Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8702
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Sentenza 26 giugno 2001

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Il possesso della laurea in psicologia da almeno due anni dà titolo, di per sè, all'ammissione alla sessione speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, dovendosi, in proposito, intendere che l'ulteriore requisito dello svolgimento per almeno due anni di attività inerente alla professione di psicologo sia riferito a coloro che sono in possesso degli altri titoli di studio indicati dalla stessa norma. (Cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen. 5 luglio 1999 n. 18)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8702
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8702
    Data del deposito : 26 giugno 2001

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