Sentenza 10 agosto 1993
Massime • 1
L'abuso di poteri inerenti alle funzioni, che qualifica la condotta del delitto di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale, non postula la presenza degli estremi necessari per l'integrazione del reato di abuso di ufficio, potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso, come l'usurpazione, lo sviamento, il perseguimento di una finalità diversa, l'inosservanza di leggi, regolamenti o istruzioni, ecc., indipendentemente dall'ingiustizia o meno degli scopi perseguiti dall'agente. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 615 cod. pen. poiché la perquisizione operata da un vigile urbano nei locali ove si esercitava senza licenza l'attività di parrucchiere - così facendo concorrenza a quella debitamente autorizzata, della moglie del predetto pubblico ufficiale - era intesa a conseguire uno scopo giuridicamente lecito, ossia la repressione di un'infrazione amministrativa, ma era contraria all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che pone il divieto di perseguire i luoghi di privata dimora).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/08/1993, n. 5088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5088 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1993 |
Testo completo
AL MASSIMARIO
MASS. 88 8 8 0 5 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
10.3.1993 IN NOME DEL POPÓŁO ITALIANO ** del
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE SENTENZA
N. 447 Composta dagli Ill.mi Siggi:
Raffaele Presidente Dott. Bertou
1. Dott. Orchidiacono Vicenzo Consigliere REGISTRO GENERALE N. 1744/93.лвин/93 « Marvulli LA 2.
Guido Tetti 3.
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D'Weso Погами 4. »
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DA NT nato il
3-9-1939
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano
del 13.11.1992
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Dott. G. D'Urso
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Bruno Frangin che ha concluso per Яrugetto del ricorso
Udit oildifensore avr. Francesco Falvo D'Weso
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Svolgimento del processo
A seguito di denuncia-querela, proposta da GI CO e
EL LI, procedevasi nei confronti del
DA, vigile urbano di Mesero, per i reati di ingiuria,
minaccia, violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale ed interesse privato in atti titolo crimino50 atteneva alla d'ufficio. Quest'ultimo al AT, consistita nell'essersi condotta ascritta presentato nell'abitazione della CO, assumendo di dover perquisire la casa ed interrogare la figlia EL (che era accusata- a suo dire- di svolgere, in casa, senza la
1'attività di parruchiera), nel perquisire-inlicenza,
effetti- i vari ambienti dell'abitazione ' controllando oggetti e documenti, nell'invitare la LI a confessare 1'illegittima attività, svolta a fine di lucro,prendendo-in tutto ciò- un interesse privato, venendo ad esserne favorita la moglie del AT, la quale,
svolgendo , epperò com la regolare licenza amministrativa,
la stessa attività di lavoro della LI, poteva subire la concorrenza attuata da quest'ultima. Quanto al delitto, di cui all'art.615 c.p., si ascriveva al AT di essersi,
nella qualità suddetta ed abusando dei poteri inerenti alla
sua funzione, intrattenuto nell'abitazione della denunciante, sostenendo, contrariamente al vero, di dovervi d'ufficio. Di quest'ultimo reato, il svolgere atti
giudicabile era ritenuto colpevole dalla sentenza di primo grado, mentre veniva prosciolto dagli altri reati, perchè il fatto non è piu' previsto dalla legge come reato, quanto a quello di cui all'abrogato art. 324 c. p., , quanto alle ingiurie ed alle minacce, trattandosi di reati amnistiati.
imputato nonchè del In esito ad impugnazione dello stesso giudice d' appello con la sentenza in oggetto- P.M. il
-
confermava quella di primo grado. Il ricorrente sottopone un solo mezzo di annullamento, articolatamente argomentato.
