Sentenza 2 ottobre 2012
Massime • 1
Le prove orali assunte da giudice originariamente incompetente per materia ma a cui la competenza sia stata attribuita, in via retroattiva, per legge sono pienamente utilizzabili, non risultando ad esse applicabile la regola di cui all'art. 26 comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa all'applicazione retroattiva, ex art. 2, comma primo, D.L. n. 10 del 2010, conv. in l. n. 52 del 2010, della competenza per materia del tribunale per il delitto di associazione di tipo mafioso, in qualsiasi modo aggravato).
Commentario • 1
- 1. Art. 26 c.p.p. Prove acquisite dal giudice incompetentehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2012, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ AN - Presidente - del 02/10/2012
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO NZ - Consigliere - N. 1373
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 3533/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL UA N. IL 29/08/1968;
2) NE SE N. IL 28/08/1970;
3) EL RO N. IL 16/10/1950;
4) LA CC ES N. IL 15/01/1938;
5) RR FA N. IL 20/08/1973;
6) CA IO N. IL 08/12/1935;
avverso la sentenza n. 3935/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 10/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso AI, del ricorso NE, del ricorso LL e del ricorso AC, e per l'inammissibilità del ricorso NE e del ricorso RR;
udito, per la parte civile, Comune di Agrigento, avv. Gibilaro F., che si riporta alla comparsa conclusionale e chiude vittoria di spese.
Uditi i difensori avv.ti Gaito (per AI e AC), Nicotra (per AI), Fiorello (per RR), Galluzzo (per AC), nonché in sostituzione dell'avv. Castronovo, per NE), che si riportano ai rispettivi ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con sentenza del 27.03.2010 il Tribunale di Agrigento condannava NE PE, RR AN, AI SQ e AC AN alle pene di legge e al risarcimento dei danni in favore della Regione IL, del comune di Agrigento, nonché, ad eccezione del RR, in favore del comune di Canicattì e, ad eccezione del NE, in favore del comune di Favara, e il RR in favore della provincia di Agrigento, per il delitto di cui all'art.416 bis c.p., commi 1, 2, 4 e 6, per avere, con numerose altre persone fatto parte - il NE a livello apicale -
dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere reati contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale e il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche e, comunque, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti, nonché per intervenire sulle istituzioni o la P.A., con le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, trattandosi di associazione armata e detentrice del controllo di attività economiche finanziate con i proventi dei delitti;
in particolare, il NE, per avere svolto funzioni di rappresentante dell'associazione nella provincia agrigentina, dirigendo e coordinando le attività illecite degli associati e la riscossione del pizzo e mantenendo i contatti con altri indagati e con esponenti altre famiglie e i vertici dell'associazione; il RR, per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Favara, come punto di riferimento e prestanome del NE, curando la riscossione delle entrate ed effettuando in subappalto lavori di movimento terra;
l'AI e il AC, mantenendo i contatti con i vertici latitanti della cosca, dando loro assistenza e veicolandone i messaggi e gestendo nel loro interesse attività economiche.
2.- Con la stessa sentenza il Tribunale di Agrigento condannava alle pene di legge La OC RA e LL IE per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629 cpv. e 628 c.p., D.L. n.152 del 1991, art. 7, per avere costretto, mediante condotte minacciose, AI TA a versare somme di denaro per appalti pubblici da realizzare in provincia di Catania, con le aggravanti del numero delle persone, dell'appartenenza ad associazione ex art. 416 bis c.p. e del metodo mafioso.
3.- Su appello dei prevenuti, con sentenza del 10.05.2011 la Corte d'appello di Palermo rideterminava le pene per il NE e il RR, eliminava le statuizioni civili in favore della regione IL e confermava nel resto la sentenza.
4.- Propongono ricorso i prevenuti.
