Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2004, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE OR, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 180, presso l'avv. Giuseppe Antonini, che lo difende unitamente all'avv. Luigi Verzotto, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IE IS, elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 52, presso l'avv. Beatrice De Siervo, che la difende unitamente all'avv. Diano Bastianello, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1265/01 del 8 maggio - 5 ottobre 2001 (R.G. 212/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Luigi Verzotto per il ricorrente e l'avv. Diano Bastianello per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 16 febbraio 1990 LE OR conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Padova IE IS.
Premesso di essere proprietario di un fondo rustico in Curatarolo, confinante con altro fondo già di proprietà di LE EN e che quest'ultimo, con contratto 1 marzo 1989, aveva ceduto il proprio immobile alla convenuta senza consentirgli di esercitare il diritto di prelazione di legge, l'attore chiedeva fosse dichiarato che esso concludente era sostituito, nell'acquisto in questione, alla IE, ai sensi degli artt. 8, legge n. 590 del 1965 e 7 legge n. 817 del 1971. Costituitasi in giudizio la convenuta, oltre a chiedere di essere autorizzata a chiamare in causa il proprio dante causa allo scopo di essere tenuta indenne dagli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda, resisteva alla avversa pretesa rivendicando il proprio, poziore, diritto di prelazione sul fondo in questione, sia quale fittavola dello stesso, sia perché proprietaria di un fondo confinante.
Svoltasi la istruttoria del caso, l'adito tribunale con sentenza 20 gennaio - 27 febbraio 2001 rigettava la domanda attrice, ritenendo prevalente il diritto di prelazione della convenuta, ai sensi dell'art. 7, n. 2, legge n. 817 del 1971, essendo rimasto accertato che la stessa conduceva in affitto il fondo acquistato da oltre due anni prima della vendita.
Gravata tale pronunzia dal soccombente LE, la corte di appello di Venezia, con sentenza 8 maggio - 5 ottobre 2001, rigettava il gravame, ponendo a carico dell'appellante le spese del grado. Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 20 febbraio 2002, ha proposto ricorso, con atto 19 aprile 2002, affidato a tre motivi, e illustrato da memoria, LE OR. Resiste, con controricorso, IE IS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccepisce, in limine, parte controricorrente la nullità della notifica del ricorso per Cassazione perché effettuata in luogo diverso dai domicili eletti sia in primo che in secondo grado da essa concludente.
2. La deduzione è manifestamente infondata.
A prescindere da ogni pur pertinente considerazione (la IE si è ritualmente costituita in questo grado del giudizio di legittimità, dimostrando che la notifica, giusta la prospettazione della stessa controricorrente, "nulla" e non "inesistente", ha raggiunto il proprio scopo) si osserva che a norma dell'art. 330 c.p.c. qualora - come puntualmente verificatosi nella specie -
nell'atto di notificazione della sentenza la parte non ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata la notifica della impugnazione può, alternativamente, essere eseguita "presso il procuratore costituito, o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio". Pacifico che nella specie nel giudizio svoltosi innanzi alla corte di appello di Venezia la IE era costituita a mezzo dell'avv. Bastianello, è di palmare evidenza che correttamente il ricorso per Cassazione è stato notificato alla IE presso il detto professionista nel suo studio in Padova, via Rezzonico n. 26, e non nel domicilio eletto per il giudizio di appello (tra le tantissime, in tale senso, ad esempio, Cass. 17 maggio 2002, n. 7214).
3. Premesso quanto sopra si osserva - come accennato in parte espositiva - che i giudici di appello hanno ritenuto che correttamente i giudici di primo grado avessero rigettato la domanda di riscatto agrario, proposta da LE OR, proprietario di un fondo confinante con quello acquistato dalla IE con atto 1^ marzo 1989 sulla base dei seguenti rilievi:
- tutte le deposizioni raccolte nel corso del giudizio confermano, direttamente e indirettamente, che IE IS conduceva in affitto il fondo oggetto di controversia già dall'inizio del 1987;
- anche a prescindere da quanto precede l'appellante LE OR non ha dimostrato di essere nel possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto:
particolarmente di quelli relativi al possesso della prescritta capacità lavorativa della famiglia e alla mancata alienazione nel biennio precedente, di fondi rustici di imposizione fondiaria superiore a lire mille.
