Sentenza 22 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula A 02 7 62/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 22939/2000 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.6294 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Udienza 4 dicembre 2002 Prof, Bruno BALLETTI Cons, relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ج ا ر آ ج MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; 5115
- ricorrente -
contro
TI FO, DO AT e DO TA (nella loro qualità di eredi di DO ED), [non costituiti];
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di IA-Sezione Lavoro n. 3638/2000 del 14 luglio 2000 (resa nel giudizio di appetto avente il n. dir.g. 2211/99), notificata in data 13 settembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di IA TT ا ع ل ج OM conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. Nelle more del giudizio decedeva la ricorrente, per cui si costituivano in giudizio i suoi eredi che insistevano nell'accoglimento del ricorso proposto dalla loro dante causa. 2 L'adito Giudice del Lavoro espletata consulenza tecnica - accoglieva la domanda parzialmente in quanto limitava la decorrenza del riconosciuto diritto all'indennità di accompagnamento alla data del 1° settembre 1995 e non alla data del 12 aprile 1994 di proposizione della domanda amministrativa]. A seguito di impugnativa della parte parzialmente soccombente e ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di IA (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) accoglieva l'appello e, per l'effetto, riformava la sentenza pretorile sul punto della decorrenza del riconosciuto diritto. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso affidato a sei motivi. Gli intimati "eredi di OM TT" resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE गी I - Con i primi due motivi di ricorso il Ministro ricorrente denunziando "violazione dell'art. I della legge n. 18/1980" (primo motivo) e “vizi di motivazione" (secondo motivo) - evidenzia come il Tribunale di IA abbia motivato solo in apparenza dichiarando di recepire le conclusioni del c.l.u. di secondo grado... [per cui il vizio di omessa motivazione appare ancora più rimarchevole laddove si consideri che l'opera prestala dal c.t.u. è equiparabile a quella prostata 3 da un ausiliare del giudice il quale, in piena autonomia di giudizio, può trarre dall'attività svolta dal consulente solo utili elementi ai fini del decidere>>>> Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso il ricorrente denunziando "violazione dell'art. 1 della legge n. 18/80 nonchè dell'art. 6 del d. lgs. n. 509/88” (terzo motivo) e “vizi di motivazione" (quarto motivo) - addebita al Tribunale di IA di essersi limitato in punto di accertamento circa la sussistenza del requisito sanitario, ad un mero richiamo alla consulenza tecnica di ufficio di secondo grado>> ed evidenzia, a conferma della censura proposta, che ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento non è sufficiente il mero richiamo alla "gravità" del quadro patologico non essendo richiesta valutazione tabellare alcuna, ma, all'opposto, rilevan- do la sussistenza di un danno funzionale costituito da situazione di im- ن چ ا ن چ possibilità nella deambulazione o nel compimento di atti elementari>>. Con il quinto ed il sesto motivo (proposti in via subordinata) il Ministero ricorrente - denunziando "violazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 698/1994 nonché dell'art. 3 della legge n. 18/1980" (quinto motivo) © "vizi di molivazione" (sesto motivo) rileva come costituisca principio generale in materia di invalidità civile quello per il quale la decorrenza del beneficio economico non coincida con la data di insorgenza del requisito sanitario... [per cui], nella fattispecie, avendo 4 il Tribunale individuato la data del 12 aprile 1994 per la decorrenza del requisito sanitario, la conseguente statuizione di condanna al pagamento del beneficio economico non avrebbe potuto che decorrere dalla data del 1° maggio 1994 (e non già dalla stessa data del 12 aprile 1994 in cui era stato accertato in requisito sanitario come erroneamente affermato dal Tribunale ->>>>>>. II -. I primi quattro motivi di ricorso - esaminabili congiuntamente in quanto instrinsecamente connessi - si appalesano infondati. Infatti, il Tribunale di IA - nell'applicazione rigorosa della -normativa in materia si è riportato, per l'accertamento medico-legale della fattispecie, alla valutazione e conclusioni del consulente tecnico di ufficio per cui a conferma dell'infondatezza delle censure - contenute nel ricorso in esame - vale riportarsi al principio (affermato costantemente da questa Corte) secondo il quale, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, in quanto è sufficiente come è avvenuto nella specie - la ragionata accettazione dei risultati della consulenza per ritenere implicitamente disattese, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le contrarie argomentazioni delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3519/2001). 