CASS
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2023, n. 11746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11746 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 07/07/2022 nel procedimento nei confronti di SC AN, nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica dello stesso Tribunale avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di SC AN, quanto al reato cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Giudice per le indagini preliminari, oltre a ritenere non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, aveva affermato in modo indistinto per più posizioni che non sussistessero le esigenze cautelari, in ragione della entità dei fatti e della loro "risalenza nel tempo". 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 11746 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 21/11/2022 Ha ritenuto il Tribunale che il Pubblico Ministero, con l'atto di appello, si fosse limitato a contestare solo il mancato riconoscimento da parte del Giudice per le indagini preliminari del quadro indiziario, senza tuttavia dedurre alcunchè quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Si sostiene che nella parte iniziale dell'atto di appello il Pubblico ministero avesse in realtà non solo richiamato integralmente il contenuto della richiesta cautelare ma anche affrontato il tema delle esigenze cautelari con riferimento alle specifiche posizioni per le quali il Giudice per le indagini preliminari non aveva riconosciuto la gravità indiziaria (si riporta un passo dell'atto). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il tema attiene alla struttura dell'appello del Pubblico Ministero che proponga appello avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari rigetti la domanda cautelare Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nell'ambito di un articolata motivazione, hanno chiarito come la «atipicità» dell'appello del p.m. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare, è costituita dal fatto che quando il tribunale è investito dell'appello del p.m. il thema decidendum non è costituito dal mero controllo dei punti devoluti dall'impugnante, ma si estende alla verifica di tutti i presupposti richiesti per l'adozione della misura cautelare. (Sez. U, n. 8 del 31/03/2004, Donelli, ampiamente in motivazione). L'eventuale accoglimento dell'impugnazione del p.m. determina, infatti, l'emissione dell'ordinanza impositiva, la quale deve contenere tutti gli elementi indicati nell'art. 292 cod. proc. pen.; in questi casi, invero, il tribunale della libertà diviene il giudice funzionalmente competente all'adozione del provvedimento restrittivo e, come tale, è vincolato al rispetto degli analitici presupposti per l'esercizio del potere cautelare. I poteri «anche nel merito» del giudice investito dell'appello del p.m. si estendono necessariamente alla verifica di tutti i presupposti che possono giustificare l'emissione della misura cautelare;
il tribunale, cioè, funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle 2 4 condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura (così le Sezioni unite). In quest'ottica, si è osservato in dottrina, solo il pubblico ministero può valutare l'opportunità e la plausibilità dell'investire un altro giudice della vicenda, sicché i motivi formulati fissano le ragioni del disaccordo con la decisione reiettiva del giudice per le indagini preliminari determinano l'area dell'originaria domanda cautelare dalla quale il tribunale della libertà non può discostarsi (In tal senso, Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022, Saracino, Rv. 283885; Sez. 6, n. 33046 del 25/01/2018, Rv. 273704) Questo spiega l'affermazione secondo cui il Pubblico ministero deve, in linea di massima, fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Peraltro, ove il Giudice per le indagini preliminari abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà contenere specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può ravvisarsi l'interesse del Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria, e deve inoltre escludersi che il Pubblico ministero abbia un interesse contrario a quello dell'indagato a vedersi riconosciuta la riparazione dell'ingiusta detenzione ex art 314 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, Machetti, Rv. 212898). Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia invece escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari. In tale contesto si è affermato che «è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, De Gasperis, Rv. 276375, e più di recente Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Acanfora, Rv 281010). 3 Tale quadro di riferimento deve essere posto in relazione al titolo di reato per cui si procede, e, in particolare, alla possibilità che si proceda per un reato per cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., rispetto alla quale devono essere concretamente valutati eventuali elementi contrari;
