Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile quando la decisione della Corte di cassazione sia la conseguenza di un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di circostanze di fatto correttamente percepite. (Fattispecie relativa a ricorso proposto per il mancato riconoscimento di un alibi, fondato su testimonianze e messaggi sms già valutati nella decisione impugnata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/2013, n. 28269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28269 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 28/05/2013
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA L. - rel. Consigliere - N. 885
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 12326/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ex art. 625 bis c.p.p. da:
P.M. , nato il giorno (omesso) ;
avverso la sentenza n. 36395/12 della 2^ sezione di questa Corte, in data 27 giugno 2012;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Iacoviello Francesco Mauro che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché il difensore del ricorrente avv. Priolo che ha chiesto l'accoglimento dell'Impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
P.M. , ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la
sentenza n. 36395/12 della 2^ sezione di questa Corte, in data 27 giugno 2012, che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza 5 luglio 2011 della Corte di appello di Reggio Calabria sezione per i minorenni, di riforma della sentenza 30 settembre 2010 del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, di condanna per i delitti di rapina aggravata, violazione di domicilio e lesioni, in danno di M.A. e della sua badante T.I. .
Fatti verificatisi il (omesso) , secondo il Tribunale per i minorenni, dopo le ore 3.00 (all'orario di uscita del P. da casa Tr. ) ed invece, secondo la Corte di appello sezione per I minorenni, alle ore 2.45 (sentenza pagg. 7 e 9) avuto riguardo alla testimonianza della badante T. e del teste V. , vicino di casa della XX enne M. , persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, riprendendo sostanzialmente le critiche - valutate e superate dal Supremo collegio nella sentenza impugnata - in punto di affidabilità della T. e violazione dei disposti degli artt.521 e 522 c.p.p., sostiene la presenza in atti di fonti di prova documentali e testimoniali dimostrative dell'alibi del condannato, il quale, nel tempo corrispondente alla perpetrazione della rapina e degli altri Illeciti si sarebbe trovato in "casa Pr. - Mo. ", distante "temporalmente" di circa nove minuti dall'abitazione della M. , giusta prospettazione difensiva.
In particolare, a supporto del preteso risolutivo alibi, si evidenziano:
a) le dichiarazioni testimoniali di Mo.Co. , Pr.Va.
e Pr.Do. circa la presenza nella loro abitazione dell'imputato dalle ore 2,15-2,30 sino ad oltre le ore 3,00;
b) il messaggio delle ore 1,55 mandato dal cellulare del P. , da Pr.Do. alla sorella Pr.Va. (sono D. sto
X tornare);
c) Il messaggio delle ore 2,52 del P. alla Mo. (non fate casino);
d) il messaggio delle ore 2,53 della Mo.Co. al P.
(veramente il casino lo fate voi);
e) il messaggio delle ore 3,00 della Mo.Co. al P.
(vedete di non lasc siga e gas acceso grazie).
Sulla base di tali dati probatori, indicati come inoppugnabile espressione della sussistenza di un alibi, si sarebbe verificato un errore nella pronuncia di responsabilità del P. per mera svista dei giudicanti, errore emendabile ex art. 625 bis c.p.p.. Il motivo, nei termini proposti e sviluppati, è Inammissibile. È invero pacifico che con lo speciale mezzo di impugnazione regolato dall'art. 625 bis c.p.p. non può essere in alcun modo dedotto l'errore valutativo o di giudizio.
Tale esclusione risulta in linea di coerenza e compatibilità con la fisionomia dell'istituto, introdotto al solo fine di porre rimedio a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre un ulteriore grado di giudizio.
L'errore di fatto che può essere fatto valere con il ricorso straordinario previsto dall'art. 625 bis c.p.p. consiste quindi in una svista che implica il travisamento di una determinata circostanza, e non può ravvisarsi quando la Corte Suprema abbia Invece adottato una interpretazione, eventualmente erronea, di dati di fatto correttamente rilevati (sez. 6, 27035/2008, Rv. 240973, Di Bari;
Sez. 3, 35509/2007, Rv. 237514 Fusi;
Sez. 6, Sentenza n. 12124/2004 Rv. 228336 Imputato: Loggia e altri Conformi Sezioni Unite: N. 16103 del 2002 Rv. 221280). Orbene, nella specie, risulta conforme alle risultanze processuali la ricostruzione della cronologia degli eventi delittuosi, operata mediante una lettura congiunta delle dichiarazioni della persona offesa, T. , e del teste V. , vicino di casa della M. ,
nonché mediante una attenta e comparata valutazione delle emergenze probatorie, ivi compresi gli "sms" e le dichiarazioni del testi Mo.Co. , Pr.Va. e Pr.Do. .
Tali dati difensivi, oggi nuovamente offerti alla valutazione ex art.625 bis c.p.p., risultano essere stati tutti apprezzati e superati dalle indicazioni della T. e del V. , sono stati oggetto di precisi logici ed incensurabili apprezzamenti, non suscettibili di nuova e diversa valutazione in questa sede in relazione all'impugnazione proposta.
Invero, siffatte asserzioni, sul peso e l'efficacia delle prove, nel costrutto della motivazione della decisione, in quanto proposizioni logicamente coordinate e collocabili nella tipica e funzionale area valutativa e di giudizio, rimangono fuori ed ai di là della "portata utile" del mezzo di impugnazione scelto.
Le manchevolezze segnalate dalla difesa infatti, quand'anche sussistenti e se ed in quanto inconciliabili con la decisione di colpevolezza, non depongono per un errore di fatto ex art. 625 bis c.p.p. ma semmai per un errore o un difetto di valutazione.
Il ricorrente quindi denuncia in sostanza un'erronea valutazione che non è deducibile ne' tutelabile con il rimedio di cui all'art. 625 bis c.p.p.. Deve infatti ribadirsi (Cass., sez. 2, 11 ottobre 2005, Nahmad) che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario, occorre che sia denunciata una mera svista materiale cioè di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, sempre che la svista abbia avuto un'efficacia causale determinante nel senso che la decisione sarebbe potuto essere diversa.
In conclusione - lo si ripete - deve trattarsi di un errore materiale, del frutto di una divergenza formale ed esteriore tra volontà effettiva del giudice e volontà manifestata, mentre l'errore di fatto è l'erronea percezione causata da una svista o da un equivoco in cui il giudice sia incorso nella lettura degli atti e che ha determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (cfr. in termini: Sez.3, 35509/2007, 21 giugno- 25 settembre 2007, Fusi e Cass., sez. 4, 28 giugno 2005, Chino). All'inammissibilità dei ricorso stesso non consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali o di sanzioni in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di persona all'epoca dei fatti minore di età (S.U.Radulovic, 15/2000, r.v. 216704).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013