Sentenza 10 febbraio 2015
Massime • 1
Nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata, in forza del principio dell'unitarietà dell'esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall'istante.
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- 1. Art. 74 - Giudice dell’esecuzionehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 665 - Giudice competentehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2015, n. 10676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10676 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 10/02/2015
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 339
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 34535/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
CU SO N. IL 30/07/1983;
avverso l'ordinanza n. 32/2014 GIP TRIBUNALE di LATINA, del 10/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del PG Dott. PINELLI Mario, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 10 luglio 2014 ha accolto l'istanza con la quale EO MA aveva chiesto la rideterminazione della pena in espiazione, inflittagli per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed art. 80, comma 2, in applicazione della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 relativa, altresì, al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e della successiva pronuncia delle ss.uu. di questa Corte, n. 42858 del 29.5.2014, rv. 260697, favorevole all'applicazione della sentenza del giudice delle leggi anche alle condanne passate in giudicato. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione la Procura generale della repubblica di Roma denunciandone l'illegittimità per violazione dell'art. 665 c.p.p., comma 2, perché il giudice dell'esecuzione funzionalmente competente a conoscere l'istanza del EO va individuato nella Corte di appello di Roma e non già nel GIP del Tribunale di Latina.
Argomentava a sostegno il procuratore ricorrente che, nella fattispecie, la sentenza di condanna di EO MA deliberata in prime cure dal GUP di Latina era stata riformata dalla corte distrettuale capitolina, che aveva assolto la coimputata CI AN, confermata la colpevolezza del EO e degli altri due coimputati e ridotto la pena per tutti.
Di qui l'eccezione di incompetenza del giudice di primo grado in favore di quello di appello.
2. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al giudice competente in executivis. In data 21 gennaio 2015, nell'interesse del detenuto, il difensore di fiducia depositava memoria difensiva chiedendo con essa il rigetto del ricorso come innanzi proposto sul rilievo della inutilità di duplicare una decisione comunque legittimamente assunta.
3. Il ricorso è fondato e meritevole pertanto di integrale accoglimento.
Ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 1, "competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato".
Il principio normativo trova poi un suo completamento nella regola dettata dal secondo comma della medesima norma, là dove si stabilisce che, in costanza di sentenza per la quale è stato proposto appello, giudice dell'esecuzione è il giudice di primo grado quando la sentenza di appello è stata confermativa di quella di prime cure ovvero ne ha riformato esclusivamente la pena;
in caso contrario, quando cioè la sentenza di appello non è confermativa di quella di prime cure e l'ha riformata oltre il trattamento sanzionatorio, giudice dell'esecuzione è quello di secondo grado. Nel caso in esame la sentenza di condanna a carico di EO MA è stata riformata dalla sentenza di secondo grado con la quale al EO e ad altri due coimputati è stata ridotta la pena, mentre in favore di CI AN è stata invece disposta l'assoluzione. Di qui la fondatezza del ricorso là dove ha indicato nella Corte di appello di Roma il giudice competente a conoscere l'incidente di esecuzione proposto come innanzi.
Nè rilevante, ai fini della decisione invocata in ricorso, può essere considerata la circostanza che, comunque, in relazione al EO la riforma ha riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio, giacché integra lezione ermeneutica costante e priva di contrasti quella secondo cui, per il principio dell'unitarietà dell'esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere "in executivis" va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata (Cass., Sez. 1^, 16/02/2010, n. 10415; nella specie, la corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado, assolvendo un imputato, ma aveva confermato integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli altri. La Corte ha ritenuto la competenza del giudice di secondo grado in relazione all'esecuzione della sentenza nella parte relativa alla condanna inflitta e quindi confermata in grado di appello).
È appena il caso, infine, di rilevare il carattere non propriamente giuridico della memoria difensiva del EO e la manifesta infondatezza della tesi con essa sostenuta.
Alla stregua di quanto argomentato, l'ordinanza impugnata va pertanto cassata senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice competente a provvedere.
P.Q.M.
La Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2015