in tali casi, si è acutamente osservato, la contestazione del giudizio in ordine all'esclusione della gravità indiziaria di per sé comporta la sottostante reviviscenza della presunzione, ove la stessa non sia stata già concretamente superata;
il ricorso del Pubblico ministero, incentrato sulla gravità indiziaria, è cioè in qualche modo automaticamente evocativo dell'interesse all'impugnazione, essendo volto ad ottenere nel prosieguo un nuovo giudizio di merito, che muova dalla validità della presunzione, salvo che sussistano rilevanti elementi di segno contrario. 3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Dalla lettura dell'atto di appello emerge che il Pubblico Ministero aveva impugnato l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare - con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto non sussistenti, da una parte, i presupposti indiziari per l'adozione della misura in relazione al reato previsto dall'art. 74 d.P.R. cit. e, dall'altra, in modo cumulativo, le esigenze cautelari - ribadendo le ragioni esposte nella richiesta cautelare del 17.2.2021, sottolineando come permanessero le esigenze cautelari di massimo rigore (cfr. pag. 11 - 23 atto di appello). Dunque, un atto di appello con cui si chiedeva al Tribunale di disporre la misura cautelare anche per il reato di cui all'art. 74 cit., evidenziando le ragioni per cui nella specie, diversamente da quanto aveva ritenuto il Giudice per le indagini preliminari, vi fossero gravi indizi di colpevolezza per un reato rispetto al quale è prevista la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma, 3 cod. proc. pen., e perché, quanto al profilo cautelare, dovesse adotta la misura maggiormente afflittiva. Un atto di appello completo rispetto al quale non è obiettivamente chiaro perché nella specie, a parere dal Tribunale, vi sarebbe un difetto di interesse ad impugnare. 4. Ne consegue che l'ordinanza deve essere annullata;
il Tribunale, alla luce dei principi indicati e anche in ragione del titolo di reato per cui si procede, verificherà se ed in che limiti l'atto di appello del Pubblico Ministero sia fondato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 21/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica dello stesso Tribunale avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di SC AN, quanto al reato cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Giudice per le indagini preliminari, oltre a ritenere non sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, aveva affermato in modo indistinto per più posizioni che non sussistessero le esigenze cautelari, in ragione della entità dei fatti e della loro "risalenza nel tempo". 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 11746 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 21/11/2022 Ha ritenuto il Tribunale che il Pubblico Ministero, con l'atto di appello, si fosse limitato a contestare solo il mancato riconoscimento da parte del Giudice per le indagini preliminari del quadro indiziario, senza tuttavia dedurre alcunchè quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Si sostiene che nella parte iniziale dell'atto di appello il Pubblico ministero avesse in realtà non solo richiamato integralmente il contenuto della richiesta cautelare ma anche affrontato il tema delle esigenze cautelari con riferimento alle specifiche posizioni per le quali il Giudice per le indagini preliminari non aveva riconosciuto la gravità indiziaria (si riporta un passo dell'atto). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il tema attiene alla struttura dell'appello del Pubblico Ministero che proponga appello avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari rigetti la domanda cautelare Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nell'ambito di un articolata motivazione, hanno chiarito come la «atipicità» dell'appello del p.m. avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare, è costituita dal fatto che quando il tribunale è investito dell'appello del p.m. il thema decidendum non è costituito dal mero controllo dei punti devoluti dall'impugnante, ma si estende alla verifica di tutti i presupposti richiesti per l'adozione della misura cautelare. (Sez. U, n. 8 del 31/03/2004, Donelli, ampiamente in motivazione). L'eventuale accoglimento dell'impugnazione del p.m. determina, infatti, l'emissione dell'ordinanza impositiva, la quale deve contenere tutti gli elementi indicati nell'art. 292 cod. proc. pen.; in questi casi, invero, il tribunale della libertà diviene il giudice funzionalmente competente all'adozione del provvedimento restrittivo e, come tale, è vincolato al rispetto degli analitici presupposti per l'esercizio del potere cautelare. I poteri «anche nel merito» del giudice investito dell'appello del p.m. si estendono necessariamente alla verifica di tutti i presupposti che possono giustificare l'emissione della misura cautelare;
