Sentenza 4 dicembre 2018
Massime • 1
Ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
Commentario • 1
- 1. Legittimo impedimento via PEC a rischio e pericolo .. della difesa (Cass. 13789/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2021
Istanze di rinvio inviate per PEC non sono istanze in sé "irricevibili", ben potendo essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione in quanto "fatti" potenzialmente integranti cause che impongono il differimento del processo quale che sia la modalità con cui il giudice ne sia venuto a conoscenza: ma è onere del difensore accertarsi non soltanto che l'istanza sia pervenuta all'indirizzo dell'ufficio ma anche, e soprattutto, che essa sia stata posta all'attenzione del giudice potendo lamentarne l'omesso esame solo qualora sia verificato che ciò sia avvenuto. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 11 marzo – 13 aprile 2021, n. 13789 Presidente Rago – Relatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2018, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2018 |
Testo completo
03736- 1 0 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA VESSICHELLI Sent. n. sez. 3225/2018 -Presidente - -UP 04/12/2018 UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI R.G.N. 4206/2018 FRANCESCA MORELLI CO TT STANISLAO SCARLINI ROBERTO AMATORE -- Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FL IA nato a [...] il [...] FL RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/10/2017 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di condanna per il reato di furto emessa dal Tribunale di Asti in data 5.2.2015 nei confronti delle predette imputate, ha riqualificato la condotta come tentata e ha ridotto pertanto la pena inflitta. Avverso la predetta sentenza ricorrono entrambe le imputate, per mezzo del loro difensore, affidando la impugnativa a due motivi di doglianza.
1.1Denunziano le ricorrenti, con il primo motivo, vizio di violazione di legge processuale non potendo essere l'azione penale proseguita per assenza di valida querela perché presentata da soggetto privo di legale rappresentanza ai sensi dell'art. 337, terzo comma, cod. proc. pen. ovvero da soggetto non riconducibile alla figura del procuratore speciale previsto dagli artt. 122 e 336 cod. proc. pen.
1.2 Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione sul profilo della responsabilità per non essere le prove acquisite idonee a dimostrare la soggettiva responsabilità delle imputate e per l'omessa motivazione su specifiche doglianze devolute con l'atto di appello, e cioè sul profilo dell'esito negativo della perquisizione personale e sulla mancata acquisizione dei filmati di videosorveglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è infondato.
2.1 Già il primo motivo di doglianza è infondato. In realtà, le censure in proposito svolte devono essere disattese, alla luce del principio delle Sezioni Unite Sciusciodalla affermato pronuncia (Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Ud. (dep. 30/09/2013) Rv. 255975-01). È stato in essa, infatti, evidenziato che con l'incriminazione del reato di furto si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera fatto qualunque sia la sua origine. relazione di Si è pertanto rilevato che il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche del possesso, come sopra delineato, inteso nel senso di detenzione qualificata con la cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. Di conseguenza si è affermato che non è necessario che il detentore debba avere anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore e non il proprietario non detentore, danneggiato dallo stesso (così, Sez. 4, Sentenza n. 8094 del 29/01/2014 Ud. (dep. 20/02/2014) Rv. 259289-01). In questa prospettiva, è stata espressamente attribuita dalle Sezioni Unite al direttore dell'esercizio commerciale, che ha l'obbligo di custodia delle cose ivi contenute e la 2 conseguente detenzione delle stesse, la qualifica di persona offesa, a causa del pregiudizio socialmente protetto che questi subisce per effetto della sottrazione del bene che gli è affidato. Deve dunque qui riaffermarsi principio secondo cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà e nel possesso, ma anche nei diritti personali o di godimento, con la conseguenza che anche il titolare di una detenzione qualificata di custodia sui beni, quale il responsabile della sicurezza di un supermercato, è legittimato a proporre querela.
2.2 Il secondo motivo di doglianza è invece inammissibile per come formulato. Sul punto giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del 07/10/1997, Di Stefano, Rv. 209040 ). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, osserva la Corte come la parte ricorrente intenda sollecitarla ad un'inammissibile rivalutazione del materiale probatorio senza il medio del vizio argomentativo, prospettando censure che si pongono, all'evidenza, ben al di là del perimetro delimitante la cognizione del giudizio di legittimità. Né è possibile rintracciare nel tessuto argomentativo della motivazione impugnata aporie ovvero altre criticità argomentative. Ed invero, il giudizio di penale responsabilità delle imputate riposa sulla corretta valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dai responsabili 3 k del supermercato che hanno assistito al dispiegarsi dell'azione delittuosa, consentendo così la identificazione delle ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4.12.2018 Il Presidente Maria Vessichelli M ul Il Consigliere estensore Roberto Amatore The Autos DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 GEN. 2819 biziario 11 Funzionario Diana UBALDY 4