Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 2
Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'equa riparazione viene accordata senza alcun riguardo all'esito del giudizio che ha registrato l'irragionevole durata; pertanto ove la parte invocante l'indennizzo sia addivenuta, nella pendenza di un processo di durata irragionevole (nella specie, in corso da trentaquattro anni), a transigere la controversia, il giudice del merito non può rinvenire in tale vicenda di conclusione alcun ostacolo alla valutazione della domanda ne' può da detta scelta far discendere l'automatico diniego del ristoro del danno.
Con riferimento alla notifica del controricorso e del ricorso incidentale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso ma sia stato soltanto tentato (nella specie: in luogo ove il domiciliatario era del tutto ignoto), si è di fronte ad un atto non già nullo, ma radicalmente inesistente, con conseguente inammissibilità del controricorso e dell'impugnazione incidentale.
Commentario • 1
- 1. Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24148/01 proposto da:
CH avv. Evaristo, elettivamente domiciliato in Roma, viale Tiziano 80 presso il proprio studio e difeso da sè medesimo e dall'avv. Claudio Caparvi di Perugia giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
nonché sul ricorso iscritto al n. 28218/01 proposto da:
Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
- ricorrente incidentale-
contro
CH avv. Evaristo;
-intimato-
entrambi avverso il decreto della Corte d'appello di Perugia n. 236 dell'8.8.2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.02 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce;
Udito l'avv. E. Petrocchi che ha chiesto accogliersi il ricorso ed udito l'avv. A. Palatiello per l'Avvocatura Erariale che ha chiesto rigettarsi il ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi della legge 89/01 l'avv. Evaristo Petrocchi adiva la Corte d'Appello di Perugia onde ottenere la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione dell'equa riparazione dei danni patiti per la irragionevole durata del processo in una causa civile iniziata, dalla sua dante causa, il 21.2.66 innanzi al Tribunale di Roma ed estinta per intervenuta transazione il 19.12.2000. Costituitosi il Ministero della Giustizia, l'adita Corte con decreto 8.8.2001, accertata la irragionevole durata del giudizio pari a 34 anni, escludeva l'indennizzabilità di alcun danno patrimoniale (non essendovi dello stesso certezza alcuna, non essendo la causa pervenuta a termine con un provvedimento di fondatezza) e riconosceva quale pecunia doloris la somma di lire 15 milioni. Per la cassazione di tale decreto l'avv. Petrocchi ha proposto ricorso con tre motivi notificando l'atto il 5.10.2001. Il Ministero intimato ha proposto controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a due motivi, con atto del 14.11.2001. Il ricorrente principale ha depositato memoria. Entrambi i difensori hanno discusso oralmente. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, deve essere esaminata, con priorità, la questione (rilevabile d'ufficio ma) posta dal ricorrente principale nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. ed afferente la affermata inesistenza di alcuna notifica del controricorso e ricorso incidentale dell'Avvocatura dello Stato ed ex adverso asserendosi la compiuta notificazione dell'atto ai sensi dell'art. 138 cpv. c.p.c. Dalla lettura della relazione di notifica risulta, in realtà, che l'ufficiale giudiziario, richiesto di notificare l'atto all'avv. Evaristo Petrocchi presso il domicilio eletto, lo studio dell'avv. Caparvi in Roma V.le Tiziano 80, e quindi, come è pacifico, richiesto di effettuare la notificazione in luogo presso il quale il domiciliatario era del tutto ignoto (posto che la delega a margine del ricorso indicava la domiciliazione presso lo studio dello stesso avv. Petrocchi), non riuscì ad effettuare la notifica e diede atto del rifiuto alla ricezione frapposto dalla impiegata addetta allo studio oltre che di una conversazione telefonica con l'avv. Petrocchi (il quale impartì al proprio collaboratore disposizione di non ricevere l'atto perché errata la domiciliazione). Orbene, indubitabile essendo che nessuna notificazione sia stata effettuata con la consegna della copia (e che in ipotesi di mero tentativo di notifica sia da registrare la totale inesistenza dell'atto compiuto: cfr. Cass. 4746/97), non appare neanche ipotizzabile che la testè sintetizzata relazione dell'U.G. equivalga a verbalizzazione del rifiuto a ricevere la copia: da un canto appare ardita l'ipotesi che vorrebbe configurare un rifiuto ai sensi dell'art. 138 cpv. c.p.c, non essendo stato l'avv. Petrocchi chiamato a ricevere la notifica a mani proprie ma sol raggiunto telefonicamente dalla addetta allo studio;
dall'altro canto, ove l'Ufficiale Giudiziario avesse inteso dare ritualmente atto del rifiuto alla ricezione interposto da quella addetta avrebbe dovuto procedere al compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c. In difetto di ciò, come eccepito dall'avv. Petrocchi, l'inesistenza della notificazione rende inammissibile il controricorso e la impugnazione incidentale proposta dall'Avvocatura dello Stato, il cui apporto defensionale viene pertanto limitato a quanto oralmente illustrato in discussione.
Venendo, quindi, all'esame dei tre motivi del ricorso principale, si osserva che con il primo motivo l'avv. Petrocchi si duole della violazione degli artt. 2 e 4 della legge 89/01, 6 della C.E.D.U. e del vizio di motivazione commesso dalla Corte di Perugia. Si censura la affermazione per la quale non sarebbe riconoscibile il ristoro di alcun danno patrimoniale non essendo stato acquisito in causa il fumus del buon diritto vantato, stante la conclusione della vicenda processuale con un mero accordo transattivo: ciò sarebbe affermazione in stridente contrasto con le norme richiamate (che non collegano la risarcibilità del danno alla apparenza del buon diritto) e comunque in apodittico e superficiale spregio delle risultanze di causa, attestanti l'avvenuto irrevocabile accertamento del suo diritto ereditario e della sua misura (ed avendo la transazione, imposta dai 34 anni di processo, sol comportato la rinunzia ad altri diritti ereditari).
