Sentenza 25 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16061 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLI 0316061 / 0 IN NOME EL I L L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3089/01 Dott. Salvatore SENESE - Rel. Consigliere Cron.32731 Dott. Pietro CUOCO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 03/03/03 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: 1 DI DO IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CHIRIACO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 1291 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1288/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/01/00 R.G.N. 76865/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine rigetto. " - -2- Svolgimento del processo Con atto del 16 dicembre 1991 l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Roma l'aveva condannato a corrispondere ad DA luon DO l'assegno d'invalidità; incidentale impugnazione propose la DO, chiedendo la modifica della somma liquidatale per le spese del giudizio, che sosteneva essere inferiore ai minimi di legge. Con sentenza del 21 gennaio 2000 il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello dell'I.N.P.S. ha respinto, con l'appello incidentale, la stessa domanda della ricorrente. Afferma il giudicante che, come risultava dall'estratto contributivo prodotto dall'Istituto, la DO, pur avendo maturato 104 contributi settimanali nel periodo anteriore alla domanda (avendo ella presentato domanda nel corso del triennio successivo all'ingresso della legge 12 giugno 1984 n. 222), non aveva il requisito minimo di 5 anni di contribuzione. Per la cassazione di questa sentenza ricorre DA DO, percorrendo le linee d'un unico motivo;
l'I.N.P.S. ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione delle leggi regolanti l'acquisizione degli elementi probatori nonché insufficienza di motivazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale aveva erroneamente conferito esclusivo valore probatorio all'estratto contributivo prodotto dall'Istituto, e non aveva esaminato e valutato i documenti che ella aveva prodotto (copia di versamenti in conto corrente a copertura del periodo assicurativo fra il M 3 1981 ed il 1987, ed altro estratto contributivo dell'Istituto), e che provavano l'esistenza del presupposto assicurativo. Per contestare in sede di legittimità la decisione di merito, che non abbia valutato elementi in quella sede prodotti, è necessario che questi elementi siano descritti in modo autosufficiente (con specificazione che consenta, con lo stesso ricorso, la chiara e completa cognizione dei fatti, dei documenti e delle argomentazioni: Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa tempestiva indicazione (in sede di merito), e nella loro processuale rilevanza (quale potenzialità probatoria, che consentirebbe di giungere ad una diversa decisione). Nel caso in esame, nulla è stato detto dalla ricorrente in ordine al contenuto specifico dei documenti che sarebbero stati prodotti in sede di ment ( bile eserdare la produzione in sede si legittimet: 372 c legittimità, né sulla loro idoneità a superare o comunque porre in discussione gli elementi posti dal giudice a base della decisione. Il ricorso deve essere respinto. Per l'assenza d'ogni resistente attività processuale (in una materia che sarebbe peraltro regolata dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.), nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2003. liners Il Consigliere estensore ietro IL PRESIDENTĘ Pietro C IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Depositate in Cancelleria O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 25 OTT. 2003 IL CANCELLIERE