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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 7813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7813 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/09/2022 della CORTE PPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso (requisitoria del 30/11/2022). letta la memoria del 12/01/2023, con cui la difesa del ricorrente (avv. Giuseppe BAGNATO e avv. Rosa GIORGIO) ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, allegando le dichiarazioni di astensione presentate dalle due giudici ricusate, nonché il provvedimento di rigetto del presidente del Tribunale di Vibo Valentia della dichiarazione di astensione da queste presentata. Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7813 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 27/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ES RN ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione di due giudici del collegio del Tribunale di Vibo Valentia, avanzata dal ricorrente nel corso del processo IT TT, in cui è imputato del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Al riguardo, il ricorrente premette che la ragione della ricusazione originava dal fatto di avere appreso che il Tribunale aveva disposto, senza interpellare le parti, la separazione della posizione del coimputato CO, indicato come uno dei capi e promotori dell'associazione per delinquere di stampo mafioso per cui si procede, di cui il ricorrente è accusato di far parte unitamente ad oltre trecento imputati, con ruoli e posizioni differenti. Espone che la separazione - a cui aveva fatto seguito pure la dichiarazione di astensione delle due giudici ricusate (la dott.ssa Cavasino nei confronti di due imputati e la dott.ssa Romano nei confronti di tutti gli altri) era conseguenza dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione presentata dalla difesa del coimputato CO proprio nei confronti delle suindicate componenti del collegio, ritenute incompatibili alla celebrazione del giudizio, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., sul rilievo che in un altro processo («Nemea»), avente ad oggetto l'associazione di stampo mafioso facente capo alla famiglia RI, fosse stata già valutata la posizione dell'CO che, sebbene non imputato in quel giudizio, era stato menzionato quale capo dell'omonima famiglia di 'ndrangheta a quella contrapposta. Da ciò conseguirebbe l'incompatibilità delle due giudici anche a giudicare la posizione del ricorrente, in tal senso invocandosi l'effetto estensivo della pronuncia di accoglimento della ricusazione del coimputato, versando il RN nella medesima condizione soggettiva di concorrente necessario. Tanto premesso, la difesa deduce tre motivi: 1.1. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per essere l'ordinanza impugnata corredata da motivazione del tutto incomprensibile. Si lamenta che la Corte territoriale, a fronte di una dichiarazione di inammissibilità per tardività della richiesta di ricusazione, aveva invece fatto riferimento a profili di manifesta infondatezza dell'istanza: per un verso, si era richiamato il fatto che l'istanza di ricusazione si fonderebbe su un profilo eminentemente soggettivo riferibile a diverso imputato e, per altro, che sussisterebbe una preclusione all'estensione del giudicato in materia di incompatibilità del giudice, trattandosi di profilo che, agendo su un piano diverso 2 rispetto ai singoli presupposti processuali delle singole istanze di ricusazione, non era idoneo ad incidere sul giudizio di inammissibilità delle stesse per tardività. 1.2. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 41 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello deciso con procedimento de plano in assenza dei relativi presupposti: asserita tardività della richiesta. Si ribadisce la tempestività dell'istanza sul rilievo che la precedente decisione di accoglimento della ricusazione nei confronti del coimputato CO non era nota alle parti, di cui avevano avuto contezza solo a seguito della comunicazione in udienza da parte del Tribunale. Inoltre, assumeva rilievo anche il fatto che le due giudici, su istanza degli imputati, si erano astenute e che, pertanto, i termini per la dichiarazione di ricusazione non decorrevano sino a quando il presidente del Tribunale non avesse deciso in merito. Infine, del contenuto della sentenza pregiudicante (relativa al processo «Nemea»), il ricorrente, al pari degli altri coimputati, non aveva avuto cognizione, non essendo stata allegata agli atti del processo. 