Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/01/2001, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
DI BOLLO, DI 1 0.02 0.1. S.U. : SPESA POSTA IM D ESENTE DA DA SI REGISTRO, E BBLICA ITALIANA AI E IRITTO G LEG IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D ELLA O D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Andrea VELA Primo Presidente - R.G.N. 16181/99 Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione - 16711/99 - Cron. 881 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere- Ud.06/10/00 Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere- Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Roberto PREDEN - Consigliere - Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Rel. Consigliere- dal Sig. per diritti L. 3000 ha pronunciato la seguente + CENCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro CANCELLERIA domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI pro-tempore, 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE elettivamente domiciliata in ROMA, VIA2000 OL NN, Rilasciata copia legale al Sig.PELLE/GRINO 967 GIUSTINIANI 18, presso lo studio dell'avvocato per diritti 31 GEN. 2001 il -1- IL CANCERDIERE GIOVANNI PELLEGRINO, che la rappresenta e difende, “CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega a margine del controricorso;
Richiesta copia esecutiva - controricorrente on sig. Rellegringal e sul 2° ricorso n° 16711/99 proposto da: per diritti, L. 11 06 FEP 2000 IL CANCELLIERE MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
OL NN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSTINIANI rappresenta e difende, PELLEGRINO, che la GIOVANNI giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente al ricorso incidentale- avverso la sentenza n. 1019/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 11/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Giovanni PELLEGRINO, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. -2- i Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 19 agosto 1999, il Ministero del Tesoro ha impugnato per cassazione, nei confronti della Sig.ra AN NA, la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1019/99, depositata l'11 maggio 1999. Ulteriore ricorso, affidato ad identici motivi, lo stesso Ministero ha notificato in data 7 settembre 1999. L'intimata resiste con controricorso, eccependo, fra l'altro, l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. L'una e l'altra parte hanno depositato memorie. I ricorsi sono stati assegnati alle Sezioni unite per l'esame della questione di giurisdizione proposta col primo dei rispettivi motivi. Motivi della decisione I due ricorsi, da riunirsi ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti Evenjeth contro la medesima sentenza, non superano il vaglio di ammissibilità, Quello notificato per primo è del tutto privo del requisito di cui all'art. 366, n. 3 cod. proc. civ., non contenendo alcuna indicazione dei fatti di causa>>; e la lacuna è tale da non potersi colmare attraverso la lettura dei motivi, poiché da questi emergono bensì i termini delle questioni sottoposte all'esame della Corte, ma non gli elementi che ne consentano un qualsiasi collegamento con la sentenza impugnata, sì da sottrarre le tesi difensive in essi svolte al rilievo di astrattezza, necessariamente derivante dall'impossibilità di verifica in ordine alla loro congruenza rispetto al reale contenuto ed all'effettiva portata della sentenza stessa. In una tale situazione, non può trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale che, pur in mancanza di un particolare settore dell'atto specificamente dedicato all'esposizione dei fatti, considera sufficiente ad integrare il requisito di cui 3 all'art. 366, n. 3, cit. anche la sola possibilità che la lettura dei motivi di impugnazione consenta, di per sé - e, quindi, pur sempre sulla base esclusiva del ricorso, senza necessità di avvalersi di ulteriori atti - una cognizione chiara e completa sia delle circostanze che hanno ingenerato la controversia, sia delle varie vicende del processo, sia infine delle particolari posizioni dei soggetti che vi hanno partecipato (cfr., fra le più recenti, Cass. 25 marzo 1999, n. 2826; Id., 20 febbraio 1999, n. 1430; Id., 22 maggio 1999, n. 4998; Id., 4 giugno 1999, n. 5492). Occorre, invece, ribadire che l'assenza di qualsiasi indicazione in ordine al contenuto decisorio della sentenza impugnata ed al tessuto logico - giuridico che ne sorregge la portata precettiva vanifica per ciò stesso l'utilizzabilità delle censure proposte e le confina nel novero di enunciazioni teoriche inadeguate alla funzione impugnatoria dell'atto che le contiene (Cass., 30 maggio 2000, n. 7131; Id., 7 luglio 1999, n. 389; Id., 21 maggio 1999, n. 4916). Laugh Non può, dunque, escludersi la sanzione di inammissibilità di questo primo ricorso. Inammissibile per tardività è, però, anche il secondo ricorso, perché notificato soltanto in data 7 settembre 1999 a fronte della notificazione della sentenza impugnata, avvenuta, come emerge dagli atti, il 21 giugno 1999. Ne risulta ampiamente superato il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., in difetto di applicabilità alla fattispecie del regime di sospensione di cui alla legge n. 742 del 1969, trattandosi di controversia che, per l'oggetto (costituito dall'accertamento dello status fisico di persona portatrice di handicap, al fine della fruizione delle provvidenze accordate dalla legge n. 104 del 1992) rientra nel novero di quelle contemplate dall'art 442 cod. proc. civ, sottratte, appunto, al suddetto regime, anche per quanto riguarda la proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 11389 del 1998). La soccombenza del ricorrente ne comporta condanna al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dei relativi onorari, liquidati in lire 4.000.000 (quattromilioni).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara l'inammissibilità di entrambi e condanna il liquidate in line 170.000 ricorrente alle spese, oltre a lire 4.000.000 (quattromilioni) per onorari. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2000 IL PRESIDENTE Andreatela IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Shfundaught Collaboratoredi Consellerie D Depositato in Cancelleria Roma, lì 15 GEN. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA ай DI BOLLO, DI , ÄS . 10 NI SPESA 3 RT POSTA 53 ELL'A . N IM OG D 11-8-73 SI TE DA DA SEN ISTRO, E I AJEN A E G IRITTO EG REG L D ELLA O D n