motivi della decisione
Le proposizioni avversanti, versate nel ricorso, sfrondate
. a questo punto superflui, dai riferimenti effettuali che secondo ilpossono sintetizzarsi, nel dire
ricorrente- la sentenza della Corte di appello si sarebbe limitata a ribadire quanto statuito * dal Tribunale, senza accorgersi della evidente illogicità dei risultati raggiunti da quest'ultimo,giacchè, assolvendosi l'imputato dal delitto di cui all'art. 324, non poteva logicamente ritenersi sussistente l'abuso ex art. 615. Aveva inequivocamente dato atto-invero-il tribunale che il DA intendeva conseguire un vantaggio giuridicamente lecito, ossia la ا م
amministrativa,, attribuita repressione dell'infrazione alla LI il danno alla quale cagionato non poteva- '
peraltro-reputarsi ingiusto, non avendo ella alcun diritto
di svolgere quel lavoro, in quanto priva della necessaria licenza. Di qui la palese esattezza dell'opinione di quel giudice di non poter ricondurre la fattispecie nell'ambito incriminatorio delineato dalla nuova formulazione (art.13
323 c. p., ivi pretendendosi L.86-1990) dell'art.
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l'ingiustizia del vantaggio, prefissosi dall'agente, ovvero l'ingiustizia del danno, ad altri provocato. Ma si sarebbe dovuto ritenere strettamente consequenziale il proscioglimento dall'ipotesi di violazione di domicilio,
"non essendo ... stato commesso nessun abuso giuridicamente rilevante, stante la assenza dell'ingiustizia del danno o
del vantaggio.. condividersi l'avviso del " Nè poteva giudice di appello pel quale il DA era incorso in
abuso, col della querelante altrattenersi nell'abitazione fine di svolgere una perquisizione поп autorizzata, in qunato-anzitutto- non era provato che il vigile avesse
svolto una perquisizione ed- in secondo luogo- quest'ultima era stata ritenuta legittima nella sentenza del Pretore di
Abbiategrasso del 14-4-1986, con cui era stato respinto il ricorso proposto dalla LI contro l'ordinanza 6
-ingiunzione alla stessa intimata dal Sindaco di Mesero in data 4-12-1985. Ed anche a non ritenere vincolante per il giudice penale un giudicato in tal senso, rimaneva indubbio-
secondo il ricorrente che si sarebbe dovuto a lui comunque accreditare la legittima supposizione di agire conformemente al dettato normativo, traendosi da ciò ragione per mandarlo assolto, versandosi in ipotesi di scusabile ignoranza della legge. Prestavasi-peraltro-1'impugnata sentenza alla falsa applicazione denuncia del vizio di erronea e dell'art.615 C.P., поп avendo quel giudice accolto la
udienza volta all'applicazione richiesta del p.m. di 1
analogica del capoverso della norma or citata, essendosi trattato d'una mera inosservanza delle formalità prescritte dalla legge.Ed ulteriori titoli per l'assoluzione del
giudicabile sarebbero potuti individuarsi 0 nel disposto
59, essendo- da undell'art.51 c.p. o in quello dell'art.
attribuendo la legge 24.11.1981 n.ro 689 lato-palese che
- alla p.g. il potere di procedere ad ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora -il DA, quale vigile urbano, aveva pensato di avere il dovere di
intervenire e di procedere all'ispezione, mentre d'altro
lato sarebbe potuto valutarsi come errore sul fatto quello del incidente sul vaglio della situazione che -a giudizio de 2 detto agente rendeva xx xspeziona legittima. 7
Netto agente rendeva l'ispezione legittima.
Il contesto argomentativo dell'impugnata sentenza l a fa sottrarre all'esposta critica, rendendo
- al contempo impraticabili, nella presente sede di cassazione, i percorsi ricorrente fonda le viste ermeneutici, sui quali il aspettative liberatorie. Ed - invero - mentre ogni incursione del giudicabile sulle rilevanze effettuali è
inammissibile, ostandovi la ricostruzione attuata nella sede del merito, che intangibile, nel presente giudizio,
rivelansi del tutto corrette le osservazioni che la Corte
territoriale ascrive a ragioni di diritto e cioè che:
- la perquisizione era stata effettuata in contrasto col
disposto dell'art. 13 Legge 689/81, che, per l'accertamento di illeciti amministrativi, pone il divieto di perquisire i luoghi di privata dimora, che tali rimangono e поп
subiscono strane metamorfosi a seguito dello svolgimento all'interno di essi di attività vietate dalla legge ed
integranti infrazioni amministrative>
esattamente aveva il Tribunale ravvisato l'ipotesi di cui
-
al primo comma dell'art.615,poichè il comportamento del DA consistette nel trattenersi- "invito domino"-
nella casa della LI.
