Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
Il legittimo esercizio dell'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) postula che, a fini di conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 stesso codice, il creditore si sostituisca al proprio debitore, in caso di inerzia di quest'ultimo, onde recuperare al patrimonio di questi somme o beni di cui egli risulti, a sua volta, creditore nei confronti di un terzo. Ne consegue che la richiesta di rendiconto al mandatario di una società - atto gestorio della società mandante, che questa può compiere attraverso i suoi organi rappresentativi - non può essere, in via surrogatoria, richiesta dai singoli soci in sostituzione dei detti organi rappresentativi (potendo i soci agire per il solo risarcimento danni che il comportamento omissivo degli amministratori abbia, in ipotesi, loro direttamente arrecato), difettando, nella specie, della detta azione surrogatoria tanto i presupposti oggettivi che quelli soggettivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UG VITRONE - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE UG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VELLETRI 35, presso l'avvocato MARSILIO CASALE, rappresentato e difeso dall'avvocato DIONISIO PALLESCHI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ET LE, NI LE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 11, presso avvocato LUCA PALANGE, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO MANCINI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
D'IO LI, DI MAIO UG;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3224/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Palleschi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti atti di citazione GO LL, socio della s.r.l. MATIS in liquidazione, conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Cassino: 1) RT NI, liquidatore della società, chiedendo che lo stesso fosse revocato dalla carica essendosi reso responsabile di un ingiustificato ritardo nel compimento delle operazioni liquidatorie e del mancato deposito del bilancio annuale (proc. n. 648/1981; 2) lo stesso NI e l'altro socio LI D'ZI chiedendo che il primo fosse condannato al risarcimento dei danni ad esso attore cagionati per avere omesso, prima nella qualità di amministratore e poi di liquidatore della società: a) di esigere crediti sociali, non menzionati nei bilanci;
b) di annotare il prestito erogato dalla società nei confronti del D'ZI; c) di procedere alla ripartizione degli utili;
d) di annotare merci e materie prime del libro magazzino;
e) di avere predisposto bilanci che "non rispecchiavano la situazione aziendale" (proc. 239/1982). Con citazione notificata in data 30 luglio - 1 agosto 1984 il LL conveniva altresì dinanzi al medesimo Tribunale l'NI, nella qualità di liquidatore della Matis S.r.l., e GO Di IO, chiedendo che quest'ultimo fosse condannato a rendere il conto e a procedere ai relativi rimborsi, in relazione a materiali dei quali aveva curato la vendita. La condanna veniva chiesta in via principale in favore della S.r.l. Matis, e, in subordine, a proprio favore (proc. n. 1142/1984). A questi giudizi, successivamente riuniti, veniva altresì riunito il procedimento rubricato al n. 203/1982, con il quale l'NI, in proprio, aveva chiesto la condanna del LL a pagare la somma di L. 14.856.261 a titolo di prezzo di merci vendute al convenuto. Nei giudizi si costituivano tutte le parti ad eccezione del D'ZI, che rimaneva contumace.
Con sentenza in data 27 ottobre - 5 dicembre 1995 il Tribunale dichiarava inammissibili le domande proposte dal LL nei confronti dell'NI e quella di rendiconto avanzata nei confronti del Di IO dallo stesso LL per conto della S.r.l. Matis;
condannava il LL a pagare in favore di RT NI la somma da quest'ultimo richiesta, oltre interessi nella misura legale dal 15.7.1977; ordinava la separazione degli atti in relazione alle domande proposte in proprio dall'attore nei confronti del Di IO nel procedimento rubricato al n. 1142/1984 e disponeva, con separata ordinanza, la rimessione di questa causa sul ruolo istruttorio. Nel giudizio di appello, la Corte di Roma, in parziale accoglimento, del gravame del LL, disponeva la revoca dell'NI dalla carica di liquidatore della Matis s.r.l. (per rilevate gravi inadempienze nel recupero crediti della società, ritardo nella approvazione del bilancio 1979 ed ingiustificata eccessiva protrazione della procedura di liquidazione); e confermava, nel resto, le statuizioni del tribunale.
