Sentenza 28 febbraio 2000
Massime • 1
Nell'ipotesi di indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione. Tale momento non coincide temporalmente con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento è divenuto irrevocabile.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite si pronunciano sul dies a quo nel computo delMaria Elisabetta Cognizzoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con ordinanza del 21 marzo 2014 (depositata il 9 luglio 2014), n. 30007, la Corte di Cassazione, sezione I penale, rimetteva alle Sezioni Unite la decisione in merito alla seguente questione di diritto: «se, nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di estinzione della sanzione, a norma dell'art. 172, quinto comma, cod. pen., decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza di condanna che costituisce il presupposto dal quale dipende la revoca del beneficio, o, invece, dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che accerta la sussistenza della causa di revoca del condono» (clicca qui per accedere all'ordinanza ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/02/2000, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 28/02/2000
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 1441
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 41263/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON EN n. il 04.12.1957
avverso ordinanza del 17.09.1999 TRIBUNALE di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. Dr. A. Galasso che ha chiesto il rigetto del ricorso;
1.Con ordinanza in data 17.9.99 il Tribunale di Venezia in accoglimento della richiesta del P.M., revocava nei confronti di AN AT in condoni concessigli ex D.P.R. 865/86 e 394/90 con provvedimento della Corte di Appello di Venezia del 14.3.95, essendo stato lo AN condannato con sentenza del Tribunale di Venezia in data 2.12.'92(irrevocabile il 24.3.'99) alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione e L. 700.000 di multa per un delitto non colposo commesso il 20.10.'91 e cioè entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei due decreti.
Nel revocare i benefici il Tribunale disattendeva la richiesta difensiva di dichiarare ai sensi dell'art. 172 c.p. la prescrizione della pena per le quali era intervenuta la revoca del condono.
2.Avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per cassazione lo AN deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il Termine di prescrizione della pena doveva farsi decorrere non da provvedimento di revoca del condono, ma dalla data del passaggio della sentenza di condanna che aveva causato la revoca del condono.
3.Il ricorso è infondato e, dunque, va rigettato.
L'orientamento di gran lunga prevalente delle decisioni di questa Corte, infatti, è nel senso che "nell'ipotesi di indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatosi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione. Tale momento non coincide temporalmente con la data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento è divenuto irrevocabile" (Cass. sez. I 3.11.95 n. 5516, Buccella). È pur vero, infatti, che la pronunzia giudiziale di revoca di benefici ha natura dichiarativa, tuttavia, in mancanza della relativa declaratoria, la pena non è suscettibile di esecuzione poiché il provvedimento con cui il beneficio è stato concesso conserva efficacia finché non venga formalmente revocato.
Tale interpretazione, come si è detto prevalmente nelle decisioni di questa Corte (cfr. Cass. se. I 16.5.97 n. 3428, Lannazzaro;
sez. I 19.1.94 n. 294 Ferri;
contro 18.10.95 n. 5145, Novelli), è in linea con il principio generale stabilito nel quarto comma dell'art. 172 c.p. secondo cui il Termine per la prescrizione della pena decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovverosia allorché essa abbia acquisito forza esecutiva giusta l'art. 650 c.p.p. e sia concretamente utilizzabile come titolo esecutivo (cfr.
Cass. sez. un.19.1.94 n. 4460). Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2000