Sentenza 7 maggio 2013
Massime • 1
La sentenza del giudice di pace che, all'esito di dibattimento, abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno, è appellabile dalla parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2013, n. 28059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28059 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 07/05/2013
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 1463
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 32881/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM EM N. IL 23/05/1955;
nei confronti di:
DE BI LU N. IL 19/10/1952;
avverso la sentenza n. 104/2011 GIUDICE DI PACE di PIEVE DI CADORE, del 20/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Francesco (Ndr: testo originale non comprensibile);
Udito il difensore Avv. Venturino Fabio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Pieve di Cadore, con sentenza del 20 gennaio 2012, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di De AS IG per il reato di diffamazione in danno di AM IL perché estinto per intervenuta riparazione del danno, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, a mezzo del proprio procuratore speciale, evidenziando l'erronea applicazione della legge penale, in quanto la riparazione del danno non era avvenuta nei termini di legge nonché un vizio di motivazione in merito alla ritenuta congruità della somma offerta banco iudicis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere convertito in appello e gli atti trasmessi al Tribunale di Belluno per il relativo giudizio.
2. Al riguardo occorre considerare che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno enunciato il condiviso principio che, anche dopo le modificazioni introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 6, e all'art. 576 c.p.p., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado (v. Cass. Sez. Un. 29 marzo 2007 n. 27614). La sentenza reca un'ampia analisi del sistema anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e dei lavori preparatori della richiamata L. n. 46 del 2006, e mostra, tra l'altro, che la riforma dell'art. 576, è finalizzata a garantire, quanto all'aspetto civilistico della regiudicanda, "quel doppio grado di giudizio a cui il danneggiato dal reato avrebbe diritto se avesse esercitato l'azione in sede propria".
La Corte ha, pure, affermato che il principio enunciato è applicabile anche per l'impugnazione delle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato o nel procedimento di pace.
Analogamente, la giurisprudenza successiva di questa stessa Sezione si è attenuta alle indicate enunciazioni (v. Cass. Sez. 5^, 31 marzo 2010, n. 23726). È ben vero che questa Corte Suprema ha, poi, ritenuto ripetutamente che,a pronunzia estintiva, adottata ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, sia inappellabile ed impugnabile solo con ricorso per
Cassazione.
Tuttavia, il principio è stato enunciato sul presupposto che si sia in presenza di sentenza predibattimentale e come tale inappellabile, ai sensi dell'art. 469 c.p.p., (v. Cass. Sez. 4^, 3 novembre 2010, n. 41578, e Sez. 4^, 26 gennaio 2011, n. 15619). Nel caso di specie, tuttavia, tale connotazione della sentenza non si configura, posto che la sentenza gravata è stata adottata al termine del dibattimento.
Dunque, trova applicazione la regola generale sopra esposta, afferente alla appellabilità delle sentenze del giudice di pace ad iniziativa della parte civile, in relazione alle sole statuizioni civili.
Nè il ricorso, proposto avverso una sentenza appellabile, può essere qualificato come ricorso per saltum in quanto vengono articolate doglianze crea la motivazione e il merito.
3. Il ricorso, in definitiva, deve essere quindi convertito in appello, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Belluno per il giudizio d'impugnazione. Le spese del giudizio andranno liquidate al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, converte il ricorso in appello e trasmette gli atti al Tribunale di Belluno per il giudizio di secondo grado. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013