5.0. - AI SQ, con atto a firma dell'avv. Gaito, deduce anzitutto che le prove orali assunte dal Tribunale anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10 - che, per tutti i delitti ex art. 416 bis c.p., comunque circostanziati, ha attribuito al Tribunale, anche con effetto retroattivo, la competenza per materia, già spettante, in ragione del superamento di un certo livello di pena, alla Corte d'Assise - sono inutilizzabili a sensi dell'art. 26 c.p.p., comma 2. 5.0.1- Il motivo è privo di pregio.
L'invocata regola di cui all'art. 26 c.p.p., comma 2, non trova, infatti, applicazione nel caso di specie, in quanto: - in forza del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, art. 2, comma 1, "nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all'art. 416 bis c.p., comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell'ipotesi in cui sia stata già esercitata l'azione penale"; - l'attribuzione retroattiva di tale competenza esclude, nel caso in esame, la ravvisabilità della "incompetenza per materia" del giudice assuntore della prova orale, costituente il presupposto dell'applicazione della norma codicistica;
- tale norma, inoltre, subordinando la propria applicazione alla "ripetibilità" dell'assunzione, presuppone logicamente che detta ripetizione avvenga innanzi al nuovo giudice competente, diverso da quello che ha in precedenza proceduto all'assunzione, posto che sarebbe paradossale imporre la riassunzione delle prove innanzi allo stesso giudice che le ha precedentemente assunte, previa declaratoria di inutilizzabilità, da parte dello stesso, di tale assunzione;
- negare, invero, che nel giudizio pendente davanti a sè il giudice investito della competenza in forza della norma sopravvenuta possa considerare ipso iure valide e utilizzare le prove già da lui precedentemente assunte, significherebbe andare contro il principio di economia processuale, che invece costituisce uno dei principi cardine di una sana amministrazione della giustizia. 5.1.- Circa la confermata responsabilità, l'AI deduce:
- con l'atto a firma dell'avv. Gaito, che la stessa è fondata su tre dichiarazioni di collaboratori di giustizia, considerate apoditticamente attendibili, ma in realtà affette da numerose discrasie, e non suscettibili di dar luogo a riscontro reciproco, per il loro diverso contenuto, l'inutilizzabilità, la non indipendenza e il carattere incerto e de relato di due di esse;
- con atto a firma dell'avv. Nicotra, che le dichiarazioni accusatorie dei tre collaboratori, oltre a non convergere fra di loro, sono generiche, imprecise, contraddittorie e smentite dagli atti, nonché, quanto a due di esse, de relato e di incerta provenienza ovvero frutto di suggestione;
- che non si è tenuto alcun conto del silenzio serbato sul ricorrente da parte di altri importanti collaboratori di giustizia;
- che al più la condotta posta in essere potrebbe essere configurata come reato ex art. 418 c.p. ovvero come favoreggiamento personale, eventualmente aggravato ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7. 5.1.1- Le suesposte doglianze sono infondate.
Si osserva, invero, al riguardo, che: - l'affidabilità soggettiva dei chiamanti è adeguatamente illustrata nella sentenza di primo grado (p. 26 s.); - l'attendibilità oggettiva e valenza colpevolizzante (nel senso della partecipazione ad associazione mafiosa, con palese superamento delle minori soglie incriminatrici di cui agli artt. 418 e 378 cpv. c.p.) delle chiamate in correità dei tre collaboranti Di TI, IA e RD viene logicamente correlata dai giudici di merito alla risalente e qualificata intraneità al sodalizio del Di TI e alla analiticità della sua esposizione (rispetto alla quale sono stati denunciati alcuni travisamenti interni che, al di là di ogni valutazione di pertinenza, avrebbero dovuto essere dedotti in sede di appello, e sono state poi svolte critiche di natura sostanzialmente valutativa alla descrizione, interpretazione e delibazione di esaustività fattene dalla Corte di merito), nonché alla convergenza contenutistica delle accuse di cura della latitanza del Di TI, riscossione del "pizzo" e gestione di impresa mafiosa (circostanza quest'ultima riscontrata anche, sotto il profilo dei riferimenti nominativi, dalle risultanze camerali) ravvisabile fra il narrato del Di TI e le dichiarazioni del IA (rispetto alle quali si denunciano travisamenti e si formulano rilievi valutativi connotati da novità e incompletezza), e alla conferma, da parte del RD (rispetto alle cui dichiarazioni sono stati formulati rilievi valutativi e generiche denunce di travisamento, oltre alla deduzione, irrilevante per l'assunzione in contraddittorio, del superamento dei 180 giorni), dell'originaria appartenenza dell'AI alla "famigghiedda" del AC e del suo progressivo avvicinarsi al NE;
