Sentenza 11 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2002, n. 8329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8329 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2002 |
Testo completo
0 8 32 9 /0 2 REPUBBLICA ITAL IN NOME DE POLCIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO M Presidente R.G.N. 573/00 Cron. 22855 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere 1723 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 25/03/02 Dott. Giuseppe SALME' Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copja studio SENT ENZA dal Sig. diriti € 1,55 per sul ricorso proposto da: LI CA CO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESI 21, presso l'avvocato CARLO TAORMINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO SIRACUSA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente 1500
contro
SOCRIM SRL;
- intimato avversO la sentenza n. 2796/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 27/10/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 679 udienza del 25/03/2002 dal Consigliere Dott. Maria -1- ... Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SIRACUSA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso;
il rigetto nel resto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La COMES s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la SOCRIM s.r.l., esponendo che si era resa aggiudicataria di due appalti, uno con il Comune di Burago di Molgora per i lavori di ristrutturazione di una cascina e l' altro con il Comune di Zibido S. Giacomo per la realizzazione di tribune ed ingresso con biglietteria nel locale campo sportivo;
che tra le due società si era concordato di prestare la propria opera congiuntamente, con suddivisione dei compiti secondo le rispettive competenze e capacità; che per fatti imputabili a personale della convenuta il Comune di Burago di Molgora aveva risolto il contratto di appalto;
che l' atto era stato impugnato dall' attrice, e la relativa causa era tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Monza, che con scrittura del 18 febbraio 1992 le parti avevano stabilito di affidare la composizione amichevole delle controversie derivanti dal rapporto associativo ad un arbitro unico, il quale con decisione del 20 ottobre 1992 aveva dichiarato illegittima l' estromissione operata dalla COMES s.r.l. e determinato in L. 35.871.075 i danni da rifondere alla SOCRIM s.r.l., con gli interessi legali e le spese. Tutto ciò premesso, chiedeva che si dichiarasse la nullità del contratto associativo, dell' accordo compromissorio e della decisione arbitrale, della quale prospettava molteplici vizi di giudizio. Costituitasi la convenuta, con sentenza del 19 gennaio - 2 marzo 1995 il Tribunale, ritenuto che il " contratto compromissorio "prevedesse un arbitrato irrituale con valore di mandato negoziale a transigere, dichiarava improponibili le domande relative alla parte del rapporto che non era stata ancora definita dall' arbitro, rigettava la domanda di nullità dell' accordo compromissorio, rigettava infine la domanda di nullità o di annullamento della decisione arbitrale, sul rilievo che i vizi dedotti in parte si riferivano al giudizio dell' arbitro ed al contenuto della sua determinazione volitiva, in parte attenevano ad aspetti meramente estrinseci e formali della decisione. L' appello proposto dalla COMES s.r.l. era rigettato con sentenza dell' 8 aprile 27 ottobre 1998 dalla Corte di Appello di Milano. La pronuncia della Corte di merito si fondava sulle seguenti considerazioni, in relazione ai motivi di impugnazione proposti: a) infondatamente l' appellante aveva lamentato che il primo giudice non aveva considerato che l' arbitro aveva omesso di pronunciare sull' addebito di responsabilità per l' abbandono del cantiere da parte della appellata e sulla conseguente risoluzione del rapporto associativo, con la conseguente nullità del lodo ai sensi dell' art. 829 n. 4 c.p.c., atteso che tale disposizione si applica solo al lodo rituale, e non a quello irrituale. Nè era nei poteri del Tribunale pronunciare su tali domande, come sostenuto dalla stessa appellante, atteso che con il patto compromissorio le parti avevano devoluto all' arbitro ogni controversia dipendente dai contratti associativo e di domiciliazione stipulati;
b) altrettanto infondatamente la COMES s.r.l. aveva lamentato l' omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per non aver potuto partecipare ad altre gare di appalto, atteso che anche tale pretesa era riconducibile a quelle di competenza dell' arbitro, secondo l' ampia previsione del contratto compromissorio;
