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Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2023, n. 20614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20614 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) LE NT AN, nato il [...]; Avverso il decreto emesso il 07/07/2022 dalla Corte di appello di Roma;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20614 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/04/2023 RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 7 luglio 2022 la Corte di appello di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza con cui NT AN LE chiedeva la revoca del decreto di unificazione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma il 6 novembre 2020. Il respingimento dell'istanza di LE derivava dalla sopravvenienza rispetto al precedente decreto di unificazione, emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma il 6 agosto 2018, della pena relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), commesso tra il 2009 e il 2010, che doveva essere cumulata con la frazione sanzionatoria formatasi sul precedente titolo esecutivo. 2. Avverso questa ordinanza NT AN LE, a mezzo dell'avvocato LE LO Accorretti, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la Corte di appello di Roma non aveva dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano la revoca del decreto di unificazione di pene concorrenti emesso il 6 novembre 2020 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma. Secondo la difesa del ricorrente, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, nell'emettere il provvedimento di unificazione citato, aveva violato il principio dell'intangibilità del giudicato formatosi sul decreto di cumulo del 6 agosto 2018, adottato in conformità dell'ordinanza della Corte di appello di Roma del 2 novembre 2017, anch'essa irrevocabile, non essendo stata impugnata. Quest'ultimo provvedimento, a sua volta, era stato deliberato in conformità della sentenza emessa il 6 giugno 2017 dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con cui era stata annullata con rinvio l'ordinanza pronunciata il 27 aprile 2016 dalla Corte di appello di Roma (Sez. 1, n. 34466 del 6 giugno 2017, LE, non mass.). 2.1. Le argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo del presente procedimento venivano ribadite nei motivi nuovi presentati dall'avvocato LE LO Accorretti il 19 dicembre 2022, con cui si evidenziavano le ragioni che imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata, non avendo la Corte di appello di Roma fatto corretta applicazione dei principi che sovrintendono alla disciplina dell'unificazione di pene concorrenti, ex art. 663 cod. proc. pen., eludendo il giudicato formatosi sul provvedimento emesso dalla stessa Corte il 2 novembre 2017, già richiamato. 2 Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da NT AN LE, così come integrato dai motivi nuovi depositati dall'avvocato LE LO Accorretti il 19 dicembre 2022, è infondato. 2. Occorre premettere che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il 6 agosto 2018 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma emetteva un decreto di unificazione di concorrenti nei confronti di NT AN LE, che teneva conto delle indicazioni contenute nell'ordinanza emessa dalla stessa Corte il 2 novembre 2017, su cui si formava il giudicato. Dopo la formazione del giudicato sull'ordinanza emessa il 2 novembre 2017, interveniva un ulteriore titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di condanna deliberata nei confronti di LE per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup., commesso tra il 2009 e il 2010, che induceva il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma a emettere un nuovo provvedimento di cumulo, il 6 novembre 2020, che teneva conto della frazione sanzionatoria derivante da tale pronunzia. L'adozione del nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti, quindi, derivava dalla necessità di integrare il precedente decreto di cumulo con l'ulteriore condanna del ricorrente, riguardante il reato di cui all'art. 74 T.U. stup. Non è, del resto, possibile dubitare del fatto che la pena da espiare, derivante da un ulteriore titolo esecutivo, deve essere cumulata con la frazione sanzionatoria relativa al precedente titolo, laddove eseguita dopo la commissione del nuovo reato, dovendo determinarsi i presupposti del cumulo di pene con riferimento al momento della commissione dei reati e alla loro anteriorità o posteriorità rispetto ai periodi di carcerazione presi in considerazione (Sez. 1, n. 4517 del 20/06/2000, Mauri, Rv. 217066-01). Né potrebbe essere diversamente, non potendo la posizione detentiva del condannato essere influenzata da eventi contingenti, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle sentenze, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «La pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del 3 concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre;
