Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1999, n. 4997
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Sentenza 14 luglio 1999

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L'art.47, comma 3, dell'ordinamento penitenziario, nel testo riformulato dall'art.2, comma 1, della legge 27 maggio 1998 n.165, non contiene più la previsione - derogatoria rispetto alla regola generale dettata dall'art.677, comma 2, c.p.p. - secondo cui l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da condannato non detenuto ne' internato andava presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui aveva sede l'ufficio del pubblico ministero investito dell'esecuzione. Detta istanza deve quindi essere presentata, nella vigente disciplina, conformemente alla summenzionata regola generale, al tribunale di sorveglianza individuato sulla base della residenza o di domicilio dell'interessato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1999, n. 4997
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4997
    Data del deposito : 14 luglio 1999

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