Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12020
CASS
Sentenza 8 agosto 2002

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Qualora il conduttore, deducendo il proprio diritto alla risoluzione anticipata del rapporto, riconsegni l'immobile al locatore, il quale accetti la consegna con riserva, (nella specie: facendo mettere a verbale l'espressa riserva di mantenere ferme le domande di ripetizione di tutti i canoni non corrisposti), non è liberato ai sensi dell'art. 1216 cod. civ. dall'obbligo del pagamento dei canoni ancora non maturati, e il successivo accertamento della insussistenza del diritto di recesso comporta che il conduttore medesimo è tenuto al pagamento dei canoni fino alla scadenza del contratto.

I gravi motivi in presenza dei quali l'art. 27 ultimo comma della legge 27 luglio 1978 n. 392, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consente il recesso del conduttore dal contratto di locazione, sono costituiti da fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto che ne rendono oltremodo gravosa per il conduttore la prosecuzione. (Nella specie, la S.C. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici del merito che aveva negato il diritto di recesso, ravvisando mere soggettive esigenze nell'intenzione della conduttrice, società concessionaria di autoveicoli, titolare di altre due concessioni di vendita per altri marchi, di rilasciare l'immobile per concentrare altrove tutte le attività connesse).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12020
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12020
    Data del deposito : 8 agosto 2002

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