4. Parte ricorrente censura la conclusione fatta propria dai giudici del merito, quanto all'esistenza di un contratto di affitto, di cui era titolare la IE già dall'inizio del 1987, con i primi due motivi con i quali denunzia, nell'ordine:
- da un lato (sotto il profilo di cui all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) "mancata applicazione dell'art. 2704 c.c." per avere attribuito data certa a un documento, e, in particolare al "presunto contratto di affitto che avrebbe visto come concedente il venditore LE EN e come affittuaria la retrattata IE IS" in assenza dei requisiti di cui al ricordato art. 2704 c.c. primo motivo;
- dall'altro "erronea applicazione dell'art. 7, comma 2, n. 2, l. n. 817 del 1971, illogicità e incongruenza della motivazione,
travisamento dei fatti emergenti dall'istruttoria, erronea applicazione del principio di unitarietà della prova", atteso che ove il giudice di secondo grado avesse letto "con più attenzione le deposizioni testimoniali" avrebbe escluso che l'insediamento della IE sul fondo oggetto di controversia fosse caratterizzato dalla non precarietà e dalla stabilità (secondo motivo).
5. Nessuno dei riferiti motivi può trovare accoglimento. 5. 1. Quanto al primo lo stesso è inammissibile posto che - come risulta dalla parte motiva della sentenza ora impugnata - questa, lungi dall'attribuire data certa al documento di cui è menzione in ricorso in assenza delle condizioni di legge (e, cioè, dei presupposti di cui all'art. 2704 c.c.), si è limitata ad affermare che "le chiare deposizioni dei testi...sulla esistenza del contratto di affitto dei fondi in oggetto tra l'appellata e EN LE all'inizio del 1987 non solo risultano confortate positivamente dalle affermazioni dei testi... ma anche non risultano contraddetta da alcuna opposta testimonianza".
Avendo ritenuto i giudici di secondo grado la esistenza di un contratto di affitto con decorrenza dall'inizio del 1987 sulla base non di un contratto scritto ma sulla scorta delle risultanze testimoniali, è palese, come anticipato, la inammissibilità della censura svolta con il primo motivo, certo che con la stessa si censurano affermazioni non presenti nella sentenza gravata. 5. 2. Parimenti inammissibile deve ritenersi, ancora, il secondo motivo nella parte in cui denunzia "erronea applicazione dell'art. 7, comma 2, n. 2 l. n. 817 del 1971".
Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per Cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998, n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997, n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, della richiamata disposizione (art. 7,comma 2, n. 2 legge n. 817 del 1971) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente -pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.. 5. 3. Sotto il profilo della "illogicità e incongruenza della motivazione" della sentenza impugnata, il ricorrente, sempre con il secondo motivo di ricorso, evidenzia che "il rapporto agrario ostativo allo ius prelationis del confinante deve essere caratterizzato dalla non precarietà (= non provvisorietà) e dalla stabilità, caratteristiche, queste, certamente mancanti nella fattispecie". "Bastava leggere - evidenzia ancora il ricorrente - con più attenzione le deposizioni testimoniali".
La censura, per un verso è inammissibile, per altro, manifestamente infondata.
