Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
Il possesso della laurea in psicologia da almeno due anni dà titolo, di per sè, all'ammissione alla sessione speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, dovendosi, in proposito, intendere che l'ulteriore requisito dello svolgimento per almeno due anni di attività inerente alla professione di psicologo sia riferito a coloro che sono in possesso degli altri titoli di studio indicati dalla stessa norma. (Cfr. Cons. di Stato, Ad. Plen. 5 luglio 1999 n. 18)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 8702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8702 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RB SO, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Scalia 39, presso l'avv. Elvira Matarozzi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Cesare Crosta, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato in Roma. via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste n. 381 del 10.03/22.06.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/01 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito l'avv. Tripepi, con delega, per la ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza 10.01/22.06.99 la Corte d'appello di Trieste rigettava il gravame proposto da RB RS avverso la sentenza con cui il locale tribunale, confermando la decisione della commissione esaminatrice presso il Ministero di Grazia e Giustizia, le aveva negato la ammissione alla sessione speciale di esami di Stato finalizzati alla abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, prevista e regolata dall'art. 33 della l.s. 18.02.89 n. 56, ritenendo, come già il giudice di primo grado, che la lett. b del richiamato art 33 prevedesse, per l'ammissione, un duplice requisito: la laurea in psicologia da almeno due anni e la svolgimento, per almeno due anni, di attività costituente oggetto della professione di psicologo. La Corte territoriale, nel rigettare l'appello, condannava la dottoressa alle spese processuali. Contro tale sentenza, notificata il 27.09.99, ha proposto ricorso per cassazione l'RS avanzando, con atto notificato il 25.11.99, un unico motivo di censura.
Resiste, con controricorso, il Ministero di Grazia e Giustizia. Motivi della decisione
1. - Nel dettare l'ordinamento della professione di psicologo, la l.s. 18.02.89 n. 56 ha previsto una fase transitoria volta a consentire l'iscrizione all'albo a soggetti che presentassero specifici requisiti;
in particolare e per quanto interessa in questa sede, l'art. 33 lett. b) della legge prevede l'ammissione ad una sessione speciale di esame di Stato per titoli di "b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;
"
2. - La sentenza impugnata ha ritenuto che la richiamata norma si articoli in un presupposto soggettivo - rappresentato dalla appartenenza ad una delle tre categorie ivi considerate - ed in un presupposto oggettivo - costituito dal documentato svolgimento almeno biennale di attività che forma oggetto della professione di psicologo -. Dopo l'individuazione delle tre categorie - tutte e tre connotate da un godimento almeno biennale del relativo status l'apposizione di una virgola, seguita dalla congiunzione "e" non può che denotare un ulteriore requisito comune a tutte e tre le categorie. Il biennio di attività, ove richiesto per solo due delle tre categorie, comporterebbe una evidente sperequazione mentre il criterio sistematico, sia dell'art. 32 che dell'art. 33, da individuare nell'ordine decrescente di importanza dei requisiti, risulterebbe alterato perché "si finirebbe con il situare nel gruppo b dell'art. 33 una categoria fornita dei requisiti meno importanti di quella prevista nel successivo gruppo C.
La ricorrente sostiene, invece, che le categorie elencate dalla lett. b dell'art. 33, sopra richiamata, sono sintatticamente separate dalla particella "ovvero" di valore indubbiamente disgiuntivo e che, ove fosse richiesto il requisito dell'attività biennale, sarebbe stato sufficiente riferirsi ai laureati in psicologia anziché ai laureati in psicologia da almeno due anni. Sostiene altresì che la sentenza impugnata si è arrestata alla questione di diritto, senza esaminare la documentazione in atti dalla quale, a suo giudizio, emergeva comunque il suo possesso di tutti i requisiti richiesti. Rileva la Avvocatura resistente che anche tra le altre due categorie indicate dalla lett. b è posta la particella disgiuntiva "o": ne conseguirebbe, secondo la tesi della ricorrente, che il requisito dell'attività biennale dovrebbe valere solo per la terza categoria, ma si tratterebbe di interpretazione meno lineare e del tutto illogica, perché i laureati in psicologia godrebbero, in via transitoria, di un trattamento più favorevole di quello ottenibile dagli stessi laureati quando la normativa andrà a regime (art. 2 l.s. 56/89 in relaz. ai dd.mm. 239 e 240 del 13.02.92). Inoltre, la ratio sottesa all'art. 32 della l.s. 56/89 è quella di consentire l'iscrizione senza esame solo a coloro che hanno dimostrato sul campo di possedere sufficienti requisiti professionali ed identica ratio ispira l'art. 33. Ove si escludesse il biennio di attività per i laureati in psicologia, si priverebbe la Commissione dell'oggetto stesso del suo giudizio.