ne consegue l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del p.m.» (Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016, Amante, Rv. 268474-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809-01; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, Rv. 216418-01; Sez. 1, n. 2932 del 20/05/1998, Carbone, Rv. 210774-01; Sez. 1, n. 1454 del 25/03/1991, Saccucci, Rv. 186944-01). 3. In applicazione dei principi di diritto richiamati nel paragrafo precedente veniva adottato il decreto di cumulo del 6 novembre 2020, che teneva conto del cumulo precedentemente adottato nei confronti di NT AN LE il 6 agosto 2018 e dell'ulteriore titolo esecutivo, relativo reato di cui all'art. 74 T.U. stup., di cui si è detto. In questa cornice, deve rilevarsi che il decreto di cumulo del 6 novembre 2020 non viola il giudicato formatosi sull'ordinanza della Corte di appello di Roma del 2 novembre 2017, tenuto conto della natura amministrativa del provvedimento di unificazione;
connotazione, questa, che rende priva di rilievo la circostanza che il precedente provvedimento di cumulo, emesso il 6 agosto 2018, era stato adottato a seguito dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza emessa il 27 aprile 2016 dalla Corte di appello di Roma, pronunciato dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con sentenza del 6 giugno 2017 (Sez. 1, n. 34466 del 6 giugno 2017, LE, cit.). Deve, invero, rilevarsi, in linea con quanto correttamente affermato nel provvedimento impugnato, che il cumulo di pene concorrenti, adottato ex art. 663 cod. proc. pen., ha natura amministrativa ed è suscettibile di essere revocato o rimosso in qualunque momento, non diventando mai definitivo, salvo che sull'eventuale pronuncia del giudice dell'esecuzione, eventualmente attivato, non si sia formato il giudicato. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, che occorre ribadire ulteriormente, secondo cui: «Il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663 cod. proc. pen., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile di essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato 4 il giudice dell'esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo» (Sez. 1, n. 36236 del 23/09/2010, Zagami, Rv. 248298- 01). 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetto il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 aprile 2023.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20614 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 13/04/2023 RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 7 luglio 2022 la Corte di appello di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza con cui NT AN LE chiedeva la revoca del decreto di unificazione di pene concorrenti emesso nei suoi confronti dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma il 6 novembre 2020. Il respingimento dell'istanza di LE derivava dalla sopravvenienza rispetto al precedente decreto di unificazione, emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma il 6 agosto 2018, della pena relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), commesso tra il 2009 e il 2010, che doveva essere cumulata con la frazione sanzionatoria formatasi sul precedente titolo esecutivo. 2. Avverso questa ordinanza NT AN LE, a mezzo dell'avvocato LE LO Accorretti, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la Corte di appello di Roma non aveva dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano la revoca del decreto di unificazione di pene concorrenti emesso il 6 novembre 2020 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma. Secondo la difesa del ricorrente, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, nell'emettere il provvedimento di unificazione citato, aveva violato il principio dell'intangibilità del giudicato formatosi sul decreto di cumulo del 6 agosto 2018, adottato in conformità dell'ordinanza della Corte di appello di Roma del 2 novembre 2017, anch'essa irrevocabile, non essendo stata impugnata. Quest'ultimo provvedimento, a sua volta, era stato deliberato in conformità della sentenza emessa il 6 giugno 2017 dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con cui era stata annullata con rinvio l'ordinanza pronunciata il 27 aprile 2016 dalla Corte di appello di Roma (Sez. 1, n. 34466 del 6 giugno 2017, LE, non mass.). 2.1. Le argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo del presente procedimento venivano ribadite nei motivi nuovi presentati dall'avvocato LE LO Accorretti il 19 dicembre 2022, con cui si evidenziavano le ragioni che imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata, non avendo la Corte di appello di Roma fatto corretta applicazione dei principi che sovrintendono alla disciplina dell'unificazione di pene concorrenti, ex art. 663 cod. proc. pen., eludendo il giudicato formatosi sul provvedimento emesso dalla stessa Corte il 2 novembre 2017, già richiamato. 