- la derivazione delle suddette dichiarazioni del IA (diverse da quella riconducibili al Di TI, le quali possono solo corroborare l'attendibilità intrinseca di quest'ultimo) dai detenuti nello stesso carcere non può considerarsi proveniente da voci correnti, con quanto ne conseguirebbe in termini di inutilizzabilità, essendo i detti detenuti individuabili negli informati esponenti della mafia favarese IM CA, IL PE, Di AZ NZ e LA RA, fra i quali in particolare il IM aveva già in precedenza avuto rapporti di frequentazione con l'imputato (pp. 134 s. e 141 della sentenza di primo grado); - la derivazione delle dichiarazioni del RD (la cui apparente incertezza è stata risolta dai giudici di merito con logica spiegazione) dal AC, imputato nel presente procedimento, non ne comporta la inutilizzabilità, dedotta in relazione al mancato interpello della fonte, in quanto - a prescindere da ogni altra considerazione - non risulta che tale interpello sia stato richiesto;
- non può certo - in assenza di specifiche indicazioni sulle modalità e sul contesto delle relative assunzioni - considerarsi elemento di riscontro negativo, suscettibile di doverosa disamina e confutazione, la dedotta circostanza della mancanza di riferimenti accusatori nei confronti dell'AI nelle dichiarazioni di altri importanti collaboratori di giustizia;
5.2. Con ulteriore motivo il ricorrente assume che, in relazione alle risultanze in atti (riguardanti in particolare la famiglia mafiosa delle "code piatte"), non sono ravvisabili i presupposti delle aggravanti della qualità armata dell'associazione e del controllo delle attività economiche.
5.2.1- Il motivo è destituito di fondamento. Sul punto, invero, i giudici di merito (pp. 18 e 21 sentenza di secondo grado, pp. 143 ss. sentenza di primo grado) hanno fornito congrua e logica motivazione, in ragione della consapevole intraneità del prevenuto a una articolazione della potente organizzazione "Cosa Nostra", notoriamente annata e detentrice del controllo di attività economiche finanziate col provento di delitti (si ricordi al riguardo l'inserimento dell'AI nelle dinamiche imprenditoriali del sodalizio e il suo diretto impiego nella riscossione del "pizzo"). 5.3.- Ancora, deduce l'AI che sono state illogicamente affrontate le doglianze sul trattamento sanzionatorio, in riferimento alla erronea applicazione della legge c.d. ex L. Cirielli. 5.3.1- Rilevasi al riguardo che la Corte di merito ha logicamente escluso l'applicabilità della più favorevole disciplina previgente alla legge c.d. ex-Cirielli, in ragione del protrarsi della illecita condotta (che fu variamente svolta e non risulta essersi interrotta) di cura della latitanza del Di TI fino al novembre 2006; ne' in contrario possono rilevare le circostanze che altre attività illecite furono nel frattempo abbandonate e, tanto meno, che si realizzò il progressivo avvicinamento del prevenuto al NE, segno certamente di non abbandono del sodalizio, considerati anche i persistenti contatti informativo-collaborativi con il Di TI.
5.4. Si duole, infine, il ricorrente che non si giustificano il diniego delle attenuanti generiche e l'entità della pena inflitta. 5.4.1- Anche tale motivo è infondato. Il diniego delle attenuanti generiche (in relazione al quale soltanto vi era specifica doglianza in appello) è stato, infatti, logicamente motivato col riferimento, non alle dichiarazioni in quanto tali del Di TI, ma alla natura (i.e. gravità) delle condotte desumibili da esse ed all'assenza di elementi utilmente valutabili in senso favorevole al prevenuto (stante lo scarso rilievo, al riguardo, della "quasi incensuratezza").