1.3. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. peri., in relazione all'art. 41 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello deciso con procedimento de plano in assenza dei relativi presupposti: asserita manifesta infondatezza. Si censura la validità del ragionamento in forza del quale la Corte d'appello aveva escluso l'effetto estensivo della motivazione dell'ordinanza che aveva accolto la ricusazione fatta valere dal coimputato CO. Il riferimento ad un argomentare riferibile ad un solo soggetto non bastava a far venir meno i motivi pregiudicanti evincibili da una sentenza che aveva accertato l'esistenza di un sodalizio di cui farebbero parte anche il ricorrente e gli altri coimputati. Inoltre, assumeva rilievo che l'accoglimento della dichiarazione di ricusazione del coimputato poggiava anche sulla sovrapposizione del materiale probatorio oggetto di valutazione nei due procedimenti (tra cui, oltre le dichiarazioni degli operanti, quelle dei collaboratori di giustizia AN UE e AT EL), sulla cui rilevanza le due giudici ricusate si erano pronunciate. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato risulta che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione sulla scorta di due rilievi: il primo relativo alla tardività dell'istanza rispetto al momento in cui il ricorrente avrebbe avuto conoscenza della sentenza emessa 3 nell'ambito del processo «Nemea», le cui motivazioni risulterebbero «pregiudicanti» anche per la posizione del RN;
il secondo, per la manifesta infondatezza della censura dedotta, considerato che le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione del coimputato CO non erano spendibili per la posizione del ricorrente. 2. Ciò premesso, va anzitutto evidenziato, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, che l'istanza di ricusazione risulta tempestivamente presentata dalla difesa del ricorrente. La tardività è stata, infatti, erroneamente riferita dalla Corte di merito alla conoscenza della sentenza emessa nell'ambito del procedimento «Nemea», mentre, invece, la ricusazione si fonda e richiama le ragioni espresse nell'ordinanza con cui diversa sezione della Corte di appello ha accolto la richiesta di ricusazione presentata dal coimputato CO nei confronti delle due componenti il collegio giudicante. Ciò risulta: dal contenuto della dichiarazione di ricusazione - richiamata nel ricorso - che fa riferimento alle motivazioni dell'ordinanza del 26/07/2022 (dep. 10/08/2022) con cui, come detto, altra sezione della Corte di appello ha accolto la ricusazione presentata dal coimputato CO, le cui argomentazioni sono richiamate dalla difesa come idonee ad asseverare un'incompatibilità delle due giudici anche nei confronti del ricorrente;
dall'allegazione all'istanza di ricusazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 38 cod. proc. pen., proprio dell'ordinanza della Corte di appello relativa all'accoglimento dell'istanza di ricusazione avanzata dal coimputato CO. 3. Tuttavia, per come in premessa rilevato, per quanto la Corte di appello abbia sottolineato, quale causa di inammissibilità, il profilo della tardività della richiesta di ricusazione, nondimeno, sempre ai fini della declaratoria di inammissibilità della richiesta, nel provvedimento impugnato si è evidenziato che «non è stata allegata (..) la ragione per cui viene ritenuta l'incompatibilità del giudice ricusato». Si tratta di una lacuna argomentativa pedissequamente reiterata nel presente ricorso che risulta, pertanto, carente di un effettivo confronto col percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata, pur sinteticamente indicato. Il ricorrente, infatti, fa discendere l'effetto estensivo della pronuncia di accoglimento della ricusazione del coimputato in ragione del fatto che nel processo «Nemea» si è accertata l'esistenza di un sodalizio di stampo mafioso, reato a concorso necessario, di cui sono accusati far parte, nel presente giudizio, oltre lo stesso CO (la cui posizione è stata, nelle more, separata), anche il ricorrente e numerosi altri imputati. Si tratta, all'evidenza, di una prospettazione manifestamente infondata e contraria agli stessi principi che governano le ipotesi di incompatibilità del giudice che, operando quali deroghe al