Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
Il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. non è ammissibile quando la decisione impugnata ha comunque contenuto valutativo, essendo in tal caso configurabile un errore non di fatto, bensì di giudizio. (Fattispecie in cui il ricorrente sollecitava la Corte di cassazione ad una rinnovata valutazione della questione relativa alla concessione delle attenuanti generiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/05/2013, n. 35239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35239 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/05/2013
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 859
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 16593/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE SE N. IL 11/12/1974;
avverso la sentenza n. 44761/2012 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 27/02/2013:
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
RITENUTO IN FATTO
Buonocore Giuseppe, con atto in data 4-3-13, propone ricorso per cassazione, ex art. 625 bis c.p.p., avverso la sentenza emessa da questa Corte - 2 Sezione - il 27-2-13, chiedendo la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'assenza di precedenti condanne e di una condotta di vita sempre esemplare. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso straordinario è proponibile esclusivamente per porre rimedio ad errori percettivi che siano stati causati da una svista o da un equivoco e che abbiano esplicato influenza sul processo formativo della volontà, sì da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in mancanza dei predetti errori. Sono dunque estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche o l'attribuzione ad esse di un'inesatta portata (Sez Un. 27-3-2002 n. 16103, rv. n. 221280). Così come, più in generale, si esula dall'ambito di operatività della norma in disamina laddove la decisione abbia comunque contenuto valutativo, essendo, in tale ipotesi, configurabile un errore non di fatto bensì di giudizio (Sez Un. 14-7- 11 n. 37505, rv. n. 250527). Nel caso in disamina, il ricorrente non lamenta la sussistenza di un errore percettivo da parte del giudice di legittimità ma, dopo aver premesso di aver ricevuto un rigetto del ricorso a suo tempo proposto, anche in ordine alle circostanze attenuanti generiche, sollecita una rinnovata valutazione, in questa sede, della relativa problematica: ciò che esula dall'ambito della cognizione di questa Corte, in sede di ricorso straordinario. Ancor più esula dai poteri della Corte di cassazione la richiesta concessione delle attenuanti in disamina.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 21 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2013