Il ricorso dell'AI deve, pertanto, essere rigettato. 6.- NE PE deduce che:
- è stata illegittimamente e illogicamente negata l'esistenza di un precedente giudicato;
- l'affermazione di responsabilità è fondata, oltre che su alcuni "pizzini", relazioni di servizio e risultanze captative prive di rilievo, su tre dichiarazioni di collaboratori di giustizia, cui è stata data piena valenza di prova, nonostante la loro genericità, circolarltà e scarsa attendibilità intrinseca, la mancanza di riscontri, il carattere de relato di alcune di esse e la sussistenza di circostanze oggettive attestanti la lontananza del prevenuto dalla IL, di per sè incompatibili con la riconosciuta ipotesi aggravata di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2. 6.1- Il ricorso del NE è inammissibile.
Quanto, invero, alla doglianza sul disconoscimento del precedente giudicato, essa prescinde del tutto dalla compiuta motivazione resa in merito nella sentenza impugnata (pp. 16 s.) e si basa sul presupposto che la precedente pronuncia copra l'intero arco temporale oggetto del presente procedimento, laddove essa si fermava al 04.03.2003 e il presente procedimento si estende a un'epoca che va ben oltre la stessa data in cui fu emessa la precedente sentenza di primo grado.
Relativamente al riconoscimento di responsabilità, il ricorso si diffonde (oltre che nell'astratta enunciazione di massime giurisprudenziali) in contestazioni generiche, assertive e valutative del complesso e pregnante quadro probatorio illustrato nella congiunta motivazione delle sentenze di merito e consistente in univoche risultanze documentali (i "pizzini" indirizzati a e dal vertice di "Cosa Nostra" DO RO), ampiamente riscontrate da esiti intercettivi e dichiarazioni di collaboranti, convergenti nella delineazione del ruolo del NE, pur nello status di latitante, quale referente e responsabile della provincia di Agrigento e, come tale, interessato a varie attività e questioni economiche del territorio (supermercati, attività edilizie), alla gestione del "pizzo" e alla composizione, sotto la suopervisione e approvazione del RO, eventuali conflitti. 7.- LL IE deduce che:
- sono inutilizzabili le intercettazioni telefoniche poste a base del giudizio di responsabilità, per l'originaria assenza in atti del decreto autorizzativo;
- nella specie doveva riconoscersi l'ipotesi dell'estorsione tentata, non essendo la somme presuntivamente estorte mai entrate nella disponibilità del prevenuto;
- sono state illogicamente negate le attenuanti generiche. 7.1- Il ricorso dello LL è inammissibile.
Riguardo, invero, al motivo inerente alla inutilizzabilità delle intercettazioni per l'originaria assenza in atti del decreto autorizzativo, se ne rileva la palese infondatezza, in quanto, come puntualizzato in giurisprudenza, in tema di formazione, acquisizione e valutazione della prova, i decreti autorizzativi delle intercettazioni non rientrano tra gli atti che, ai sensi dell'art.431 c.p.p., comma 1, devono entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento, sicché il mancato inserimento di tali atti nel fascicolo non determina alcuna inutilizzabilità o nullità del mezzo di ricerca della prova, in quanto siffatte conseguenze sono riconducibili solo all'inesistenza o non validità dei decreti che comportano, ove prospettate, le necessarie verifiche da parte del giudice procedente (Sez. 1, n. 45418 del 21/09/2005, Auriemma, Rv. 233376; conformi: N. 34400 del 2001 Rv. 220172, N. 11528 del 2003 Rv. 227787, N. 21726 del 2004 Rv. 228574). Nel caso di specie, inoltre, il decreto è stato acquisito nel corso del giudizio di appello e, quindi, da quel momento era pienamente possibile far valere, in contraddittorio, qualsiasi ragione difensiva ad esso inerente, onde ogni doglianza sollevata al riguardo si palesa priva di consistenza. Del tutto destituita di fondamento è poi la pretesa di riqualificazione del fatto come estorsione tentata, formulata in modo assertivo ed esulante dalla compiuta motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata, che ha fra l'altro evidenziato come il correo del ricorrente, in linea con le altre risultanze, abbia, nel corso di un'intercettazione, ammesso di avere ricevuto dalla vittima Euro 5.000,00.