principio del giudice 4 naturale precostituito per legge, vanno praticate con massimo rigore. L'approccio che l'interprete deve prediligere è, infatti, estremamente rigoroso. Come affermato dalla Corte di legittimità, infatti, le norme che prevedono le cause di ricusazione sono eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (ex multis Sez. 5, n. 1215 del 03/12/2020, 2021, Sorato, Rv. 280131 - 02 e la giurisprudenza indicata a pag. 8 della motivazione). Di conseguenza, allorché l'incompatibilità - quale quella posta a fondamento della ricusazione - è funzionale ad evitare che la decisione sul merito possa essere condizionata dalla forza della prevenzione, occorre che dalle valutazioni di merito espresse nell'altro procedimento possa ricavarsi un'anticipazione di giudizio nei confronti dell'imputato. E tanto non può ricavarsi, come propugna il ricorrente, dall'aver affermato l'esistenza, nell'altro procedimento a carico di differenti coimputati, di un'articolazione di stampo mafioso a cui sarebbero unitariamente riferibili anche gli imputati del processo IT TT. Quando alla mera comunanza dell'imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra, non sussiste alcuna causa di incompatibilità del giudice, stante l'assenza di elementi di diretta interferenza sulla reciproca posizione dei coimputati separatamente giudicati (Sez. 5, n. 5533 dell'08/01/2019, Mazzieri, Rv. 275378 - 01). Nel caso in esame, infatti, dalla stessa prospettazione del ricorrente, si ricava la mancanza dell'identità della «res judicanda», posto che il concorso di persone nel reato, sia esso anche necessario, riposa comunque su una pluralità di condotte autonome, ciascuna delle quali destinata ad essere oggetto di separata valutazione, in quanto nel processo ritenuto pregiudicante l'esistenza del sodalizio poggia sulla compartecipazione di una pluralità di concorrenti e nel presente giudizio chiamati a rispondere di tale delitto sarebbero oltre trecento imputati. Di talché, non può neppure affermarsi che l'aver affermato l'esistenza del reato a concorso necessario automaticamente si traduca in un'anticipazione di responsabilità per il ricorrente, quale soggetto senza il quale il reato associativo verrebbe tipicamente meno. Né, poi, potrebbe ravvisarsi la dedotta incompatibilità sul rilievo che l'affermazione dell'esistenza del reato associativo in altro procedimento avrebbe di per sé una funzione pregiudicante per l'imputato in ordine alla possibilità di ottenere un proscioglimento con la formula «perché il fatto non sussiste», in quanto secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, nel caso di 5 concorso di persone nel reato, alla natura comune dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte che sono, in modo distinto, riferibili a ciascun concorrente, sicché il giudice è chiamato a svolgere autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (salve le ipotesi estreme, prese in esame dalle sentenze n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999) e ben potendo soccorrere, al fine di ostacolare l'eventuale pregiudizio all'imparzialità del giudice derivante da una sua precedente attività, il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione (v. ex multis in tema di concorso nel reato associativo, Corte cost., n. 86 del 2013; n. 186 del 1992). Di conseguenza, nessuna incompatibilità di tipo «derivato» o «a cascata», per come sostenuto dal ricorrente, può trarsi dalla mera partecipazione delle due giudici al processo «Nemea» e all'affermazione della sussistenza del sodalizio di stampo mafioso: solo dalla dimostrazione - secondo una logica «a posteriori e in concreto» - dell'esistenza del pregiudizio derivante dalla valutazione di merito espressa, allegandone i relativi elementi dimostrativi, può affermarsi l'esistenza della causa legittimante l'astensione e la ricusazione del giudice (sulla diversa sfera di operatività degli istituti dell'incompatibilità e dell'astensione-ricusazione, v. Corte cost., ord. n. 367 del 2002). Nulla di tutto ciò si rinviene nelle argomentazioni del ricorrente, il quale si è limitato al mero richiamo delle ragioni poste a fondamento per l'accoglimento della ricusazione proposta dall'CO, non avvedendosi che proprio quelle ragioni, per come chiaramente espresso dalla ordinanza della Corte di appello di cui si invoca l'estensione, militano, invece, esclusivamente a favore della posizione del