Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4075
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Sentenza 22 marzo 2001

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Il legittimo esercizio dell'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) postula che, a fini di conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 stesso codice, il creditore si sostituisca al proprio debitore, in caso di inerzia di quest'ultimo, onde recuperare al patrimonio di questi somme o beni di cui egli risulti, a sua volta, creditore nei confronti di un terzo. Ne consegue che la richiesta di rendiconto al mandatario di una società - atto gestorio della società mandante, che questa può compiere attraverso i suoi organi rappresentativi - non può essere, in via surrogatoria, richiesta dai singoli soci in sostituzione dei detti organi rappresentativi (potendo i soci agire per il solo risarcimento danni che il comportamento omissivo degli amministratori abbia, in ipotesi, loro direttamente arrecato), difettando, nella specie, della detta azione surrogatoria tanto i presupposti oggettivi che quelli soggettivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4075
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4075
    Data del deposito : 22 marzo 2001

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