Quanto, infine, al diniego delle attenuanti generiche, lo stesso è stato logicamente motivato col riferimento alla gravità del fatto e alla sua connotazione mafiosa, nonché all'assenza di elementi utilmente valutabili in senso favorevole al prevenuto. 8.- La OC RA deduce che la sua responsabilità è stata affermata sulla base di un inconsistente e male interpretato quadro probatorio e arbitrariamente svalutando anche la dichiarazione scagionante della stessa presunta vittima del reato. 8.1 - Il ricorso del La OC è inammissibile, in quanto si risolve in una contestazione del riconoscimento di responsabilità generica, assertiva ed esulante dalla compiuta motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata sulla base di un'attenta e coerente analisi e valutazione delle risultanze processuali. 9.- RR AN deduce che:
a.- l'impugnata sentenza non ha adeguatamente risposto alle doglianze difensive;
b.- l'affermazione di responsabilità è fondata sulle dichiarazioni dei collaboratori TO e Di TI, su un "pizzino" trovato nella disponibilità di DO RO e su una intercettazione ambientale presso l'abitazione di Cipolla NZ;
ora: b1.- il TO ha fornito una descrizione fisica del prevenuto del tutto inesatta, e tale discrasia non può considerarsi neutralizzata dal riconoscimento fotografico;
b2.- lo stesso collaborante è stato impreciso circa il numero (tre o due) degli incontri col prevenuto;
b3.- la circostanza, riferita in relazione al primo incontro, del presunto "pizzo" versato dalla Sigenco, non ha ricevuto riscontri (non essendo utili in tal senso i risultati dell'intercettazione ambientale presso l'abitazione dei Cipolla, favorevole anzi al prevenuto, come le dichiarazioni del Capizzi, riferite dal TO) ed è stata smentita dal geometra Paternò, capo cantiere della Sigenco, incongruamente ritenuto iunattendibile;
b4. - le circostanze, riferite in relazione agli altri incontri, del lavoro di movimento terra presso la ditta FA e del pizzo riscosso da parte della medesima, sono parimenti prive di riscontro (non essendo utile in tal senso il "pizzino" rinvenuto presso il RO);
b5.- le dichiarazioni del Di TI, anche in relazione alla vicenda della ditta FA, sono generiche e per "sentito dire", attingibili anche dai "media" e smentite in alcuni passaggi specifici;
b6. - il collaboratore RD, poi, nulla sa dire del RR;
e- in ogni caso, le risultanze emerse in causa non dimostrano assolutamente la intraneità del prevenuto al sodalizio criminoso, ma potrebbero al più configurare una ipotesi di concorso esterno, che si sarebbe comunque esaurita nei primi mesi del 2005, con quanto ne consegue in punto trattamento sanzionatorio.
9.1- Si osserva, in ordine alle doglianze formulate, che:
a.