coimputato, essendosi fondata l'incompatibilità proprio sul rilievo che nella sentenza «Nemea» il Tribunale - e dunque le due giudici ricusate - hanno espressamente coinvolto nelle valutazioni anche l'CO, presentandolo come capo mafia, la cui presenza sul suo territorio il gruppo contrapposto dei RI non poteva tollerare. E tale giudizio viene ancor più esplicitato laddove si fa riferimento anche al contenuto di dichiarazioni di collaboratori di giustizia - di cui si scrutina positivamente la credibilità - che additano il coimputato non solo di tale primaria veste, ma anche quale mandante di un omicidio e portatore di propositi omicidiari verso la cosca avversaria. La mera identità delle fonti di prova non basta a suggellare la prevenzione, occorrendo che la relativa valutazione si sia tradotta in una valutazione di merito, avente carattere anticipatorio, sulla responsabilità dell'imputato in ragione degli elementi di tipo individualizzante che da quella prova si sono ricavate (Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv. 270848 - 01. In motivazione, la Corte ha 6 escluso l'incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. del giudice che, nel procedimento celebrato a carico di altri coimputati, aveva già positivamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia concernenti anche l'imputato separatamente giudicato). Con la conseguenza che si presta ad analoga censura di inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza l'ulteriore profilo di doglianza sollevato dal ricorrente che individua un effetto pregiudicante per aver il giudice scrutinato nel processo «Nemea» lo stesso materiale probatorio (tra cui, oltre le dichiarazioni degli operanti, quelle dei collaboratori di giustizia AN UE e AT EL), in carenza, peraltro, della necessaria specificazione degli elementi che renderebbero il contenuto di quelle fonti probatorie pregiudizievoli per l'imputato, in conseguenza dell'apprezzamento che vi è stato. 4. La manifesta infondatezza delle ragioni poste a fondamento della dichiarazione di ricusazione consentiva alla Corte di appello di trattare e decidere la richiesta de plano. Pertanto, sotto tale profilo il motivo dedotto risulta manifestamente infondato. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/01/2023
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. STEFANO TOCCI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso (requisitoria del 30/11/2022). letta la memoria del 12/01/2023, con cui la difesa del ricorrente (avv. Giuseppe BAGNATO e avv. Rosa GIORGIO) ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, allegando le dichiarazioni di astensione presentate dalle due giudici ricusate, nonché il provvedimento di rigetto del presidente del Tribunale di Vibo Valentia della dichiarazione di astensione da queste presentata. Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7813 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 27/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. ES RN ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione di due giudici del collegio del Tribunale di Vibo Valentia, avanzata dal ricorrente nel corso del processo IT TT, in cui è imputato del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Al riguardo, il ricorrente premette che la ragione della ricusazione originava dal fatto di avere appreso che il Tribunale aveva disposto, senza interpellare le parti, la separazione della posizione del coimputato CO, indicato come uno dei capi e promotori dell'associazione per delinquere di stampo mafioso per cui si procede, di cui il ricorrente è accusato di far parte unitamente ad oltre trecento imputati, con ruoli e posizioni differenti. Espone che la separazione - a cui aveva fatto seguito pure la dichiarazione di astensione delle due giudici ricusate (la dott.ssa Cavasino nei confronti di due imputati e la dott.ssa Romano nei confronti di tutti gli altri) era conseguenza dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione presentata dalla difesa del coimputato CO proprio nei confronti delle suindicate componenti del collegio, ritenute incompatibili alla celebrazione del giudizio, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., sul rilievo che in un altro processo («Nemea»), avente ad oggetto l'associazione di stampo mafioso facente capo alla famiglia RI, fosse stata già valutata la posizione dell'CO che, sebbene non imputato in quel giudizio, era stato menzionato quale capo dell'omonima famiglia di 'ndrangheta a quella contrapposta. Da ciò conseguirebbe l'incompatibilità delle due giudici anche a giudicare la posizione del ricorrente, in tal senso invocandosi l'effetto estensivo della pronuncia di accoglimento della ricusazione del coimputato, versando il RN nella medesima condizione soggettiva di concorrente necessario. Tanto premesso, la difesa deduce tre motivi: 1.1. