Sentenza 23 settembre 2010
Massime • 1
Il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663 cod. proc. pen., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è suscettibile di essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2010, n. 36236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36236 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 23/09/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2146
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 8716/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA O\ N. IL *06/09/1973*;
avverso l'ordinanza n. 403/2009 TRIBUNALE di ROMA, del 01/02/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG, Dott. CEDRANGOLO Oscar il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. - Il Tribunale di Roma, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di \Z TO - detenuto, da ultimo, in forza di provvedimento di cumulo emesso dal PM della sede il 2 aprile 2009 - diretto ad ottenere:
- a) la rideterminazione della residua pena da espiare quale indicata nel provvedimento impugnato - pari ad anni 2 mesi 10 e giorni 14 di reclusione - in quanto calcolata con erronea applicazione dell'art.78 c.p.;
- b) il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di vari gruppi di sentenze di cui al provvedimento di cumulo. 2. - Il giudice dell'esecuzione, per quanto ancora rileva in questa fase del giudizio:
- con riferimenti alla prima richiesta, riteneva, infatti, esatta la determinazione della pena residua compiuta dal PM, in quanto correttamente operata effettuando dei "cumuli parziali" e scorporando dal "cumulo materiale" le pene estinte per l'indulto, precisando espressamente, con riferimento all'evidenziata difformità del calcolo della pena finale rispetto a quello eseguito con il precedente cumulo di pene concorrenti, che la stessa era irrilevante, posto che il provvedimento di cumulo ha natura amministrativa e non giurisdizionale e che pertanto esso è suscettibile di essere revocato o rimosso, non potendo considerarsi "intangibile";
- con riferimento alla seconda richiesta ex art. 671 c.p.p., riteneva infondata la pretesa di applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento ai reati giudicati con le sentenze indicate dalla difesa nel gruppo F, trattandosi di fatti illeciti di furto e rapina commessi con modalità diverse (avendo tra l'altro lo \Z\, in occasione del primo episodio, posto in essere anche una condotta integrante il reato di resistenza) ed a rilevante distanza di tempo l'uno dall'altro (rispettivamente il *2 agosto 2000, il 28 ottobre ed il 13 dicembre 2000*), sì da non potersi ravvisare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, nessuna decisiva rilevanza unificatrice dei singoli reati potendosi attribuire, in particolare, allo stato di tossicodipendenza intercorso tra le diverse violazioni, tenuto conto delle evidenziate diverse modalità di esecuzione degli illeciti, espressione più di una generale risoluzione criminosa, di impulsi estemporanei, piuttosto che di una effettiva preventiva programmazione dei singoli delitti, sia pure nelle loro linee essenziali.
3. - Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendone l'illegittimità:
- quanto alla determinazione della residua pena, per errata applicazione dell'art. 78 c.p. in relazione agli artt. 80 c.p. e art.663 c.p.p., tenuto conto che la espiazione della pena residua quale determinata nel precedente provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale di Roma n 410/2007 cessava in data 17 maggio 2008 ovvero in data 1 luglio 2008 e che l'unica ulteriore condanna irrevocabile sopravvenuta, prevedeva una pena ad anni 1 mesi 2 di reclusione ed Euro 154,96 di multa, che costituiva quindi, ad avviso del ricorrente, l'effettiva entità della pena ancora da espiare, avendo errato il PM ha predisporre un nuovo provvedimento di cumulo invece di emettere un ordine di esecuzione relativo alla sola nuova sentenza di condanna irrevocabile sopravvenuta;
- quanto al rigetto dell'istanza ex art. 671 c.p.p., con riferimento ai reati giudicati con le sentenze di cui al gruppo F, per violazione di legge e vizio di motivazione, mancando nell'ordinanza un valido e logico supporto argomentativo circa le ragioni dell'esclusione dell'identità del disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, tenuto conto della riconosciuta condizione di tossicodipendenza, rilevante ex art. 671 c.p. e del lasso di tempo, comunque breve, intercorso tra la commissione dei reati oggetto dell'istanza, di per sè non inconciliabile con una programmazione unitaria, non costituendo invece le diverse modalità di esecuzione delle condotte criminose, "un valido criterio interpretativo per escludere l'applicazione della disciplina del reato continuato". CONSIDERATO IN DIRITTO
