Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2001, n. 6946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6946 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
E N IO Z A R T S I G E R REPUBBLICA ITALIANA A P OLO LIANO6 94 676 .0 .1 D E T N E S LA CORTESUR EMA DI CASSAZIONE E Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI - R.G.N. 13735/00 Rel. Consigliere- Cron.15778 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere - Rep. Consigliere Ud.13/02/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere C.C. Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di TORINO, con ordinanza del 26/06/00, nella causa iscritta al Rg. n°3288/2000 vertente tra RI AO;
RI MA, RI OB;
й и non costituiti in questo procedimento щ udita la relazione della causa svolta nella camera di у consiglio il 13/02/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 2001 Generale Dott. Francesco MELE con le quali si chiede 267 -1- che la voglia termini Corte di Cassazione, in camera di consiglio, risolvere il conflitto di competenza nei descritti dell'art. 645 cpc. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di Pace di Torino, decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo richiesto da EL e TO OR nei confronti di OL OR per il pagamento, da parte di quest'ultimo, della quota dell'imposta assolta dai (della consum gestis, excudo state (reporta date Гофроний successione eccezione di ricorrenti per la compensazione sul rilievo che innanzi al Tribunale di Torino era pendente tra le stesse parti altra del canone dicontroversia per la determinazione locazione relativo ad uno degli immobili ereditari occupato dal OR TO e della quota di canone da costui dovuta al OR OL, pronunciò sentenza con la quale rimise la cognizione dell'intera controversia al Tribunale di Torino. Adito in riassunzione, il Tribunale di Torino, con ordinanza resa in data 28 giugno 2000, ha richiesto, d'ufficio, a questa Corte regolamento т di competenza, osservando che, attesa la sua и competenza funzionale, il giudice a quo non avrebbe в и potuto rimettergli anche la causa relativa Ч all'opposizione al decreto ingiuntivo, ma solo quella all'eccezione di compensazione. Il P.M., cui sono stati trasmessi gli atti, ha concluso per la dichiarazione di competenza del 3 Giudice di Pace di Torino. MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza in corso di pubblicazione resa a decisione del ricorso n. 662/98, questa Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace devoluta alla competenza di questi in via funzionale ed inderogabile, che non è venuta meno a seguito della nuova formulazione del dell'art. 40 cod. proc. civ., tale comma 6 ° competenza non può subire eccezioni per ragioni di connessione, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, ove l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente la propria competenza per separare le due cause, trattenendo valore, deve quella d'opposizione e rimettendo l'altra al Tribunale, salvo sospendere la prima, in attesa della definizione della seconda, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. e nel concorso dei relativi т и presupposti, senza che influisca su tale soluzione в и il disposto del novellato art. 38, comma 1°, cod. д proc. civ., che incide sui limiti temporali della rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia, senza peraltro escluderla>>. Tale insegnamento, valido per ogni ipotesi di connessione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo con altra causa vertente tra le stesse parti e devoluta alla competenza di un giudice superiore e, quindi, anche per l'ipotesi di proposizione, nel corso del giudizio di compensazione, èopposizione, di un'eccezione di applicabile al caso in esame, con la conseguenza che il Giudice di pace di Torino non avrebbe potuto rimettere l'intera controversia al Tribunale di Torino, ma solo quella relativa all'eccezione di compensazione e trattenere quella di opposizione al decreto ingiuntivo, eventualmente disponendone, in presenza dei presupposti di legge, la sospensione, in attesa della risoluzione di quella rimessa al Tribunale. Pertanto, in accoglimento dell'istanza avanzata dal Tribunale di Torino, il conflitto Va risolto dichiarando competente il Giudice di Pace di Torino, innanzi al quale vanno rimesse le parti, a conoscere della causa di opposizione al decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Torino a conoscere della causa di opposizione al decreto ingiuntivo. Così deciso in Roma, addì 13 febbraio 2001, " nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. se Paridusty Ge Couriglare extenso Napolimee IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna E DEPOSITATO IN CANCELLERIA N Roma 2 2 MAG. 2001 O I Z A IL CANCELLIERE C1 R а T S I G E R A D E T N E S E