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per essere l'ordinanza impugnata corredata da motivazione del tutto incomprensibile. Si lamenta che la Corte territoriale, a fronte di una dichiarazione di inammissibilità per tardività della richiesta di ricusazione, aveva invece fatto riferimento a profili di manifesta infondatezza dell'istanza: per un verso, si era richiamato il fatto che l'istanza di ricusazione si fonderebbe su un profilo eminentemente soggettivo riferibile a diverso imputato e, per altro, che sussisterebbe una preclusione all'estensione del giudicato in materia di incompatibilità del giudice, trattandosi di profilo che, agendo su un piano diverso 2 rispetto ai singoli presupposti processuali delle singole istanze di ricusazione, non era idoneo ad incidere sul giudizio di inammissibilità delle stesse per tardività. 1.2. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 41 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello deciso con procedimento de plano in assenza dei relativi presupposti: asserita tardività della richiesta. Si ribadisce la tempestività dell'istanza sul rilievo che la precedente decisione di accoglimento della ricusazione nei confronti del coimputato CO non era nota alle parti, di cui avevano avuto contezza solo a seguito della comunicazione in udienza da parte del Tribunale. Inoltre, assumeva rilievo anche il fatto che le due giudici, su istanza degli imputati, si erano astenute e che, pertanto, i termini per la dichiarazione di ricusazione non decorrevano sino a quando il presidente del Tribunale non avesse deciso in merito. Infine, del contenuto della sentenza pregiudicante (relativa al processo «Nemea»), il ricorrente, al pari degli altri coimputati, non aveva avuto cognizione, non essendo stata allegata agli atti del processo. 1.3. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. peri., in relazione all'art. 41 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello deciso con procedimento de plano in assenza dei relativi presupposti: asserita manifesta infondatezza. Si censura la validità del ragionamento in forza del quale la Corte d'appello aveva escluso l'effetto estensivo della motivazione dell'ordinanza che aveva accolto la ricusazione fatta valere dal coimputato CO. Il riferimento ad un argomentare riferibile ad un solo soggetto non bastava a far venir meno i motivi pregiudicanti evincibili da una sentenza che aveva accertato l'esistenza di un sodalizio di cui farebbero parte anche il ricorrente e gli altri coimputati. Inoltre, assumeva rilievo che l'accoglimento della dichiarazione di ricusazione del coimputato poggiava anche sulla sovrapposizione del materiale probatorio oggetto di valutazione nei due procedimenti (tra cui, oltre le dichiarazioni degli operanti, quelle dei collaboratori di giustizia AN UE e AT EL), sulla cui rilevanza le due giudici ricusate si erano pronunciate. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato risulta che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione sulla scorta di due rilievi: il primo relativo alla tardività dell'istanza rispetto al momento in cui il ricorrente avrebbe avuto conoscenza della sentenza emessa 3 nell'ambito del processo «Nemea», le cui motivazioni risulterebbero «pregiudicanti» anche per la posizione del RN;
il secondo, per la manifesta infondatezza della censura dedotta, considerato che le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento dell'istanza di ricusazione del coimputato CO non erano spendibili per la posizione del ricorrente. 2. Ciò premesso, va anzitutto evidenziato, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, che l'istanza di ricusazione risulta tempestivamente presentata dalla difesa del ricorrente. La tardività è stata, infatti, erroneamente riferita dalla Corte di merito alla conoscenza della sentenza emessa nell'ambito del procedimento «Nemea», mentre, invece, la ricusazione si fonda e richiama le ragioni espresse nell'ordinanza con cui diversa sezione della Corte di appello ha accolto la richiesta di ricusazione presentata dal coimputato CO nei confronti delle due componenti il collegio giudicante. Ciò risulta: dal contenuto della dichiarazione di ricusazione - richiamata nel ricorso - che fa riferimento alle motivazioni dell'ordinanza del 26/07/2022 (dep. 10/08/2022) con cui, come detto, altra sezione della Corte di appello ha accolto la ricusazione presentata dal coimputato CO, le cui argomentazioni sono richiamate dalla difesa come idonee ad asseverare un'incompatibilità delle due giudici anche nei confronti del ricorrente;
