Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 1069
CASS
Sentenza 24 gennaio 2003

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Massime2

Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'equa riparazione viene accordata senza alcun riguardo all'esito del giudizio che ha registrato l'irragionevole durata; pertanto ove la parte invocante l'indennizzo sia addivenuta, nella pendenza di un processo di durata irragionevole (nella specie, in corso da trentaquattro anni), a transigere la controversia, il giudice del merito non può rinvenire in tale vicenda di conclusione alcun ostacolo alla valutazione della domanda ne' può da detta scelta far discendere l'automatico diniego del ristoro del danno.

Con riferimento alla notifica del controricorso e del ricorso incidentale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso ma sia stato soltanto tentato (nella specie: in luogo ove il domiciliatario era del tutto ignoto), si è di fronte ad un atto non già nullo, ma radicalmente inesistente, con conseguente inammissibilità del controricorso e dell'impugnazione incidentale.

Commentario1

  • 1Il diritto all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processoAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 14 aprile 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2003, n. 1069
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1069
Data del deposito : 24 gennaio 2003

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