Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2004, n. 25104
CASS
Sentenza 16 aprile 2004

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Massime1

Integra il reato di devastazione previsto dall'art. 419 cod. pen., e non quello di danneggiamento previsto dall'art. 635 stesso codice, in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell'ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso. (Fattispecie relativa alla misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di numerose persone coinvolte nei disordini verificatisi in occasione della partita Avellino-Napoli del campionato di calcio 2003-2004)

Commentario1

  • 1G8 Genova, vi fu devastazione e saccheggio (Cass. 42130/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 luglio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2004, n. 25104
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25104
Data del deposito : 16 aprile 2004

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