5 In ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censure formulate dall'odierno ricorrente, si rimarca che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminarc e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento c, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllame l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesso, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di IA, con chiara e completa motivazione in relazione alle risultanze processuali, è correttamente pervenuto alla decisione a mente della quale le infermità accertate configurano un quadro di inabilità del 100/100 con diritto all'indennità di accompagnamento in quanto la OM 6 versava nella necessità di essere costantemente assistita non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita>>. Pertanto, non esiste un'errata applicazione della legge n. 18/1980 -come erroneamente assunto dal ministero ricorrente in quanto la totale inabilità riscontrata nella OM comportava "l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” e, quindi, detenninava la concessione di un'indennità di accompagnamento giusta quanto sancito, appunto, dall'art. 1 della legge n. 18/1980 cit. Parimenti erronea appare la censura concernente pretesi vizi di motivazione atteso che, nella specie, il Tribunale di IA ha у riassunto nella sua sentenza il giudizio espresso nelle consulenza д tecnica di ufficio, recependone il contenuto e aderendo alle conclusioni ivi espresse, per cui può ravvisarsi l'esistenza di una esaustiva motivazione per relationem con l'elaborato del consulente, sicché - per quanto dinanzi rimarcato in aderenza alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3519/2001 cit.) si conferma l'infondatezza anche della- cennata censura proposta sotto tale profilo. III " 1 quinto ed il sesto motivo di ricorso - esaminabili -sono, invece, fondati e congiuntamente data la loro connessione debbono essere accolti. 7 Pervero l'art. 5 del d.P.R. n. 698/1994 sancisce che i benefici economici decorno dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla diversa successiva data di insorgenza del requisito sanitario>> e l'art. 3 (ultimo comma) della legge n. 18/1980 statuisce che il diritto alla indennità di accompagnamento decorre dal primo giomo del mese successivo alla data di presentazione della domanda>> (cfr. Cass, n. 2374/2001). Nella specie, essendo stata stabilita la data del 12 aprile 1994 come quella di insorgenza del requisito sanitario, la conseguente statui- zione di condanna del relativo beneficio economico deve decorrere dal 1° maggio 1994 - e non, invece, dal 12 aprile 1994 come erroncamente deciso dal Tribunale di IA nella sentenza impugnata - - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, sono da IV respingere i primi quattro motivi di ricorso, mentre vanno accolti il quinto ed il sesto motivo;
per cui la sentenza impugnata deve essere cassata e - decidendo nel merito ex art. 384 (ultima alinea del primo comma) c.p.c. poichè non sussiste la necessità di ulteriori accertamenti di fatto - va dichiarato il diritto della parte intimata alla corresponsione delle indennità di accompagnamento dal 1° maggio 1994, con la conferma della statuizione sulle spese dei due gradi del giudizio di merito contenuta nelle relative decisioni. 8 Non sussistono le condizioni per una pronunzia a favore del Ministero ricorrente di rimborso delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso;
rigetta gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito dichiara il diritto della parte intimata- all'indennità di accompagnamento dal 1° maggio 1994; nulla per le spesc del presente giudizio, mentre viene confermata la statuizione sulle spese dei due gradi del giudizio di merito contenuta nelle relative decisioni. Cosi deciso, in Roma, il giorno 4 dicembre 2002. Il Consigliere estensore De Ball Ri huon ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA. TASSA ODIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LESSª 1873 N. 533 Pridre Ferrelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 22 FEB 2003 9