il tribunale, cioè, funge, in tal caso, non solo come organo di revisione critica del provvedimento reiettivo alla stregua dei motivi di gravame del P.M., ma anche come giudice al quale è affidato il potere-dovere di riesaminare ex novo la vicenda cautelare nella sua interezza, onde verificare la puntuale sussistenza delle 2 4 condizioni e dei presupposti di cui agli artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen. e, all'esito di siffatto scrutinio, di adottare, eventualmente, il provvedimento genetico della misura che, secondo lo schema di motivazione previsto dall'art. 292, risponda ai criteri di concretezza e attualità degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché a quelli di adeguatezza e proporzionalità della misura (così le Sezioni unite). In quest'ottica, si è osservato in dottrina, solo il pubblico ministero può valutare l'opportunità e la plausibilità dell'investire un altro giudice della vicenda, sicché i motivi formulati fissano le ragioni del disaccordo con la decisione reiettiva del giudice per le indagini preliminari determinano l'area dell'originaria domanda cautelare dalla quale il tribunale della libertà non può discostarsi (In tal senso, Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022, Saracino, Rv. 283885; Sez. 6, n. 33046 del 25/01/2018, Rv. 273704) Questo spiega l'affermazione secondo cui il Pubblico ministero deve, in linea di massima, fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Peraltro, ove il Giudice per le indagini preliminari abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà contenere specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può ravvisarsi l'interesse del Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria, e deve inoltre escludersi che il Pubblico ministero abbia un interesse contrario a quello dell'indagato a vedersi riconosciuta la riparazione dell'ingiusta detenzione ex art 314 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, Machetti, Rv. 212898). Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia invece escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari. In tale contesto si è affermato che «è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, De Gasperis, Rv. 276375, e più di recente Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Acanfora, Rv 281010). 3 Tale quadro di riferimento deve essere posto in relazione al titolo di reato per cui si procede, e, in particolare, alla possibilità che si proceda per un reato per cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., rispetto alla quale devono essere concretamente valutati eventuali elementi contrari;
in tali casi, si è acutamente osservato, la contestazione del giudizio in ordine all'esclusione della gravità indiziaria di per sé comporta la sottostante reviviscenza della presunzione, ove la stessa non sia stata già concretamente superata;
il ricorso del Pubblico ministero, incentrato sulla gravità indiziaria, è cioè in qualche modo automaticamente evocativo dell'interesse all'impugnazione, essendo volto ad ottenere nel prosieguo un nuovo giudizio di merito, che muova dalla validità della presunzione, salvo che sussistano rilevanti elementi di segno contrario. 3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Dalla lettura dell'atto di appello emerge che il Pubblico Ministero aveva impugnato l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare - con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto non sussistenti, da una parte, i presupposti indiziari per l'adozione della misura in relazione al reato previsto dall'art. 74 d.P.R. cit. e, dall'altra, in modo cumulativo, le esigenze cautelari - ribadendo le ragioni esposte nella richiesta cautelare del 17.2.2021, sottolineando come permanessero le esigenze cautelari di massimo rigore (cfr. pag. 11 - 23 atto di appello). Dunque, un atto di appello con cui si chiedeva al Tribunale di disporre la misura cautelare anche per il reato di cui all'art. 74 cit., evidenziando le ragioni per cui nella specie, diversamente da quanto aveva ritenuto il Giudice per le indagini preliminari, vi fossero gravi indizi di colpevolezza per un reato rispetto al quale è prevista la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma, 3 cod. proc. pen., e perché, quanto al profilo cautelare, dovesse adotta la misura maggiormente afflittiva. Un atto di appello completo rispetto al quale non è obiettivamente chiaro perché nella specie, a parere dal Tribunale, vi sarebbe un difetto di interesse ad impugnare. 4. Ne consegue che l'ordinanza deve essere annullata;
il Tribunale, alla luce dei principi indicati e anche in ragione del titolo di reato per cui si procede, verificherà se ed in che limiti l'atto di appello del Pubblico Ministero sia fondato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 21/11/2022.