Avverso quest'ultima sentenza depositata il 3 novembre 1998, ricorre ora il LL con due mezzi di cassazione illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso DA PE per conto di CH NI, figlio di RT nel frattempo deceduto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con le tre censure formulate (genericamente in termini di "violazione e falsa applicazione di norme di diritto" e vizi di motivazione) nei due mezzi di cui si compone l'impugnazione, il LL sostanzialmente sostiene che abbiano triplicamente errato i giudici a quibus:
a) nell'accogliere la domanda "completamente sfornita di prova" contro di lui proposta, in proprio, dal defunto NI per il pagamento di merce asseritamente fornitagli nell'esercizio di una sua attività commerciale;
b) nel negare ingresso alla domanda di rendiconto da lui proposta nei confronti del Di IO per conto della società;
c) nel ritenere nuova, e per tal profilo preclusa in appello, la sua azione individuale di responsabilità, ex art. 2935 [rectius:
2395] nei confronti della società.
2. Ogni censura è inammissibile o infondata.
2/1. Inammissibile è, infatti, la prima doglianza con la quale - in relazione alla accolta domanda di pagamento di merci proposta dal defunto NI nei confronti dell'odierno ricorrente questi si limita a prospettare una diversa, ed a lui più favorevole, lettura dei materiali istruttori ed una differente valutazione di attendibilità dei testi escussi, così in sostanza pretendendo un sindacato su apprezzamenti di fatto espressi dalla Corte territoriale nell'ambito della sua discrezionalità di giudizio e, quindi, un riesame in terza istanza della causa nel merito, che è viceversa assolutamente precluso in questa sede di legittimità. 2/2. È poi infondata la critica (solo genericamente per altro) rivolta alla decisione dei giudici a quibus sulla ritenuta inammissibilità della domanda di rendiconto proposta dal LL nei confronti del Di IO "per conto della società".
Ben vero, nella fattispecie, non esistevano ne' gli estremi soggettivi ne' quelli oggettivi per il preteso esercizio della azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.; con la quale, a fini di conservazione della garanzia patrimoniale generica, un creditore si sostituisce - come noto - al proprio debitore, in caso di sua inerzia, per recuperare al patrimonio di lui somme o beni di cui egli sia, a sua volta, creditore nei confronti del terzo.
La richiesta di rendiconto al mandatario di una società - di cui nella specie si discute - è atto, invece, gestorio della società mandante che questa può compiere attraverso i propri organi operativi, ai quali non sono legittimati a sostituirsi i singoli soci, potendo essi eventualmente solo agire per il risarcimento dei danni che il comportamento omissivo degli amministratori abbia direttamente ad essi arrecato.
Dal che appunto l'inammissibilità dell'azione surrogatoria del socio nei confronti del mandatario della società, che la Corte di merito ha correttamente quindi affermato.
2/3. Diversa, sia per il profilo soggettivo della legittimazione passiva che per quello oggettivo della causa petendi, rispetto alla riferita azione individuale del socio contro l'amministratore (per danni da quegli direttamente arrecatigli) ex art. 2392 c.c. - che il LL ha in concreto esercitato evocando in giudizio l'NI davanti al Tribunale - è però l'azione del socio contro la società (sia pur in relazione a comportamenti dell'amministratore ad essa imputabili in virtù del rapporto organico), che il medesimo LL pretendeva di introdurre in appello.
Per cui esattamente la Corte territoriale ha negato ingresso alla nuova e diversa domanda così innanzi a sè proposta. Dal che l'infondatezza anche del residuo terzo motivo del ricorso.
3. L'impugnazione del LL va pertanto integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, nei confronti della Corte costituita, che liquida in L. 126.000=, oltre a L.
4.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001