Sentenza 14 luglio 1999
Massime • 1
L'art.47, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, nel testo riformulato dall'art.2, comma 1, della legge 27 maggio 1998 n.165, non contiene più la previsione - derogatoria rispetto alla regola generale dettata dall'art.677, comma 2, c.p.p. - secondo cui l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da condannato non detenuto ne' internato andava presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui aveva sede l'ufficio del pubblico ministero investito dell'esecuzione. Detta istanza deve quindi essere presentata, nella vigente disciplina, conformemente alla summenzionata regola generale, al tribunale di sorveglianza individuato sulla base della residenza o di domicilio dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1999, n. 4997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4997 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 14/07/1999
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 4997
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 11253/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) CARTA GIANFRANCO n. il 13.04.1948
2) TRIB. SORV. BOLOGNA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) CARTA GIANFRANCO n. il 13.04.1948
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Antonio FRASSO, che ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di sorveglianza di Cagliari. In esito al conflitto negativo di competenza tra il tribunale di sorveglianza di Bologna e il tribunale di sorveglianza di Cagliari, relativo alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da CARTA Gianfranco;
OSSERVA
I. Con ordinanza del 24 novembre 1998, il tribunale di sorveglianza di Cagliari dichiarava la propria incompetenza a conoscere del procedimento relativo alla richiesta di affidamento in prova avanzata da CARTA Gianfranco, sul rilievo che l'istanza era stata inoltrata dal condannato in stato di libertà, allorquando risultava residente in luogo ubicato nella circoscrizione del tribunale di sorveglianza di Bologna.
Il tribunale di sorveglianza di Bologna, a sua volta, con ordinanza del 2 febbraio 1999, rilevato che l'art. 47 comma 3 ord. pen. individua espressamente la competenza a conoscere il procedimento non già con riferimento al luogo di residenza o di domicilio del condannato ma con riferimento al luogo in cui ha sede il pubblico ministero o il pretore investito dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione alla corte di cassazioni di copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto.
II. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere il procedimento è derivata una situazione di stasi processuale, che non è risolvibile senza l'intervento di questa Corte Suprema, regolatrice della competenza.
Nel merito, va affermata la competenza del tribunale di sorveglianza di Bologna.
L'art 2 della legge 27 maggio 1998 n. 165 (c.d. legge Simeoni) ha riformulato i commi 3 e 4 dell'art. 47 ord. pen., che disciplina l'affidamento in prova del condannato al servizio sociale. Il nuovo testo dell'art. 47 comma 3 ord. pen. non ha riprodotto il secondo periodo della previgente versione della norma, che, rispetto al condannato non detenuto ne' internato che fosse nelle condizioni di aspirare alla misura de qua, stabiliva una regola di competenza territoriale derogatoria del criterio generale dettato dall'art. 677 comma 2 c.p.p., che fa capo al luogo di residenza o domicilio dell'interessato. Il comma 3 dell'art. 47 ord. pen., nella sua versione originaria, prevedeva infatti la competenza del tribunale di sorveglianza ubicato nel capoluogo del distretto a cui apparteneva l'ufficio del pubblico ministero investito dell'esecuzione. A questo criterio ha fatto chiaramente riferimento il tribunale di sorveglianza di Bologna che, ignorando l'intervenuta modifica dell'art. 47 comma 3 ord. pen., ha richiamato il testo originario della norma penitenziaria (derogativa, come si è detto, della regola generale dettata dall'art. 677 comma 2 c.p.p.), che individuava la competenza a decidere sulla istanza di affidamento in prova presentata da un condannato non detenuto ne' internato nel tribunale di sorveglianza del luogo in cui aveva sede l'organo del pubblico ministero o del pretore investito dell'esecuzione. La nuova formulazione dell'art. 47 comma 3 ord. pen., non riproducendo più la deroga contenuta nella versione originaria, induce a ritenere applicabile, nel caso de quo, la regola generale dettata dall'art. 677 comma 3 c.p.p., secondo cui "quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza... appartiene al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio". Nella vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, poiché il Carta, che ha presentato l'istanza in stato di libertà, risulta residente in luogo ubicato nella circoscrizione del tribunale di sorveglianza di Bologna, è questo tribunale competente a conoscere e a decidere a sua istanza.
P. Q. M.
Visto l'art. 32 c.p.p. Risolvendo il conflitto d i c h i a r a la competenza del tribunale di sorveglianza di Bologna, cui dispone che gli atti siano trasmessi.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 1999