2 Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da NT AN LE, così come integrato dai motivi nuovi depositati dall'avvocato LE LO Accorretti il 19 dicembre 2022, è infondato. 2. Occorre premettere che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui il 6 agosto 2018 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma emetteva un decreto di unificazione di concorrenti nei confronti di NT AN LE, che teneva conto delle indicazioni contenute nell'ordinanza emessa dalla stessa Corte il 2 novembre 2017, su cui si formava il giudicato. Dopo la formazione del giudicato sull'ordinanza emessa il 2 novembre 2017, interveniva un ulteriore titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di condanna deliberata nei confronti di LE per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup., commesso tra il 2009 e il 2010, che induceva il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma a emettere un nuovo provvedimento di cumulo, il 6 novembre 2020, che teneva conto della frazione sanzionatoria derivante da tale pronunzia. L'adozione del nuovo provvedimento di unificazione di pene concorrenti, quindi, derivava dalla necessità di integrare il precedente decreto di cumulo con l'ulteriore condanna del ricorrente, riguardante il reato di cui all'art. 74 T.U. stup. Non è, del resto, possibile dubitare del fatto che la pena da espiare, derivante da un ulteriore titolo esecutivo, deve essere cumulata con la frazione sanzionatoria relativa al precedente titolo, laddove eseguita dopo la commissione del nuovo reato, dovendo determinarsi i presupposti del cumulo di pene con riferimento al momento della commissione dei reati e alla loro anteriorità o posteriorità rispetto ai periodi di carcerazione presi in considerazione (Sez. 1, n. 4517 del 20/06/2000, Mauri, Rv. 217066-01). Né potrebbe essere diversamente, non potendo la posizione detentiva del condannato essere influenzata da eventi contingenti, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle sentenze, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «La pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del 3 concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre;
ne consegue l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del p.m.» (Sez. 1, n. 47942 del 27/10/2016, Amante, Rv. 268474-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, Bernardo, Rv. 243809-01; Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, Palomba, Rv. 216418-01; Sez. 1, n. 2932 del 20/05/1998, Carbone, Rv. 210774-01; Sez. 1, n. 1454 del 25/03/1991, Saccucci, Rv. 186944-01). 3. In applicazione dei principi di diritto richiamati nel paragrafo precedente veniva adottato il decreto di cumulo del 6 novembre 2020, che teneva conto del cumulo precedentemente adottato nei confronti di NT AN LE il 6 agosto 2018 e dell'ulteriore titolo esecutivo, relativo reato di cui all'art. 74 T.U. stup., di cui si è detto. In questa cornice, deve rilevarsi che il decreto di cumulo del 6 novembre 2020 non viola il giudicato formatosi sull'ordinanza della Corte di appello di Roma del 2 novembre 2017, tenuto conto della natura amministrativa del provvedimento di unificazione;
connotazione, questa, che rende priva di rilievo la circostanza che il precedente provvedimento di cumulo, emesso il 6 agosto 2018, era stato adottato a seguito dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza emessa il 27 aprile 2016 dalla Corte di appello di Roma, pronunciato dalla Corte di cassazione, Prima Sezione penale, con sentenza del 6 giugno 2017 (Sez. 1, n. 34466 del 6 giugno 2017, LE, cit.). Deve, invero, rilevarsi, in linea con quanto correttamente affermato nel provvedimento impugnato, che il cumulo di pene concorrenti, adottato ex art. 663 cod. proc. pen., ha natura amministrativa ed è suscettibile di essere revocato o rimosso in qualunque momento, non diventando mai definitivo, salvo che sull'eventuale pronuncia del giudice dell'esecuzione, eventualmente attivato, non si sia formato il giudicato. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, che occorre ribadire ulteriormente, secondo cui: «Il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663 cod. proc. pen., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile di essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato 4 il giudice dell'esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo» (Sez. 1, n. 36236 del 23/09/2010, Zagami, Rv. 248298- 01). 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetto il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 aprile 2023.