Il motivo è del tutto fondato.
L'affermazione della Corte d'Appello sul difetto di prova dell'an del danno patrimoniale per difetto di un suo riconoscimento giudiziale è infatti errata sotto diversi profili.
1. In primo luogo, nella previsione dell'equa riparazione di cui agli artt. 2 e 4 della legge 89/01 trova certamente posto l'ipotesi per la quale l'indennizzo (Cass. 14885/02 - 13422/02 - 11987/02) venga accordato senza alcun riguardo all'esito del giudizio che ha registrato l'irragionevole durata (vd. art. 4 e Cass. 15611/02): ne' è irragionevole ipotizzare che anche nell'ipotesi in cui l'esito del giudizio sia stato sfavorevole alla parte invocante l'indennizzo per la sua abnorme durata possano prospettarsi danni apprezzabili collegati alla durata stessa.
2. Ma, in secondo luogo, pur se il buon diritto azionato venga dal giudice del merito utilizzato nella ricostruzione dei presupposti per l'indennizzo del danno patrimoniale (e basti pensare al ruolo che tale presupposto assume nell'indennizzo per la perdita di chances o per la riparazione dal pregiudizio patito per la dispersione della garanzia patrimoniale), non per questo quel Giudice può esigere che la verifica della fondatezza della domanda sia affidata in ogni caso alla definitiva statuizione del giudizio a quo, a tal condizionamento sottraendosi tutte le ipotesi nelle quali un processo di durata irragionevole si concluda in modo diverso da quello della decisione irrevocabile sul merito della controversia.
3. Nè, si badi, può indurre a diversamente opinare il fatto che l'art. 4 della legge del 2001 individui il dies a quo del termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda nella data in cui sia divenuta definitiva la decisione assunta a conclusione del procedimento: questa Corte ha già avuto modo di precisare, infatti, che l'espressione in discorso non coincide con quella di sentenza di merito passata in giudicato, comprendendo, di contro, le ipotesi di effettiva realizzazione in executivis del diritto azionato (Cass. 14885/02 e 15611/02); ne' di converso, possono in alcun modo escludersi le numerose ipotesi nelle quali la conclusione del procedimento sia realizzata tanto da una sentenza sul rito quanto da una ordinanza (ad esempio declaratoria di estinzione) del giudice.
4. Pertanto - ed in terzo luogo - le volte in cui all'esito di un processo di durata irragionevole la parte attrice si sia indotta a transigere la controversia il giudice del merito non troverà in tal vicenda di conclusione alcun ostacolo alla propria valutazione della domanda ne' tampoco potrà da tal scelta (che pervero è la stessa statuizione di irragionevole durata a far sovente presumere sia stata imposta a chi, in tal guisa, certat de damno vitando) far discendere - come, nella vicenda che occupa, fatto dalla Corte di Perugia - l'automatico diniego del ristoro del danno patrimoniale.
5. Sarà quindi in tale ipotesi compito del giudice del merito - ove ritenga di collegare l'indennizzo per il danno da irragionevole durata al diritto vantato nel giudizio definito per conciliazione - esaminare il processo nel suo svolgimento e nelle statuizioni decisorie che si siano succedute al fine di scrutinare, se pur nell'ottica sommaria ed esterna propria dell'accertamento incidentale condotto, l'esistenza del danno rappresentato dall'attore e tenendo ben presente che, se per la determinazione della riparazione del danno patrimoniale deve avvalersi dei parametri ai quali fa rinvio l'art. 2056 c.c. (richiamato dall'art. 2 comma 3 L. 89/01), la prova dell'an del suddetto danno incombe interamente sull'attore (Cass. 15449/02 - 15443/02 - 13422/02 - 11987/02). Essendosi il decreto impugnato dall'osservanza dei suesposti principi indubitabilmente sottratto, deve cassarsi il decreto stesso e rimettersi per nuovo esame al giudice del rinvio che a tali principi dovrà attenersi.
Con il secondo motivo del ricorso l'avv. Petrocchi pone la subordinata questione della possibilità di liquidare il (non riconosciuto indennizzo per) danno patrimoniale secondo equità:
l'accoglimento del primo motivo comporta, all'evidenza, l'assorbimento della questione afferente l'applicazione dell'art. 1226 c.c. nella necessità di riesaminare - secondo i corretti principi di diritto - lo stesso an debeatur.
Inammissibile è, invece, il terzo motivo del ricorso, con il quale si denunzia come irragionevole violazione dell'art. 1223 c.c. la determinazione nella esigua somma di lire 15 milioni della attribuita pecunia doloris. Lo stesso attore, che pur pare consapevole della insindacabilità di una valutazione equitativa del danno non patrimoniale là dove limita a censure di manifesta irragionevolezza la propria doglianza, propone poi all'attenzione di questa Corte inconferenti od inammissibili profili di riconduzione ad equità cogliendoli nella consistenza del valore ereditario della causa o nella gravita delle inadempienze dei Giudici della stessa, e dimenticando che la valutazione equitativa della Corte ha solo, e correttamente, apprezzato la misura dell'ansia e del patimento morale per l'irragionevole durata del processo.
Sarà compito del Giudice del rinvio, designato nella Corte di Perugia in diversa composizione, determinare anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo;
cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003