Sentenza 23 maggio 2017
Massime • 1
In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, essendo connotata dal dolo specifico, ha natura soggettiva, pertanto, è applicabile al concorrente nel delitto previo accertamento che questi abbia agito con lo scopo di agevolare un'associazione di tipo mafioso o, comunque, abbia conosciuto e fatta propria tale finalità.
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- 1. Le aggravanti del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa (art. 416 bis.1 del codice penale)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 aprile 2023
Indice: A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia 2. Intimidazioni silenti, evocazione di contiguità mafiose, estorsioni ambientali B) L'AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA 3. Divergenze interpretative sulla necessità o meno, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso 4. Ulteriori profili problematici. Finalizzazione della condotta ausiliatrice 5. (Segue) Natura, soggettiva od oggettiva, dell'aggravante A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia Relativamente al diverso modo …
Leggi di più… - 2. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2017, n. 19818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19818 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2017 |
Testo completo
198 18-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/05/2017 ANGELA TARDIO -Presidente - Sent. n. sez. 1885/2017 Rel. Consigliere - MARCO VANNUCCI - REGISTRO GENERALE ROSA ANNA SARACENO N.3695/2017 ALDO ESPOSITO ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA TR nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 12/10/2016 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
sentite le conclusioni del PG MARIA FRANCESCA LOY Il P.G. chiede l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Gli Avvocati Turrisi e Cianfroni chiedono l'accoglimento del ricorso auspicabilmente senza rinvio. N RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 3 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. il Tribunale di Reggio Calabria confermò l'ordinanza con la quale, il 19 ottobre dello stesso anno, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria assoggettò ET GL a custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato della commissione: a) nel mese di gennaio 2013, del delitto di illecita commercializzazione di circa 300 kg di marijuana, aggravato dalla finalità di agevolare gli interessi della cosca di 'ndrangheta denominata "Aquino-OL", in concorso con le persone indicate nel provvedimento (artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, 80, del d.P.R. n. 309 del 1990, 7 della legge n. 152 del 1991: capo di accusa provvisorio n. 2); b) in data anteriore al 4 maggio 2013, di plurimi delitti di illecita commercializzazione, con cadenza bisettimanale, di circa 12 kg di marijuana in ciascuna occasione, aggravati dalla finalità di agevolare gli interessi della medesima cosca di 'ndrangheta, in concorso con le persone indicate nel provvedimento (artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, 7 della legge n. 152 del 1991: capo di accusa provvisorio n. 4).
2. Con sentenza n. 38328 del 13 luglio 2016 questa Corte (Sezione 5) annullò tale ordinanza essenzialmente per vizio della relativa motivazione (qualificata come "lacunosa e contraddittoria"), con rinvio al medesimo Tribunale affinché si pronunciasse nuovamente sulla richiesta di riesame cautelare.
2.1 In particolare, il giudice di rinvio avrebbe dovuto dare compiuta replica alle argomentazioni dall'indagato svolte, anche mediante memoria, in sede di riesame, aventi per oggetto: la non univoca interpretazione del contenuto della, captata, conversazione intervenuta il 22 gennaio 2013 fra PE OL (nell'ordinanza indicato come reggente, unitamente al fratello AN, della sopra indicata cosca di 'ndrangheta); la necessità di una minima contestualizzazione dell'episodio di cessione di 300 kg. di marijuana, anche per comprendere se fosse proprio tale cessione l'oggetto di tale conversazione, nella parte in cui i due si riferirono a GL, se il dato ponderale presentasse una qualche concretezza, anche ai fini della sussistenza della contestata circostanza aggravante prevista dall'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, se la sostanza stupefacente fosse stata commercializzata dalla cosca ovvero, a titolo personale, da AN EN, in ragione dei suoi rapporti di conoscenza con GL (in funzione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 159 del 1991); la ragione del diverso trattamento dal Giudice per le indagini preliminari riservato a PE OL ed AN ST per i quali venne esclusa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione degli stessi reati oggetto delle accuse provvisorie mosse a GL;
la necessità di una "minima contestualizzazione degli ulteriori episodi di acquisto, da parte di GL, di altri quantitativi di 12 kg di marijuana per un lasso di tempo che non appare sufficientemente preciso", onde stabilire se la persona indicata come GI fosse un tramite proprio con GL (escludendo la possibilità di cessioni ad altri gruppi mafiosi) e se l'epoca di tali cessioni fosse compatibile con il periodo in cui GL era detenuto e, anche in tal caso, "se le risultanze consentano di sostenere la contestazione delle aggravanti".