dall'allegazione all'istanza di ricusazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 38 cod. proc. pen., proprio dell'ordinanza della Corte di appello relativa all'accoglimento dell'istanza di ricusazione avanzata dal coimputato CO. 3. Tuttavia, per come in premessa rilevato, per quanto la Corte di appello abbia sottolineato, quale causa di inammissibilità, il profilo della tardività della richiesta di ricusazione, nondimeno, sempre ai fini della declaratoria di inammissibilità della richiesta, nel provvedimento impugnato si è evidenziato che «non è stata allegata (..) la ragione per cui viene ritenuta l'incompatibilità del giudice ricusato». Si tratta di una lacuna argomentativa pedissequamente reiterata nel presente ricorso che risulta, pertanto, carente di un effettivo confronto col percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata, pur sinteticamente indicato. Il ricorrente, infatti, fa discendere l'effetto estensivo della pronuncia di accoglimento della ricusazione del coimputato in ragione del fatto che nel processo «Nemea» si è accertata l'esistenza di un sodalizio di stampo mafioso, reato a concorso necessario, di cui sono accusati far parte, nel presente giudizio, oltre lo stesso CO (la cui posizione è stata, nelle more, separata), anche il ricorrente e numerosi altri imputati. Si tratta, all'evidenza, di una prospettazione manifestamente infondata e contraria agli stessi principi che governano le ipotesi di incompatibilità del giudice che, operando quali deroghe al principio del giudice 4 naturale precostituito per legge, vanno praticate con massimo rigore. L'approccio che l'interprete deve prediligere è, infatti, estremamente rigoroso. Come affermato dalla Corte di legittimità, infatti, le norme che prevedono le cause di ricusazione sono eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (ex multis Sez. 5, n. 1215 del 03/12/2020, 2021, Sorato, Rv. 280131 - 02 e la giurisprudenza indicata a pag. 8 della motivazione). Di conseguenza, allorché l'incompatibilità - quale quella posta a fondamento della ricusazione - è funzionale ad evitare che la decisione sul merito possa essere condizionata dalla forza della prevenzione, occorre che dalle valutazioni di merito espresse nell'altro procedimento possa ricavarsi un'anticipazione di giudizio nei confronti dell'imputato. E tanto non può ricavarsi, come propugna il ricorrente, dall'aver affermato l'esistenza, nell'altro procedimento a carico di differenti coimputati, di un'articolazione di stampo mafioso a cui sarebbero unitariamente riferibili anche gli imputati del processo IT TT. Quando alla mera comunanza dell'imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra, non sussiste alcuna causa di incompatibilità del giudice, stante l'assenza di elementi di diretta interferenza sulla reciproca posizione dei coimputati separatamente giudicati (Sez. 5, n. 5533 dell'08/01/2019, Mazzieri, Rv. 275378 - 01). Nel caso in esame, infatti, dalla stessa prospettazione del ricorrente, si ricava la mancanza dell'identità della «res judicanda», posto che il concorso di persone nel reato, sia esso anche necessario, riposa comunque su una pluralità di condotte autonome, ciascuna delle quali destinata ad essere oggetto di separata valutazione, in quanto nel processo ritenuto pregiudicante l'esistenza del sodalizio poggia sulla compartecipazione di una pluralità di concorrenti e nel presente giudizio chiamati a rispondere di tale delitto sarebbero oltre trecento imputati. Di talché, non può neppure affermarsi che l'aver affermato l'esistenza del reato a concorso necessario automaticamente si traduca in un'anticipazione di responsabilità per il ricorrente, quale soggetto senza il quale il reato associativo verrebbe tipicamente meno. Né, poi, potrebbe ravvisarsi la