Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7900 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPRE 7900/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RICORSO PER CASSAZ. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MOTIVI Presidente R.G.N. 8750/99 PONTORIERI Dott. Franco Dott. Ugo Consigliere Cron. 18219 RIGGIO Consigliere Rep. 2888 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere Ud.20/04/01 CIOFFI Dott. Carlo Dott. Umberto GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio™ dal Sig. IL SOLE 24 ORE AZ LL, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L. 3000 12 GIU 2001 VIA A BAFILE 2, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE SIRGIOVANNI G., difeso dall'avvocato COLELLA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
IL LA, IL IN, IL TU, DE LI VI nella qualità di erede di IL RE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, difesi dall'avvocato FANTIN BRUNO presso SANDULLI M., 2121 giusta delega in atti;
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- controricorrenti -
-1- avverso la sentenza n. 472/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 03/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 ・ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto da LI ZZ contro quella del Tribu- nale di Avellino, che aveva dichiarato risolto, per suo inadempimento, il contratto preliminare con il quale aveva promesso di vendere a LO BA IL un locale a piano terra, e di cedergli la licenza per la vendita di tabacchi di sua moglie;
e conseguentemente lo aveva condannato a restituire l'acconto di dieci milioni che aveva riscosso. La Corte napoletana ha in particolare affermato che il contratto definitivo non venne stipulato alla scadenza prevista, perché l'immobile presentava difformità urbanistiche che impedivano la formazione del previ- sto atto pubblico di trasferimento, e perché la moglie di LI ZZ non era stata presente, nel giorno e nel luogo convenuti, per procedere a tale stipulazione. LI ZZ ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo. LO BaIL è deceduto nelle more. I suoi eredi, indicati in epigrafe, hanno resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I controricorrenti hanno preliminarmente eccepito l'inammissi- bilità del ricorso, perché notificato al procuratore del loro dante causa dopo la morte di quest'ultimo, successiva alla pubblicazione della sentenza, e della quale il ricorrente era stato ritualmente informato, avendo essi provve- duto a notificargli due atti di precetto, in esecuzione della sentenza stessa. " puz L'eccezione & fondata/, perché in caso di morte della parte co- stituita a mezzo di procuratore, verificatasi durante il giudizio d'appello e non dichiarata dal procuratore stesso, la conoscenza legale del decesso e dell'esistenza, nonché dell'identità, degli eredi, impone l'onere di notificare il ricorso per cassazione agli eredi stessi e non alla parte deceduta (vedi in particolare le sentenze di questa Corte, sez. I, 9 agosto 1997 n. 7441, e sez. III, 30 ottobre 1998 n. 10894), mon· pui, tuttavia, nel caso, essere crccolte - VE, FU non può essere dichiarata la nullità della notificazione del ricorso, e la conseguente inammissibilità di quest'ultimo, perché l'atto ha raggiunto comunque lo scopo: gli eredi di LO BA si sono infatti tempestivamente costituiti ed hanno compiutamente svolto le loro tesi difen- sive (art. 156 cod. proc. civ.). Con l'unico motivo del suo ricorso LI ZZ nega di es- sere stato inadempiente;
nega in particolare che le "difformità urbanistiche" dell'immobile (che afferma essere "spuntate nei lampi intellettivi di un no- taio") fossero di ostacolo alla stipulazione dell'atto pubblico, e nega che l'assenza di sua moglie all'incontro all'uopo fissato non consentisse la vol- tura della sua licenza per la vendita dei tabacchi. Le affermazioni del ricorrente sono apodittiche e prive di validi riscontri;
si risolvono comunque in una ricostruzione dei fatti di causa diver- sa da quella effettuata dal giudice del merito, e della quale quest'ultimo ha dato adeguato conto nella motivazione nella sua sentenza, che appare im- mune da errori logici o giuridici, peraltro non specificamente denunziati. Le spese seguono la soccombenza. 2
PER QUESTI MOTIVI
rolate in line 125800 La Corte rigetta il ricorso, e condanna LI ZZ a rifon- dere our cont werend le spese dr questo grudergro exqurdate oltre line 4.000.000 per buorario. Roma, 20 apIL 2001 Il presidente (Franco PontorferiPortorferi) L'estensore Cioffi) IL CANCELLIERE C1 -Paolo Talarico Palezco DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 GIU 2001 IL CAN GELLIERE C Loletico 109T 250.000 456T 40000 TOT.290000 30,000 806T 77 79, AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 SET. 2004 1 Registrato in data 1965.57ersate 1.7.9.77 al n. COUTO CENTOSEITANYANQUE /77 Digents Area Servid (Dossa Au zia D IPPO) Responsabile Crudziad 3 1 3