1 - il rilievo dell'inadeguata risposta alle doglianze difensive è in sè generico;
b1.1- dell'imprecisione della descrizione fisica del prevenuto fatta dal TO, superata comunque dal riconoscimento fotografico, la sentenza impugnata ha dato una logica spiegazione (p. 27), e l'ulteriore contestazione avanzata in ricorso ha carattere valutativo;
b2.1- anche delle incertezze circa il numero (tre o due) degli incontri avuti dal TO col prevenuto la sentenza impugnata ha dato una logica spiegazione (p. 27), e l'ulteriore contestazione avanzata in ricorso ha carattere valutativo;
b3.1- il riscontro ai lavori con la Sigenco e alla riscossione del relativo "pizzo" è stato correttamente rinvenuto, oltre che nell'indicazione "logistica" desumibile dall'intercettazione presso l'abitazione del Cipolla, nelle affermazioni del Paternò (geometra della Sigenco), logicamente interpretate, anche in ordine alla argomentata valutazione di inattendibilità circa i tempi e la concreta esazione del pizzo (v. p. 28 sentenza impugnata);
b4.1- il riscontro al lavoro con la ditta FA e alla riscossione del relativo pizzo è stato correttamente rinvenuto nei "pizzini" NE - RO (v. p. 28 sentenza impugnata, pp. 109 s. sentenza di primo grado), e la contestazione avanzata al riguardo in ricorso ha carattere valutativo;
b5.1 - ulteriore (anche se non necessario) riscontro a detto lavoro è stato rinvenuto nelle (pur generiche) dichiarazioni del Di TI, rispetto alle quali nel ricorso sono state prospettate, ma in modo ipotetico, fonti meramente mediatiche o smentite di tipo indiretto;
b6.1 - - non può - in assenza di specifiche indicazioni sulle modalità e sul contesto della relativa assunzione - considerarsi elemento di riscontro negativo, suscettibile di doverosa disamina e confutazione, la dedotta circostanza della mancanza di riferimenti accusatori nei confronti del RR nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RD;
c.
1 - la ì ntraneità del prevenuto al sodalizio criminoso è stata logicamente motivata dai giudici di merito di primo e secondo grado col riferimento alle dichiarazioni del TO e al tenore dei "pizzini" NE - RO, indicativi di un rapporto stabile di disponibilità a "coprire" le attività del NE e a farsi latore di somme di provenienza estorsiva, non rilevando in contrario le dichiarazioni di non formale appartenenza del RR all'organizzazione, stante l'illustrata funzionalità di tale circostanza proprio al riferito ruolo di copertura e la non vincolatività al riguardo, in ogni caso, delle soggettive valutazioni degli associati (v. p. 28 sentenza impugnata). Il ricorso del RR deve, pertanto, essere rigettato. 10.0.- AC AN, con atto a firma dell'avv. Gaito, deduce anzitutto che le prove orali assunte dal Tribunale anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10 - che, per tutti i delitti ex art. 416 bis c.p., comunque circostanziati, ha attribuito al Tribunale, anche con effetto retroattivo, la competenza per materia, già spettante, in ragione del superamento di un certo livello di pena, alla Corte d'Assise - sono inutilizzabili a sensi dell'art. 26 c.p.p., comma 2. 10.0.1- L'infondatezza di tale motivo è stata già illustrata sopra sub 5.0..
10.1.- Circa la confermata responsabilità, il AC deduce:
- con l'atto a firma dell'avv. Gaito, che tale conferma è fondata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia inattendibili sotto vari profili, non convergenti fra di loro e smentite da altre risultanze;
- con atto a firma dell'avv. Galluzzo, che:
a.- la Corte di merito non ha preso in considerazione la memoria depositata dalla difesa;
b.- in sede di valutazione delle prove non si è tenuto conto della comprovata inverosimiglianza e inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie;
10.1.1 - Le suesposte doglianze sono infondate.