dedotta incompatibilità sul rilievo che l'affermazione dell'esistenza del reato associativo in altro procedimento avrebbe di per sé una funzione pregiudicante per l'imputato in ordine alla possibilità di ottenere un proscioglimento con la formula «perché il fatto non sussiste», in quanto secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, nel caso di 5 concorso di persone nel reato, alla natura comune dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte che sono, in modo distinto, riferibili a ciascun concorrente, sicché il giudice è chiamato a svolgere autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (salve le ipotesi estreme, prese in esame dalle sentenze n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999) e ben potendo soccorrere, al fine di ostacolare l'eventuale pregiudizio all'imparzialità del giudice derivante da una sua precedente attività, il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione (v. ex multis in tema di concorso nel reato associativo, Corte cost., n. 86 del 2013; n. 186 del 1992). Di conseguenza, nessuna incompatibilità di tipo «derivato» o «a cascata», per come sostenuto dal ricorrente, può trarsi dalla mera partecipazione delle due giudici al processo «Nemea» e all'affermazione della sussistenza del sodalizio di stampo mafioso: solo dalla dimostrazione - secondo una logica «a posteriori e in concreto» - dell'esistenza del pregiudizio derivante dalla valutazione di merito espressa, allegandone i relativi elementi dimostrativi, può affermarsi l'esistenza della causa legittimante l'astensione e la ricusazione del giudice (sulla diversa sfera di operatività degli istituti dell'incompatibilità e dell'astensione-ricusazione, v. Corte cost., ord. n. 367 del 2002). Nulla di tutto ciò si rinviene nelle argomentazioni del ricorrente, il quale si è limitato al mero richiamo delle ragioni poste a fondamento per l'accoglimento della ricusazione proposta dall'CO, non avvedendosi che proprio quelle ragioni, per come chiaramente espresso dalla ordinanza della Corte di appello di cui si invoca l'estensione, militano, invece, esclusivamente a favore della posizione del coimputato, essendosi fondata l'incompatibilità proprio sul rilievo che nella sentenza «Nemea» il Tribunale - e dunque le due giudici ricusate - hanno espressamente coinvolto nelle valutazioni anche l'CO, presentandolo come capo mafia, la cui presenza sul suo territorio il gruppo contrapposto dei RI non poteva tollerare. E tale giudizio viene ancor più esplicitato laddove si fa riferimento anche al contenuto di dichiarazioni di collaboratori di giustizia - di cui si scrutina positivamente la credibilità - che additano il coimputato non solo di tale primaria veste, ma anche quale mandante di un omicidio e portatore di propositi omicidiari verso la cosca avversaria. La mera identità delle fonti di prova non basta a suggellare la prevenzione, occorrendo che la relativa valutazione si sia tradotta in una valutazione di merito, avente carattere anticipatorio, sulla responsabilità dell'imputato in ragione degli elementi di tipo individualizzante che da quella prova si sono ricavate (Sez. 6, n. 39367 del 15/06/2017, Suarino, Rv. 270848 - 01. In motivazione, la Corte ha 6 escluso l'incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. del giudice che, nel procedimento celebrato a carico di altri coimputati, aveva già positivamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia concernenti anche l'imputato separatamente giudicato). Con la conseguenza che si presta ad analoga censura di inammissibilità per genericità e manifesta infondatezza l'ulteriore profilo di doglianza sollevato dal ricorrente che individua un effetto pregiudicante per aver il giudice scrutinato nel processo «Nemea» lo stesso materiale probatorio (tra cui, oltre le dichiarazioni degli operanti, quelle dei collaboratori di giustizia AN UE e AT EL), in carenza, peraltro, della necessaria specificazione degli elementi che renderebbero il contenuto di quelle fonti probatorie pregiudizievoli per l'imputato, in conseguenza dell'apprezzamento che vi è stato. 4. La manifesta infondatezza delle ragioni poste a fondamento della dichiarazione di ricusazione consentiva alla Corte di appello di trattare e decidere la richiesta de plano. Pertanto, sotto tale profilo il motivo dedotto risulta manifestamente infondato. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27/01/2023