CASS
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2025, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO CO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia del 15/5/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL PI, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 15.5.2024, la Corte d'Appello di Venezia ha provveduto, in funzione di giudice dell'esecuzione, su una istanza di ZO CO - condannato per il reato di bancarotta fraudolenta con sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 26.6.2016 (irrevocabile il 17.12.2019) - di rimozione del giudicato per l'intervenuta prescrizione del reato già in fase di cognizione per effetto della esclusione della recidiva. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3794 Anno 2025 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 25/10/2024 La Corte territoriale ha rigettato l'istanza, sulla base del rilievo che le cause di estinzione del reato possono essere dichiarate in sede esecutiva solo se operano dopo il passaggio in giudicato della sentenza. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo, con cui deduce l'erronea applicazione degli artt. 673 cod. proc. pen. e 30, comma, 4 L. 87/53, in relazione agli artt. 676 cod. proc. pen., 216 I. fall., 157 e 161 cod. pen., 178, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 666, comma 6, 127, comma 7, e 175 cod. proc. pen. Espone che, dopo la sentenza irrevocabile, è intervenuta la sentenza n. 222 del 5.12.2018 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fallim. nella parte relativa alla durata delle pene accessorie. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che nel caso di declaratoria di incostituzionalità, anche parziale, il giudice dell'esecuzione possa intervenire anche in ordine alla sussistenza delle cause estintive del reato che il giudice della cognizione avrebbe dovuto dichiarare. Nella sentenza di cognizione a carico di NI, il giudice ha ritenuto di non dover apportare alcun aumento di pena per la recidiva, "atteso il tempo ormai trascorso dai fatti che priva di attualità la considerazione di una maggior capacità criminale dei responsabili rispetto alle pregresse condanne". Di conseguenza, la recidiva non poteva rilevare ai fini del calcolo dei termini di cui agli artt. 157-161 cod. pen. e, pertanto, si era verificata la prescrizione: la sentenza dichiarativa di fallimento è del 22.11.2003 e il termine massimo di prescrizione è pari a dodici anni e sei mesi, che dunque scadevano il 29.5.2016, prima della sentenza di appello del 26.9.2016. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 30.9.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia. Infatti, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire in data 31.8.2014 una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione proposta con ricorso per cassazione in data 27.5.2024. Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della 2 dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa al caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.10.2024
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL PI, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 15.5.2024, la Corte d'Appello di Venezia ha provveduto, in funzione di giudice dell'esecuzione, su una istanza di ZO CO - condannato per il reato di bancarotta fraudolenta con sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 26.6.2016 (irrevocabile il 17.12.2019) - di rimozione del giudicato per l'intervenuta prescrizione del reato già in fase di cognizione per effetto della esclusione della recidiva. Penale Sent. Sez. 1 Num. 3794 Anno 2025 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: VALIANTE PAOLO Data Udienza: 25/10/2024 La Corte territoriale ha rigettato l'istanza, sulla base del rilievo che le cause di estinzione del reato possono essere dichiarate in sede esecutiva solo se operano dopo il passaggio in giudicato della sentenza. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando un unico motivo, con cui deduce l'erronea applicazione degli artt. 673 cod. proc. pen. e 30, comma, 4 L. 87/53, in relazione agli artt. 676 cod. proc. pen., 216 I. fall., 157 e 161 cod. pen., 178, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 666, comma 6, 127, comma 7, e 175 cod. proc. pen. Espone che, dopo la sentenza irrevocabile, è intervenuta la sentenza n. 222 del 5.12.2018 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fallim. nella parte relativa alla durata delle pene accessorie. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che nel caso di declaratoria di incostituzionalità, anche parziale, il giudice dell'esecuzione possa intervenire anche in ordine alla sussistenza delle cause estintive del reato che il giudice della cognizione avrebbe dovuto dichiarare. Nella sentenza di cognizione a carico di NI, il giudice ha ritenuto di non dover apportare alcun aumento di pena per la recidiva, "atteso il tempo ormai trascorso dai fatti che priva di attualità la considerazione di una maggior capacità criminale dei responsabili rispetto alle pregresse condanne". Di conseguenza, la recidiva non poteva rilevare ai fini del calcolo dei termini di cui agli artt. 157-161 cod. pen. e, pertanto, si era verificata la prescrizione: la sentenza dichiarativa di fallimento è del 22.11.2003 e il termine massimo di prescrizione è pari a dodici anni e sei mesi, che dunque scadevano il 29.5.2016, prima della sentenza di appello del 26.9.2016. 3. Con requisitoria scritta trasmessa il 30.9.2024, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia. Infatti, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire in data 31.8.2014 una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione proposta con ricorso per cassazione in data 27.5.2024. Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della 2 dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa al caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25.10.2024