Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6262 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
1- 6262/01 R E P U BBLICA I TAL IAN A IN NOME DEL POPOLO [6.1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: competenza fallimento dr. Alfredo Rocchi Presidente e sede impresa. Consigliere R.G. N. 4738/00 dr. Giovanni Losavio Consigliere dr. Vincenzo Proto Consigliere rel. Cron. 13811 dr. Fabrizio Forte Consigliere Rep. 2268 dr. Bruno Spagna Musso ha pronunciato la seguente: CAM.CONS. 22.02.2001 S EN T ENZA sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA, richiesto nella causa iscritta al n. 4738 del R.G. degli affari civili del 2000, su ricorso DI FAC MOBILI di TI G. & C. s.r.l. in liquidazione, con sede in S. Benedetto del Tronto, in persona del liquidatore dr. Ennio Illuminati, elettivamente domi- ciliato in Roma alla Magna Grecia 30/A, presso l'avv. F. Petrucci, rappresentata e difesa dala Enrico Perac- ciani di Ascoli Piceno, per procura a margine del ri- corso ex art. 42 c.p.c. ISTANTE avverso la sentenza dell'8 17 febbraio 2000 del Tri- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 494 Richiesta copia studio CANCELLERIA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 2001 per diritt: L. 3000 E 4 MAG. 2001 IL CANCELLIERE 2 - bunale di Ascoli Piceno, che ha dichiarato la propria incompetenza sul ricorso dell'istante per l'ammissione al concordato preventivo e la competenza per territo- rio del Tribunale di Fermo. Udita, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2001 la relazione del Consigliere dr. Fabrizio Forte. Lette le conclusioni scritte del 30 novembre 2000, re- se dal Sostituto Procuratore Generale dr. Stefano Schi- rò, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno. Svolgimento del processo Sul ricorso del 28 gennaio 2000 per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della FAC MOBILI di TT & C. s.r.l. in liquidazione, il Tribunale di A- scoli Piceno dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di Fermo nel cui circondario, a Ripatransone, era stata la sede legale della società sino al 2 febbraio 1999 ed erano ancora lo stabilimen- to, gli uffici, i depositi e i magazzini della stessa, nei quali si era svolta l'assemblea per l'approvazione del bilancio del 30 giugno di quello stesso anno. Era quindi da ritenere fittizia la delibera di trasfe- rimento della sede sociale presso l'indirizzo del li- quidatore nominato il 23 dicembre 1998, in circondario CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LIRE 10000 LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLES Richiesta copia legale dal Sig. PARACCIANI per diritti L. 12:000 +2 il 2.2 SET. 2001 IL CANCELLIERE AT976761 BB335991 - 3 di Ascoli Piceno, non essendosi svolto presso lo stes- so alcun atto di gestione o amministrazione della so- cietà e apparendo smentito il trasferimento dal fatto che alcune fatture, nel corso del 1998, erano state i- noltrate alla sede originaria della società, per cui non era rilevante la deduzione dell'affitto a terzi dell'azienda a decorrere dal 20 maggio 1998. Il Tribunale di Ascoli Piceno, poichè dagli atti emer- geva una sede della società diversa da quella presumi- bile in base ai registri e risultava che il trasferi- mento della sede sociale era fittizio, dovendosi con- siderare l'attività sociale continuata in Ripatranso- ne, affermava la competenza del Tribunale di Fermo, nel cui circondario si riteneva essere la sede vera dell' impresa sociale, con sentenza del 17 febbraio 2000 im- pugnata con ricorso contenente istanza di regolamento di competenza dalla società che aveva invano richiesto l'ammissione al concordato preventivo. Motivi della decisione Le conclusioni del P.G. che ritiene ammissibile e fon- data l'istanza di regolamento, devono essere condivi- se, perchè il Tribunale di Ascoli ha nel caso erronea- mente applicato i principi da esso richiamati e più volte affermati da questa Corte (di recente Cass. 4 4 febbraio 2000 n. 1224 e 17 luglio 1999 n. 7601), per i quali la presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva della società non opera quando il trasferimento della prima avvenga in epoca vicina a quella della domanda di fallimento e alla crisi eco- nomica dell'impresa e non appaiano certe le esigenze che lo hanno determinato, potendosene rilevare il ca- rattere fittizio. Con il ricorso si deduce la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 9 e 161 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, relativi all'individuazione del tribunale compe- tente sui ricorsi rispettivamente per fallimento e di ammissione al concordato preventivo, e l'insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, da qualifica- re sentenza. Risulta infatti che la società istante è in liquida- zione e che di conseguenza dalla data in cui tale si- tuazione è insorta (il 19.01.1999) la direzione dell' impresa si svolge in via esclusiva presso lo studio del liquidatore in S. Benedetto del Tronto in circon- dario di Ascoli Piceno, dove sin dal 23 dicembre 1998, cioè da oltre un anno prima del ricorso per l'ammis- sione al concordato preventivo, è stata trasferita la sede sociale e dove per la prevalente giurisprudenza, 5 - deve individuarsi la sede ove si attuano le attività liquidatorie, pure se la stessa non coincide con quel- la legale (Cass. 10 gennaio 1996 n. 141 e 14 ottobre 1980 n. 5514). Non risulta del resto che, dopo che la società ricor- rente aveva trasferito la sede e dal 31 dicembre 1998, l'attività produttiva continuasse nello stabilimento di Ripatransone e non si supera, quindi, la presunzio- ne di corrispondenza della sede legale con lo studio del liquidatore, per la circostanza, emergente dalla sentenza, e di natura solo logistica dello svolgimento dell'assemblea di approvazione del bilancio negli uf- fici originari della società. Alcun rilievo hanno neppure l'esistenza di fatture in- dirizzate alla sede di Ripatransone prima del contrat- to di affitto di azienda e la circostanza che il peri- to ha individuato tutte le strutture per l'attività di produzione nello stabilimento sito nel circondario di Fermo, dal momento che della continuazione effettiva di quest'attività non v'è prova. Alla data in cui la società ha chiesto la liquidazio- ne, alcun interesse v'è a conservare la sede origina- le, dovendosi svolgere solo attività per la definizio- ne dei rapporti pendenti, per la quale unico detento- 6 - re dei poteri di gestione è il liquidatore che nel ca- so ha operato nel circondario di Ascoli Piceno, con la conseguenza che la sentenza di questo tribunale, nega- toria della propria competenza deve cassarsi, essendo lo stesso competente per territorio. Nulla deve disporsi per le spese, non essendovi parti che abbiano svolto attività difensiva contro la ricor- rente.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'istanza, cassa la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 7 febbraio 2000, e di- ÷ chiara la competenza per territorio di questo stesso tribunale. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2001. Il nsigliere estensore elm cales CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prims Se Depoolest 201 WERE BOMA 2 UFFICIO DELLE LUG 2001 4. 290.000 Registrate in data Serie 3685 verste (ire waDUECENTONOVANTAMILA hoves p. il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FI PC) Or MHADIRIGENTE AREA SERVIZI Il Responsabile Servizio Atti Giudiziar 290000 (D.ssa M. Grazia DI FILIPPO)