2 c) parimenti prive di fondamento erano le doglianze con le quali si era censurata la mancata dichiarazione da parte del Tribunale di nullità del lodo ai sensi dell' art. 829 n. 1 c.p.c. in dipendenza della nullità del contratto associativo e si era dedotto che, non essendosi l' arbitro pronunciato sulle eccezioni di nullità di detto contratto, avrebbe dovuto su di esse pronunciare il Tribunale, nonchè le ulteriori doglianze avverso il punto della sentenza nel quale si era ritenuta la validità della transazione posta in essere con la decisione arbitrale: osservava al riguardo la Corte che detta decisione aveva definito le conseguenze degli atti negoziali stipulati e risolti, senza effetti dispositivi su beni o diritti indisponibili, e che la pretesa nullità del contratto non spiegava alcuna influenza sulla validità del patto compromissorio;
d) esclusa la rilevanza della asserita nullità del contratto sulla validità del patto compromissorio, e quindi sulla decisione arbitrale, correttamente il Tribunale aveva omesso di pronunciare sull' eccezione di nullità del contratto risolto, restando assorbita ogni questione nella decisione arbitrale;
e) altrettanto correttamente il primo giudice aveva ritenuto che le mosse alla pronuncia dell'dell' arbitro prospettassero censure inammissibilmente errori di apprezzamento o l' ingiustizia della decisione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la COMES s.r.l., in persona del legale rappresentante Franco Candelise, deducendo due motivi. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 829 n. 4 c.p.c., si deduce che l'arbitro ha pronunciato oltre i limiti del compromesso, dovendo egli limitarsi a valutare gli effetti della risoluzione del contratto associativo già decisa dalle parti, onde non era nei suoi poteri ravvisare due contratti associativi e ritenerne uno ancora efficace, senza peraltro tener conto delle spese sino a quel momento affrontate dalla COMES s.r.l., così come non aveva il potere di attribuire a quest' ultima la colpa per la risoluzione dell' altro contratto. Si aggiunge che per converso lo stesso arbitro ha omesso di pronunciare sul contratto di domiciliazione, con ulteriore violazione dell' art. 829 n. 4 c.p.c. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell' art. 1972 c.c., si sostiene che se il contratto associativo ha avuto ad oggetto una prestazione illecita, avendo previsto il conferimento ad una società di capitali di una consulenza professionale, tale nullità coinvolge anche il lodo arbitrale, costituente un atto sostanziale di transazione. Si aggiunge che detto contratto associativo doveva considerarsi nullo anche per mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie. Entrambi i motivi sono inammissibili. Ed invero le censure in essi proposte non sono in alcun modo rivolte a contestare le argomentazioni - che non risultano neppure sinteticamente richiamate nè nella parte espositiva del ricorso nè nell' illustrazione degli stessi motivi con le quali la Corte di Appello ha rigettato i corrispondenti mezzi di gravame. In particolare con il primo motivo, attraverso l' errato riferimento al vizio di violazione dell' art. 829 n.4 c.p.c. - che come già rilevato dalla Corte di Appello concerne solo l' arbitrato rituale si esprimono doglianze esclusivamente nei confronti della pronuncia dell' arbitro, della quale si denunziano profili di nullità la cui sussistenza è stata motivatamente esclusa nella sentenza impugnata, mentre con il secondo motivo si reitera la deduzione di nullità del lodo in quanto integrante una transazione nulla ed ancora una volta si ignorano totalmente le osservazioni con le quali la Corte di Appello, condividendo e sviluppando le ragioni che avevano indotto il primo giudice a ritenere la validità della definizione arbitrale delle conseguenze degli atti negoziali stipulati e risolti, ha rigettato il corrispondente mezzo di gravame. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 25 marzo 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE phoin 以 DEPOSITATA IN CANCELLENA 1 GIU 2002 IL CANLI Oggir Maria Di NuzzaMone IL CANLI Nuon Di Do uoz 109T 129,11 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia 456T 20,66 Si attesta la registrazione 11.1.2012 serie 4 al n. 1843 versate € 155,77 delle Entrate di Roma 2 il DOT. 149,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 de 30/5/2002) 806T 00 5 тот 155,77