3. - Sulla questione non risultano precedenti editi della Cassazione;
si è invece espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (05.07.99 n. 18) che, dopo aver affermato - in consapevole contrasto con le S.U. 5890/97 - la propria giurisdizione, ricorda che l'art. 33 lett. b) è stato ripetutamente interpretato dalla quarta sezione del C.d.S. nel senso che il possesso della laurea in psicologia da almeno due anni è titolo sufficiente per l'ammissione alla sessione speciale, mentre l'ulteriore requisito dell'attività riguarda solo coloro che sono in possesso degli altri titoli di studio indicati dalla stessa norma. Tale interpretazione - confortata, sul piano letterale dall'uso della congiunzione "ovvero" e, sul piano logico, dalla superfluità del requisito di due anni di anzianità dalla laurea - si giustifica con la maggior preparazione specifica garantita dalla durata e dalle materie di insegnamento proprie del corso di laurea in psicologia a fronte di quella che i corsi di specializzazione, perfezionamento o qualificazione può assicurare ai laureati in qualsiasi altra disciplina. Se è condizione normale che l'esame di abilitazione professionale sia subordinato allo svolgimento di un tirocinio pratico, il carattere transitorio della previsione e la discrezionalità del legislatore costituiscono ragioni di deroga sufficienti ad escludere profili di incostituzionalità.
4. - Venendo, dopo questi richiami, all'esame diretto del motivo d'impugnazione, si deve concludere per l'accoglimento. Sorvolando sull'analisi letterale (valore disgiuntivo od aggiuntivo delle congiunzioni impiegate, uso coerente od anomalo della virgola) o su di una opinabile graduatoria di importanza delle categorie ammesse, sembra risolutiva la considerazione dell'incoerenza sistematica che deriverebbe se, al requisito della laurea in psicologia da almeno due anni, si dovesse aggiungere quello di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo. Si tratta, in effetti, di tre requisiti:
laurea in psicologia, anzianità di laurea, biennio di attività dopo la laurea. Poiché è chiaro che il laureato non può svolgere una attività biennale senza maturare anche una anzianità di laurea corrispondente, il secondo dei tre requisiti indicati sarebbe, nella migliore ipotesi, pleonastico e, nella peggiore - laurea ed inizio dell'attività non simultanei - ingannevole. Sulla base, qui chiara, della norma in esame, rileva infatti solo l'attività svolta come laureato e non quella, eventualmente, esperita prelaurea, come studente: sul punto le parti implicitamente concordano. Sono suggestivi, ma non determinanti i contrari rilievi, che attengono all'oggetto del giudizio della Commissione ed all'esigenza di un tirocinio preabilitazione. L'esame dei titoli che la Commissione deve esperire si concreta nel controllo dell'esistenza, validità e pertinenza dei titoli prodotti e, non involgendo profili di discrezionalità tecnica, non giustifica l'assunto che, se il controllo dovesse limitarsi ai soli requisiti della laurea e dell'anzianità di laurea non avrebbe oggetto;
il carattere di norma transitoria, destinata ad esaurirsi in sede di prima applicazione della legge professionale, che è proprio del richiamato art. 33 l.s. 56/89 impedisce il raffronto con la disciplina normale dell'abilitazione professionale: si tratta, infatti, di situazioni non omogenee.
L'accoglimento del ricorso comporta il rinvio della causa ad altra sezione della Corte territoriale che oltre a riscontrare la concreta sussistenza dei requisiti richiesti - provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001