Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2000, n. 1441
CASS
Sentenza 28 febbraio 2000

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Massime1

Nell'ipotesi di indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione. Tale momento non coincide temporalmente con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento è divenuto irrevocabile.

Commentario1

  • 1Le Sezioni Unite si pronunciano sul dies a quo nel computo del
    Maria Elisabetta Cognizzoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con ordinanza del 21 marzo 2014 (depositata il 9 luglio 2014), n. 30007, la Corte di Cassazione, sezione I penale, rimetteva alle Sezioni Unite la decisione in merito alla seguente questione di diritto: «se, nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di estinzione della sanzione, a norma dell'art. 172, quinto comma, cod. pen., decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza di condanna che costituisce il presupposto dal quale dipende la revoca del beneficio, o, invece, dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che accerta la sussistenza della causa di revoca del condono» (clicca qui per accedere all'ordinanza ed …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2000, n. 1441
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1441
Data del deposito : 28 febbraio 2000

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