5. - L'impugnazione proposta nell'interesse dello \Z\ è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
5.1 - Quanto al primo motivo di impugnazione - incontestato il dato che nei confronti dello \Z\, per quanto si ricava anche dal contenuto del provvedimento impugnato, risultano emesse, nel tempo, ben diciannove sentenze di condanna - va rilevato che le censure mosse in ricorso al provvedimento impugnato, si basano su di un presupposto in fatto indimostrato, quello cioè che alla data di emissione dell'ultimo provvedimento di cumulo - 2 aprile 2009 -una sola era la sentenza da eseguire, quella emessa nei suoi confronti il 4 dicembre 2001 e divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2008 - con conseguente inutilità della formazione di un nuovo cumulo. Ed invero, a prescindere dall'equivocità della deduzione difensiva circa la collocazione temporale del fine pena quale determinato nel precedente provvedimento di cumulo (n. 410/2007 R.E.S.) - non essendo chiaro in ricorso se esso sia da porsi al 17 maggio 2008, al 12 agosto 2008 ovvero al 1 luglio 2008 - e che nessuna spiegazione viene fornita dalla difesa del ricorrente sulle ragioni per cui, se la circostanza fosse esatta, lo \Zagani\ nel maggio o nel luglio del 2008 non sia stato scarcerato sebbene la nuova condanna sia divenuta esecutiva solo nell'ottobre 2008, è agevole rilevare che tale prospettazione, oltre a non tener conto, come dedotto dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, che la formazione del nuovo cumulo si è resa necessaria per la "residua applicazione del condono", non considera, altresì, come correttamente affermato anche nel provvedimento impugnato, che "il provvedimento di cumulo, emesso a norma dell'art. 663 cod. proc. pen., ha natura amministrativa e non giurisdizionale e, pertanto, è
suscettibile d'essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo" (in termini ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 9708 del 9/1/2007, Rv. 236240). 5.2 - Infondate si rivelano anche le censure mosse alla decisione del giudice dell'esecuzione di rigettare l'istanza ex art. 671 c.p.p., con riferimento ai reati giudicati con le sentenze di condanna di cui al gruppo F.
Nella costante giurisprudenza di questa Corte è stato infatti precisato, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, che l'unicità del disegno criminoso non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e di circostanze occasionali, più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e di necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, dovendo, invece, le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui si aggiungerà, di volta in volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma stesso (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 1999, Mascetti;
Cass., Sez. 1, 21 febbraio 1996, Candiloro). Orbene, nel caso in esame, il provvedimento impugnato ha escluso l'esistenza di un'identità del disegno criminoso tra i singoli reati oggetto dell'istanza, in base ad argomentazioni adeguate e logiche, che resistono a tutti i rilievi critici formulati in ricorso, ove si consideri, che il giudice dell'esecuzione, ha fatto un puntuale e corretto riferimento a dati circostanziali e giuridici caratterizzanti, in concreto, la disomogeneità della dimensione storico-naturalistica dei diversi delitti, adeguatamente valorizzando le ragioni fattuali, in particolare le diverse modalità di esecuzione dei singoli reati, correttamente evidenziando l'insufficienza, al riguardo, dell'allegata condizione di tossicodipendenza dello \Z\, con ciò uniformandosi, sia pure implicitamente, all'orientamento ormai prevalente di questa Corte (in termini, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 7190 del 21/2/2007, Rv. 235686, rie. P.G. in proc. Bemardis) secondo cui, se è vero che in tema di reato continuato, "l'art. 671, comma 1, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 prevede che il giudice dell'esecuzione debba considerare anche lo stato di tossicodipendenza" ... l'innovazione legislativa, tuttavia, "deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore che ha inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale "status" può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti dallo stato di tossicodipendenza, "sempre che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione", eventualità questa, si ribadisce, esclusa dal giudice di merito, con valutazione adeguata e per ciò incensurabile in sede di legittimità.
Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2010