto.
8. Venendo ai motivi nuovi presentati dall'avv. Longo, deve rilevarsi in via preliminare che si tratta di censure non riconducibili in alcun modo ai profili di censura contenuti nel ricorso principale. Ciò nonostante la Corte ritiene di esaminarli nei termini che seguono.
9. Muovendo dal secondo motivo, va rilevato che il ricorso principale non ha sottoposto alla Corte il tema della qualità professionale e dell'assenza di qualifica pubblicistica dell'imputato, tema che aveva invece formato oggetto di appello ed era stato esaminato e valutato dalla sentenza della Corte di appello. Inoltre, il ricorso principale non ha avanzato dubbi circa la non corrispondenza sotto detto profilo fra il contenuto della contestazione e quello della decisione;
si tratta, peraltro, di dubbi che non avevano formato oggetto neppure dell'atto di appello e che ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3 non possono essere sottoposti per la prima volta al giudice di legittimità.
10. La Corte rileva che il terzo dei motivi aggiunti è palesemente infondato: il capo di imputazione contiene in modo puntuale la indicazione delle funzioni svolte dall'imputato nell'ambito delle attività poste in essere all'interno della struttura ospedaliera e altrettanto chiaramente pone tali funzioni, e relative mansioni, in relazione diretta con le condotte di reato, così che non sussiste alcun dubbio circa la correttezza delle decisioni di merito in punto di procedibilità d'ufficio e in punto di corrispondenza fra accusa e decisione.
11. Infine, quanto al primo dei motivi aggiunti, la Corte rileva che il giudice di primo grado è incorso in un evidente errore nel determinare la pena. Si legge, infatti, in motivazione che, dichiarate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ex art. 609-septies c.p., comma 4, n. 3, la pena base viene determinata in cinque anni di reclusione, aumentata di un anno di reclusione per i restanti episodi di reato (quattro mesi per ciascuno di essi) e, quindi, applicata sulla pena di sei anni di reclusione la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., la pena finale viene fissata in quattro anni di reclusione. Ciò nonostante, il dispositivo della sentenza reca l'indicazione di condanna alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione.
Premesso che la disposizione contenuta nell'art. 609-septies c.p., comma 4, n. 3, non integra una circostanza aggravante ma individua una ipotesi di procedibilità d'ufficio del reato previsto dall'art. 609-bis cod. pen., l'intero quadro sanzionatorio risulta viziato e dovrà formare oggetto di nuova determinazione in sede di rinvio allorché, sciolto il quesito in ordine all'applicabilità dell'art. 609-bis cod. pen., comma 3 i giudici di appello procederanno alla quantificazione della pena avendo riguardo ai principi fissati con la presente decisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla attenuante prevista dall'art. 609-bis, u.c. e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2014