Si osserva, invero, al riguardo, che: - la doglianza (contenuta nell'atto a firma dell'avv. Galluzzo) sulla mancata preso in considerazione della la memoria depositata dalla difesa è generica;
- l'affidabilità soggettiva e attendibilità intrinseca dei chiamanti è adeguatamente illustrata nella sentenza di primo grado (pp. 26 s. e 127 ss.), e le contestazioni sollevate al riguardo dal ricorrente appaiono di ordine sostanzialmente valutativo;
- l'attendibilità oggettiva e valenza colpevolizzante (nel senso della partecipazione ad associazione mafiosa, in particolare sotto il profilo, riportato nel capo di imputazione, del conseguito mantenimento di contatti con l'esponente di vertice NE in stato di latitanza, non rilevando la mancata conferma dell'ulteriore addebito di cura della latitanza del Di TI) delle chiamate in correità dei collaboranti NO, Di TI e RD viene logicamente correlata dai giudici di merito alla convergenza contenutistica delle accuse di stretto collegamento col NE, ravvisabile fra il narrato del Di TI e del RD, e alla circostanza della partecipazione del AC a riunioni con esponenti mafiosi (sia pure non coincidenti per tempi e partecipanti, in conformità del resto al "percorso" criminale del ricorrente, ben sintetizzato a p. 127 della sentenza di primo grado), riferita dai tre collaboranti (puramente ipotetiche apparendo al riguardo le perplessità espresse circa l'attendibilità sul punto del Di TI e del RD, e irrilevante altresì la non emersione in termini concreti di vantaggi "imprenditoriali" ottenuti dal ricorrente); - non può certo - in assenza di specifiche indicazioni sulle modalità e sul contesto della relativa assunzione - considerarsi elemento di riscontro negativo, suscettibile di doverosa disamina e confutazione, la dedotta circostanza della estraneità del AC al contesto associativo di Cosa Nostra risultante dalle dichiarazioni dei collaboranti IA e TO (circostanza comunque agevolmente spiegabile con il già ricordato "percorso" criminale del ricorrente); - irrilevanti sono i rilievi sul Calafato, le cui dichiarazioni non sono state concretamente utilizzate ai fini del decidere.
10.2.- Con atto integrativo a firma dell'avv. Gaito, il ricorrente deduce altresì che, in relazione alle risultanze in atti, riguardanti in particolare la famiglia mafiosa delle "code piatte", non sono ravvisabili i presupposti delle aggravanti della qualità armata dell'associazione e del controllo delle attività economiche. 10.2.1- Il motivo è destituito di fondamento. Sul punto, invero, i giudici di merito (pp. 18 e 24 sentenza di secondo grado, p. 131 sentenza di primo grado) hanno fornito congrua e logica motivazione, in ragione della consapevole intraneità del prevenuto a una articolazione della potente organizzazione "Cosa Nostra", notoriamente armata e detentrice del controllo di attività economiche finanziate col provento di delitti (si ricordi al riguardo lo stretto rapporto del AC con il NE e la sua costante ricerca di ottenere, tramite il sodalizio, opportunità per la sua impresa).
10.3. Sul trattamento sanzionatorio, infine, il AC denuncia che: a.- non sono state vagliate le doglianze sul trattamento sanzionatorio, in riferimento in particolare alla erronea applicazione della legge c.d. ex. L. Cirielli;
b. - sono state illogicamente negate le attenuanti generiche. 10.3.1 - Si tratta di motivi privi di pregio.
a.- all'applicabilità della più favorevole disciplina previgente alla legge c.d. ex Cirielli non si oppone, invero, nella specie, solo la contestazione "aperta" ma lo specifico riferimento, già fatto nella sentenza di primo grado (pp. 122 e 127) a condotte protrattesi oltre la data di entrata in vigore della legge c.d. ex - Cirielli. b. - Il diniego delle attenuanti generiche (chieste del resto genericamente nei motivi di appello) e stato logicamente motivato in sede di merito col riferimento alla gravità del fatto e ali alto indice di pericolosità che se ne desume, nonché all'assenza di elementi utilmente valutabili in senso favorevole al prevenuto (v. p. 161 sentenza di primo grado e pp. 124 e 121 sentenza di secondo grado).
Il ricorso del AC deve, pertanto, essere rigettato. Alla inammissibilità dei ricorsi del NE, dello UD e del La OC consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrente (oltre che al pagamento delle spese processuali) di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di AI SQ, RR AN e AC AN;
dichiara inammissibile i ricorsi di NE PE, LL IE e La OC RA.
Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il NE lo LL e il La OC anche al versamento di Euro 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende. Condanna l'AI, il RR, il AC e il NE al pagamento in solido di Euro 3.600,00, oltre iva e cpa, in favore della parte civile Comune di Agrigento per spese sostenute.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013