Sentenza 17 settembre 2014
Massime • 1
Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile quando la decisione della Corte di cassazione sia la conseguenza di un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso con il quale ci si doleva della dichiarazione di inammissibilità di un motivo di impugnazione in realtà pronunciata per essere stato escluso dalla sentenza impugnata che ricorresse la necessaria connessione funzionale tra lo stesso, in quanto proposto come motivo aggiunto, e i motivi contenuti nel ricorso originario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2014, n. 46065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46065 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 17/09/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - ORDINANZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1348
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 35409/2014
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LL AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 22 novembre 2013 emessa dalla Corte di cassazione;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO
1. L'avvocato Giuseppe Bruno ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., contro la sentenza n. 4691 del 22 novembre 2013 con cui la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso di LL AR, ritenuto responsabile, sia in primo che in secondo grado, di estorsione continuata e aggravata, ai sensi dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ai danni di De ET LV.
2. Il ricorrente assume che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la questione della violazione dell'art. 63 c.p., comma 4 perché dedotta solo nei motivi aggiunti e non proposta nel ricorso originario. Il giudice di legittimità sarebbe incorso in un errore di fatto a causa della falsa percezione sulla mancata proposizione della violazione di legge di cui all'art. 63 c.p., comma 4 che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, risulterebbe essere stata dedotta nel ricorso originario con riferimento alle censure riguardanti l'insussistenza delle due aggravanti ad effetto speciale. Pertanto, a causa di tale errore vi sarebbe stato l'omesso esame di un motivo ritualmente proposto, così confermando la pena determinata erroneamente dai giudici di merito attraverso un doppio aumento per effetto della ritenuta sussistenza delle due aggravanti.
Nel ricorso si sottolinea, infine, che l'errore ha avuto una influenza determinante sulla decisione che, qualora i giudici avessero esaminato il motivo, avrebbe potuto avere un effetto sulla quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Il ricorrente assume che la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo sull'art. 63 c.p., comma 4 ritenendo, erroneamente, che la questione non fosse stata mai dedotta nel ricorso originario, mentre il tema risultava trattato avendo dedotto l'insussistenza delle due attenuanti, incorrendo così in un errore percettivo che si sarebbe riverberato sulla determinazione della pena.
Invero, la sentenza della Corte di cassazione più che escludere che la questione fosse stata dedotta nel ricorso originario, ha ritenuto che i motivi aggiunti non fossero in alcun modo ricollegabili ai motivi contenuti nel ricorso originario, sulla base di una giurisprudenza consolidata secondo cui i motivi nuovi possono essere esaminati dal giudice dell'impugnazione solo se riferiti e collegati a quelli presentati nei termini.
Infatti, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., trova il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi aggiunti devono rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre collegabili ai capi e ai punti già dedotti (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a), sicché sono ammissibili motivi nuovi con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori. In altri termini, i motivi nuovi debbono sempre essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (tra le tante v., Sez. 1, 2 novembre 2004, n. 49950, Sisic;
Sez. 1, 15 gennaio 2013, n. 5182, Vatavu). Ciò premesso, deve riconoscersi che il ricorrente ha, di fatto, censurato la valutazione operata dal giudice di legittimità circa la sussistenza di una relazione funzionale tra i motivi originariamente contenuti nel ricorso e quelli nuovi, ma in questo modo anziché dedurre un errore percettivo, ha finito per criticare la valutazione giuridica che il giudice di legittimità ha fatto escludendo ogni forma di connessione funzionale tra i motivi.
L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. In altri termini, l'errore cui si riferisce l'articolo citato deve dipendere da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. un., 27 marzo 2002, n. 16103, Basile). Nella specie, la sentenza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi aggiunti presentati nell'interesse del LL perché ha ritenuto che il riferimento alla ritenuta insussistenza delle aggravanti non avesse alcun legame funzionale con il nuovo motivo dedotto sulla violazione dell'art. 63 c.p., comma 4, avente ad oggetto le modalità di calcolo del trattamento sanzionatorio, escludendo che potesse considerarsi uno sviluppo argomentativo dei motivi originari.
Si è dinanzi ad una valutazione giuridica - che il ricorrente assume errata -, ma non ad un errore percettivo, con la conseguenza che nella specie non vi è spazio per il ricorso previsto dall'art. 625- bis c.p.p.. Infatti, una giurisprudenza consolidata ritiene che con il ricorso straordinario l'errore di fatto deducibile è solo quello che consiste in una errata percezione delle risultanze in atti e non quello imputabile a valutazioni di carattere giuridico, come quella in esame (Sez. 5, 28 novembre 2013, n. 7469, Misuraca;
Sez. 6, 28 maggio 2013, n. 28269, P.; Sez. 6, 21 maggio 2013, n. 35239, Buonocore).
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2014