Al riguardo-invero- è appena il caso di osservare come оо
nessuna antinomia possa ravvisarsi nella senten za di primo grado, data dall'assoluzione, con la formula già vista, dal delitto di interesse privato e dalla contestuale condanna pel reato ex art.615 c.p., essendosi correttamente fondata quest'ultima sul vaglio del comportamento, nell'occasione mantenuto dal DA, e dal Tribunale ritenuto senz'altro a b us i v ° nelle sue modalità>. E tal valutazione reputata saldo fattore sul qualecorrettamente è stata potesse imperniarsi la declaratoria della reità, essendo innegabile che la locuzione inserta nel testo della norma in abusando dei poteri" evoca qualsiasi situazione che esame comporti abuso di potere, posto in essere dal pubblico ufficiale, quali i casi di usurpazione, sviamento,
perseguimento d'una finalità diversa, inosservanza di leggi,
regolamenti o istruzioni, etc., senza-peraltro-richiedere che l'abuso, causalmente coordinato alla violazione domiciliare, sia ammantato da tutti gli estremi necessari per la compiuta integrazione del INBBD paradigma criminoso, intitolato all'abuso di ufficio
No (cnf. l'art.323 c.p., anch'esso novellato dalla Legge
fattore datodel 1990 con 1 'inserzione del 86 1
dall'ingiustizia del vantaggio o del danno, rientranti nelle finalità della condotta dell'agente). Ne deriva come ai fini 7
5
dell'accertamento del reato descritto dall'art. 615 e della condotta occorrente per lay sua integrazione,l'indagine sulla esistenza dell'abuso dei poteri, da parte del pubblico ufficiale, non richieda l'accertamento del fattore suddetto bastando quello dell'abusiva condotta dell'agente, tale qualificabile per la ricorrenza di taluna sopra indicate.E tra delle varie ragioni di abuse
-
esse,ricorreva-senza dubbio- nel caso, quanto meno, la
violazione del sopra visto disposto di legge, in tema di
perquisizioni per 1'accertamento di infrazioni amministrative ,ond'è che non poteva evitarsi l'accertamento del reato, indipendentemente dall'ingiustizia 0 по degli scopi, qualificanti la condotta realizzata dall'agente.Quanto all'esattezza della individuazione della norma incriminatrice,pertinente al caso, rilevasi- anche qui-
1 'infondatezza del contrario assunto del ricorrente, essendo perpetrazione d'un indubitabile-come visto-la e abuso conseguendone l'impedimento ad assimilare la situazione venuta ad essere a quella caratterizzata da mera inosservanza di formalità legali,che connota l'ipotesi prevista nel secondo comma dell'art.615.
Non merita-dunque-il proposto dissenso la motivazione del giudice di appello, che convalidò quella del Tribunale, sulla ло
ribadita illegittimità della base della perquisizione, compiuta dal DA;
nè è ammissibile che quest'ultimo persista nel contestare, in questa sede,l'esistenza della prova della perquisizione mentre le ulteriori prospettazioni del ricorrente, circa possibili sulla conoscenza della legge ovveroerrori, incidenti di condotta, rimangono del fatto e determinanti l'incriminata pari inammissibili, nella presente sede, in esse innervandosi un contesto propositivo effettuale che neppur risulta sottomesso al giudice del merito, sicchè nessuno dei giudizio di parametri di legittimità, vigenti nel
portare alla cassazione, può fungere da idoneo veicolo per assolutorie, cognizione di questo giudice le aspettative che su quelle prospettazioni-il ricorrente ha inteso basare.
Il ricorso merita, dunque, di essere respinto.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE ALLE
SPESE DEL PROCEDIMENTO ED AL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE CINQUECENTO-
DEPOSITATA IN CANCELLERIA MILA ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
ROMA 10 MARZO 1993 addì 1 9 MAG. 1993
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Il cons.relatore IL PRESIDENTE Carma Pan se
IL COLLABORATORE CANC
Carmela Lanzuige rouzuise
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