Sentenza 16 aprile 2004
Massime • 1
Integra il reato di devastazione previsto dall'art. 419 cod. pen., e non quello di danneggiamento previsto dall'art. 635 stesso codice, in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell'ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso. (Fattispecie relativa alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di numerose persone coinvolte nei disordini verificatisi in occasione della partita Avellino-Napoli del campionato di calcio 2003-2004)
Commentario • 1
- 1. G8 Genova, vi fu devastazione e saccheggio (Cass. 42130/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2004, n. 25104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25104 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 16/04/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1901
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 047147/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
nei confronti di:
1) MARZANO MARCO, N. IL 01/04/1980;
2) ABRUZZESE VINCENZO, N. IL 28/12/1980;
3) SACCO GIOVANNI, N. IL 30/09/1973;
4) VARCHETTA VITALE, N. IL 29/06/1976;
5) LO ROSARIO, N. IL 23/02/1980;
avverso ORDINANZA del 05/11/2003 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Viglietta, per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale - costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. - in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata dal RZ, dall'Abruzzese, dal Sacco, dal Varchetta e dal LI, annullava, per quanto ancora qui rileva, quella del g.i.p. del tribunale di Avellino, che il 22.10.2003 aveva loro applicato la misura della custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziati, tra l'altro, del delitto previsto dall'art. 419 c.p. Osservava il giudice del riesame che i fatti addebitati a costoro si erano verificati nello stadio avellinese, in occasione di una partita di calcio;
un numeroso gruppo di persone aveva forzato lo schieramento di polizia, al fine di entrarvi senza il biglietto e, nell'occorso, un giovane tifoso era caduto dall'alto, trovando la morte. L'episodio aveva scatenato una inconsulta reazione, gran parte del pubblico si era riversata in campo, le forze dell'ordine erano state violentemente assalite, erano stati fracassati i cartelloni pubblicitari, strappate le reti delle porte, distrutti gli idranti, rubati i palloni, danneggiate le panchine, gettati innumerevoli oggetti dagli spalti, danneggiati i servizi igienici, messi fuori uso gli altoparlanti e gli apparecchi di ripresa a circuito chiuso. Riteneva il tribunale che tale comportamento non integrasse il reato in contestazione, giacché il saccheggio o la devastazione dovevano, al di là dell'entità materiale del fatto, collegarsi con una reale minaccia per l'ordine pubblico, ponendo quindi in pericolo la vita collettiva;
nella fattispecie, il danno era grave, ma prodotto con mezzi di scarsa potenzialità offensiva e agevolmente rimediabile;
anche se le scene svoltesi nella circostanza erano state segno di violenza brutale e organizzata, esercitata con ogni mezzo a disposizione, le condotte incriminate dovevano essere ricondotte nell'alveo del danneggiamento aggravato, escludendosi la devastazione. Da qui l'annullamento della misura coercitiva per tale titolo.
Avverso detta pronuncia ricorreva per cassazione il P.M., che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine alla esclusione del delitto di devastazione.
I fatti, così come descritti dalla stessa ordinanza impugnata, integravano senza dubbio il delitto di cui all'art. 419 c.p., per l'effettiva devastazione dell'impianto, operata da un numeroso gruppo di persone organizzatesi allo scopo, con effetti gravissimi sull'ordine pubblico;
la loro collocazione nell'ambito del danneggiamento, per ragioni di carattere meramente soggettivo, era contraria alla normativa di riferimento, non tenendo conto dell'ampiezza e della peculiarità dell'assalto portato alle forze dell'ordine, costrette addirittura a lasciare il campo per trovare rifugio negli spogliatoi, in conseguenza di che i facinorosi si erano impadroniti del terreno di giuoco, provocando le distruzioni puntualmente elencate dal tribunale. Irrilevante era, allora, l'argomento relativo alla futura utilizzabilità dell'impianto, per escludere, come faceva l'ordinanza impugnata, il pericolo per l'ordine pubblico e quindi la devastazione.
Il difensore del RZ e del LI depositava tempestiva memoria, colla quale chiedeva che il ricorso del P.M. fosse dichiarato inammissibile, prospettando solo censure di fatto. Il ricorso è fondato.
È indubbio che l'accertamento e la descrizione dei fatti, spettino esclusivamente al giudice di merito, come ricorda lo stesso provvedimento impugnato;
ma è altrettanto chiaro che il sindacato sulla logicità della valutazione e sulla sua conformità ai principii di diritto, rientra nella funzione istituzionale del giudice d legittimità.
Ed allora, ferma restando la descrizione delle condotte tenute nell'occorso, pare evidente, da un lato, la illogicità delle conclusioni cui il tribunale del riesame è giunto, erroneamente individuando, dall'altro, gli elementi costitutivi del delitto previsto dall'art. 419 c.p., nella forma della devastazione. Tali condotte sono state indicate, nell'ordinanza impugnata, come aventi anzitutto origine in una ben nota forma comportamentale di certe frange di tifosi, le quali assaltano ancor prima dell'inizio della gara le forze di polizia, al fine di entrare nello stadio senza pagare;
ciò avvenne nella fattispecie e, tragicamente, i fatti vennero contrassegnati dal mortale incidente al giovane caduto. La condotta successiva di un numeroso gruppo di spettatori, già originante da un atteggiamento illecito, fu della violenza distruttiva descritta nell'ordinanza: praticamente, nulla si salvò di quanto era a portata degli energumeni che avevano invaso il campo. Non solo: immediato obiettivo della folla furono gli addetti al servizio di ordine pubblico, che lo stesso tribunale ricorda essere stati oggetto di violenza tale, da dover abbandonare il terreno di giuoco e fuggire negli spogliatoi. Allora si impone una duplice considerazione: da un lato, il concetto di devastazione non comporta la distruzione totale del bene protetto dalla norma, ove gli atti compiuti attingano tutte le strutture disponibili e raggiungibili coi mezzi a disposizione (che non sono, ovviamente, quelli di un esercito in armi); e, come nella specie, siano diretti con furia incontrollata e consapevole proprio al raggiungimento di tale fine;
dall'altro, ciò che riconduce i comportamenti come sopra descritti al paradigma dell'art. 419 c.p. è proprio la lesione dell'ordine pubblico inteso come civile e corretta convivenza, nel quadro del rispetto delle leggi e dei diritti della persona, oltre che di quelli istituzionali. E non v'è dubbio sulla erronea minimizzazione dei dati valutativi operata dai tribunale, nel sussumere i fatti alla previsione dell'art. 635 c.p., come se quelli avvenuti nell'occasione fossero stati comportamenti singoli, diretti a specifici beni materiali e non già ad un complesso patrimoniale, depauperato nella sua maggior parte e in presenza di una chiara intenzione aggressiva verso le forze dell'ordine, tale da mettere in serio e grave pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma penale.
Non a caso, nei confronti del RZ, del Sacco e del LI, giudicali coi rito abbreviato, il g.i.p. del tribunale di Avellino ha pronunciato sentenza di condanna, il 3.3.2004, per il reato di devastazione.
L'ordinanza impugnata va dunque annullata sul punto oggetto del ricorso del P.M., con rinvio al medesimo tribunale, che procederà a nuovo esame, alla luce dei principii di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2004