5. 3. 1. Quanto al primo profilo, deve ribadirsi, in particolare, ulteriormente, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - da cui totalmente prescinde parte ora ricorrente - che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (o, come si assume nella specie di "illogicità e incongruenza della motivazione") denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (in tale senso, ad esempio, Cass. 20 novembre 2002 n. 16334 e Cass., 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass., 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass., 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (in questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). Applicando alla fattispecie i pacifici principi, di diritto, sopra richiamati, si osserva che parte ricorrente pur denunziando, nella intestazione del motivo, la nullità della sentenza impugnata per "illogicità e incongruenza della motivazione", nella parte espositiva si astiene dall'indicare quali siano le affermazioni "illogiche" o "incongruenti" non idonee a consentire di comprendere quale sia l'iter argomentativo fatto proprio dai giudici del merito. Risolvendosi la censura nella pretesa di attribuire alle risultanze istruttorie e, in particolare, alle deposizioni raccolte, un significato diverso, rispetto a quello ritenuto dai giudici del merito è palese, come anticipato, la inammissibilità della censura. 5. 3. 2. Sotto il secondo profilo, ancora (manifesta infondatezza), è esatto, il principio invocato e cioè che un rapporto di affitto, con un terzo, relativamente al fondo offerto in vendita, è preclusivo dello ius prelationis del confinante in quanto caratterizzato dalla non precarietà e della stabilità, ma lo stesso è malamente invocato con riguardo alla presente fattispecie. Il ricorrente - cui, palesemente, incombeva il relativo onere probatorio - non ha indicato, infatti, elementi di sorta, emersi dalla compiuta istruttoria, che permettevano di affermare che il rapporto di affitto con la IE fosse precario e provvisorio. Nè ancora, elementi di giudizio, utili al fine del decidere possono trarsi dalle parole estrapolate dalle deposizioni raccolte in causa e riportate in ricorso, atteso che queste non fanno alcun riferimento a un rapporto di affitto precario stipulato dalla IE ma, per la loro genericità e incompletezza, non sono in alcun modo idonee a superare gli accertamenti, in fatto, dei giudici del merito. Affermandosi, nella sentenza gravata che "le chiare deposizioni dei testi IA AG e LV UG sulla esistenza del contratto di affitto dei fondi in oggetto tra l'appellata e EN LE all'inizio del 1987 non solo risultano confortate positivamente dalle affermazioni dei testi... ma anche non risultano contraddette da alcuna opposta testimonianza" è palese che un siffatto accertamento non può ritenersi superato mediante la trascrizione di alcune parole riferite dai predetti testi AG e UG, nel corso della loro deposizione, totalmente prescindendo dal contesto in cui le parole stesse sono state pronunziate. 5. 4. Sempre in ordine alle prove testimoniali parte ricorrente, nella intestazione del motivo denunzia "travisamento dei fatti emergenti dall'istruttoria".
A prescindere dal considerare che nella parte espositiva del motivo il problema non risulta in alcun modo affrontato si evidenzia che la deduzione è inammissibile, sia perché, in violazione del precetto di cui all'art. 366, n. 4 c.p.c., trattasi di una censura assolutamente generica e priva di qualsiasi illustrazione, sia, perché, comunque, non è deducibile, quale motivo di ricorso per Cassazione, il travisamento dei fatti emergenti dalla istruttoria. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., in particolare, le sentenze pronunziate in grado di appello possono essere impugnate per revocazione qualora la sentenza stessa sia "l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa".
"Vi è questo errore - in particolare - quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa".
Pacifico quanto sopra e non controverso che la denuncia di un travisamento di fatto quando attiene non alla motivazione della sentenza impugnata, ma ad un fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo non di ricorso per Cassazione ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., importando essa un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (cfr. Cass., 27 marzo 1999, n. 2932), è palese la inammissibilità - come anticipato - della censura in esame. Nella specie, infatti, il ricorrente denunziando che i giudici del merito avrebbero posto a fondamento della propria decisione un "travisamento dei fatti emergenti dall'istruttoria", imputa a costoro l'inesatta percezione di circostanze presupposte come sicura base del loro ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, così prospettando un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e non quale motivo di ricorso per Cassazione a norma dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (tra le tantissime, Cass., 28 novembre 1998, n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998, n. 6235). 5. 5. Sempre con il secondo motivo, ultima parte, il ricorrente, dopo avere lamentato, nella intestazione "erronea applicazione del principio di unitarietà della prova", espone, nella parte motiva, che "in merito al dichiarato principio di unitarietà della prova emergente dall'art. 244 c.p.c.... il giudice dell'appello ha enunciato un principio astrattamente condivisibile (che il materiale raccolto in sede penale operi solo sul piano del libero convincimento del giudice, mentre quello acquisito nella prima fase del presente processo costituisca materiale probatorio) ma concretamente non applicabile, proprio alla stregua della approssimazione e indeterminatezza delle deposizioni raccolte dal giudice istruttore patavino...".
