Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2004, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU EN, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giorgio Scalia, n. 6, presso l'avv. Antonino Lo Duca, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI ROMA;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata in data 8 febbraio 2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DBL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 giugno 2002 EU GU, cittadina rumena, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il prefetto della locale provincia proponendo opposizione contro il decreto di espulsione notificato il 25 giugno 2002 per denunciare la mancata traduzione del provvedimento in una lingua ad essa nota. Con ordinanza in data 8 luglio 2002 il tribunale le rigettava il ricorso in base alla considerazione che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 227 del 2000), la mancata comprensione del decreto di espulsione precludeva unicamente il decorso del termine per la presentazione del ricorso ma non incideva sulla validità ed efficacia del provvedimento.
Contro l'ordinanza ricorre Cassazione EU GU con due motivi.
Non ha presentato difese il Prefetto di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12, co. 7, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e contesta la validità dell'affermazione secondo cui la presentazione dell'opposizione contro il decreto di espulsione varrebbe a sanare l'originaria illegittimità del provvedimento redatto in una lingua sconosciuta a suo destinatario.
La censura merita accoglimento in quanto il provvedimento impugnato si fonda su una errata interpretazione del dettato della Corte costituzionale la quale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma che assegna un termine di cinque giorni per la proposizione del ricorso contro il decreto di espulsione esclude che essa possa applicarsi nel caso che sia mancata la conoscenza della lingua in cui esso sia stato redatto, ed afferma che in tal caso detto temine non inizia a decorrere in quanto ciò pregiudicherebbe il diritto di azione dello straniero per far valere l'inefficacia del provvedimento di espulsione, restando affidata al giudice di merito ogni verifica in ordine alla tutela del diritto di azione in giudizio.
E il decreto di espulsione nella specie è illegittimo secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del decreto di espulsione nella lingua nazionale dello straniero o in altra lingua ad esso nota può essere derogato nella sola ipotesi in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni tecnico- organizzative che abbiano impedito tale operazione e abbiano imposto, pertanto, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla legge (inglese, francese e spagnolo): tale attestazione è condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione sia ritenuto immune da vizi di nullità, poiché la legge non specifica i casi di impossibilità, ne' indica i parametri generali a cui essa debba essere ragguagliata, e restando escluso che il giudice di merito possa sindacare le scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione (da ultimo: Cass. 14 gennaio 2003, n. 366; 11 aprile 2001, n. 5732). L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dell'esame del secondo motivo, avente natura subordinata, in quanto volto a denunciare il mancato esame delle ulteriori censure sollevate contro il decreto di espulsione.
In conclusione, perciò, il ricorso merita accoglimento con la conseguente cassazione del decreto impugnato: non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può procedersi alla pronunzia nel me rito con l'accoglimento dell'opposizione proposta da EU GU contro il decreto di espulsione e il suo conseguente annullamento. Le spese giudiziali restano compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l'ordinanza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione e dichiara l'illegittimità del decreto di espulsione notificato ad EU GU. Dispone la compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004