5. 6. La deduzione è inammissibile.
Si osserva, infatti, che parte ricorrente pur prospettando, nella intestazione del motivo, la censura sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., nella parte espositiva, si duole non della interpretazione che il giudice del merito ha dato dell'art. 244 c.p.c., ma della valutazione fatta, dal giudice a quo, delle deposizioni raccolte innanzi a se, ad avviso del ricorrente approssimative e indeterminate.
È evidente, pertanto, che il ricorrente sub specie della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ha formulato, in realtà, un vizio di motivazione della sentenza gravata (sub art. 360 n. 5 c.p.c.) quanto alla valutazione delle prove.
5. 7. La censura ora in esame - anche sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è, comunque, inammissibile. Almeno sotto due, concorrenti profili.
5. 7. 1. In primis, si osserva che in violazione dei principi sopra riportati la censura in esame tende, in violazione di quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità che non è un giudizio di merito di terzo grado, a proporre, a questa Corte, una nuova lettura, diversa da quella fatta dal giudice del merito, del materiale probatorio raccolto. 5. 7. 2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede non può non evidenziarsi la estrema genericità della deduzione. La stessa, infatti, si risolve nella affermazione, assolutamente apodittica, che le deposizioni privilegiate dai giudici del merito avrebbero il carattere della "approssimazione e indeterminatezza", senza in alcun modo illustrare le ragioni di tale proprio, soggettivo, giudizio.
6. Con il terzo motivo il ricorrente denunziando "falsa applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c. e del diritto vivente in tema di prova delle condizioni dell'azione", e con il quale - tra l'altro - si denunzia che erroneamente i giudici del merito non hanno dato ingresso a una consulenza tecnica volta a dimostrare il possesso, da parte di esso concludente, della capacità lavorativa necessaria per l'esercizio del riscatto nonché la mancata vendita, da parte sua, di fondi rustici nel biennio, censura la sentenza gravata nella parte in cui ha affermato che il LE non ha dimostrato di essere nel possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto.
7. La deduzione (manifestamente infondata, atteso, a tacere d'altro che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere invocata al fine di colmare le lacune probatorie di cui è onerata la parte) è inammissibile.
Giusta un insegnamento giurisprudenziale assolutamente pacifico che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione.
Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (In tale senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass., 19 marzo 2002, n. 3965; Cass. 24 maggio 2001, n. 7077; Cass. 12 aprile 2001, n. 5493; Cass. 18 luglio 2000, n. 9449). Pacifico quanto precede si osserva - come puntualmente riferito sopra - che i giudici del merito hanno posto, a fondamento della raggiunta conclusione, quanto alla insussistenza del diritto di prelazione e di riscatto da parte LE OR del fondo per cui è controversia, due autonome, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere il loro dictum (evidenziando, in particolare, da un lato, che il diritto di prelazione era escluso dall'insediamento sul fondo oggetto di vendita, da oltre un biennio, della IE quale affittuaria coltivatrice diretta, dall'altro, che il LE, cui incombeva il relativo onere probatorio, non aveva dimostrato di essere nel possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto in questione).
Accertata, come si è accertato sopra, in sede di rigetto dei primi due motivi di ricorso, la fondatezza della prima ratio decidendi, è palese che è inammissibile - per carenza di interesse (cfr. art. 100 c.p.c.) - il terzo motivo di ricorso, ora in esame, atteso che anche nella ipotesi dovesse ritenersi la fondatezza degli argomenti ivi svolti non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza impugnata che rimarrebbe ferma in forza della ratio ritenuta corretta.
8. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese e Euro 1000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2004