3. Con ordinanza emessa il 14 ottobre 2016 a definizione del giudizio di rinvio, il Tribunale di Reggio Calabria confermò l'ordinanza dispositiva della custodia in carcere.
3.1 Quanto alla contestazione, provvisoria, di concorso di GL, all'epoca dei fatti reggente della famiglia mafiosa di "Corso dei Mille" (un tempo capeggiata dal padre NC) nel mandamento di AN in Palermo, nella illecita commercializzazione di 300 kg di marijuana a lui venduti da componenti della cosca di 'ndrangheta "Aquino-OL", la motivazione dell'ordinanza è nel senso che: nel corso di, captata, conversazione intercorsa il 22 gennaio 2013, fra PE e AN OL, reggenti tale cosca, e AN ST, associato alla stessa, tali persone discussero di una rilevante quantità di sostanza stupefacente da vendere, a prezzo oscillante fra i 1.800 ed i 2.000 euro per kg., all'associazione di cui ET GL era parte (in tale conversazione non si fa cenno specifico ad una partita di 300 kg. di marijuana); nel corso di, captate, conversazioni avvenute, all'interno dell'abitazione di AN EN (che, secondo quanto risulta dall'ordinanza impugnata, ebbe in passato ad agevolare la latitanza di AN Lo GR, cugino di ET GL, del pari reggente la famiglia "di Corso dei Mille", di Palermo: pagg. 5 e 43 ordinanza), nei giorni 28 giugno, 16 luglio e 8 settembre 2013, si desume con chiarezza che EN affermò che nel mese di gennaio 2013 furono м consegnati in Sicilia 300 kg. di marijuana ai GL, in persona di RO, il cui corrispettivo non era stato integralmente pagato (risultava ancora debito pari a 50.000 euro); non risponde al vero l'affermazione della difesa dell'indagato secondo cui dal contenuto della sopra indicata conversazione del 22 gennaio 2013 N risulterebbe che ET GL avrebbe mostrato disinteresse rispetto ad ulteriori vendite di stupefacenti, risultando invece, anche in considerazione del fatto che in tale occasione ST e PE OL discussero di iniziative personali di EN, che aveva fatto pervenire ai siciliani droga di scarsa qualità mettendo in difficoltà i rapporti commerciali e le trattative in corso fra associazione calabrese ed associazione siciliana quanto alla vendita di stupefacenti dalla prima alla seconda, che l'indagato "era disinteressato alle problematiche insorte con il EN che aveva mandato periodicamente delle forniture di scarsa qualità, di cui non aveva intenzione di occuparsi ma non che fosse disinteressato agli approvvigionamenti di 2 stupefacenti provenienti dalla consorteria Aquino-OL" (pag. 44); consistenti indizi sono apprezzabil quanto alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto è ragionevole ritenere che il peso (300 kg.) della marijuana abbia superato la soglia di 1.000.000 di mg. di principio attivo;
anche la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 è del pari sorretta da gravi indizi, alla luce del contenuto delle conversazioni captate, evidenziante che la vendita di tale quantitativo di sostanza stupefacente fu da EN disposta non nel proprio interesse bensì in quello dell'associazione criminale di Marina di Gioiosa;
il diverso trattamento riservato, in sede cautelare, a OL e ST quanto al delitto in questione ha la sua spiegazione nel fatto che il contenuto delle conversazioni captate evidenzia nei confronti di costoro indizi, non qualificabili in termini di gravità, quanto agli atti da costoro concretamente compiuti in relazione alla vendita dello stupefacente (risulta che gli acquirenti erano "i GL, mentre è oggettivamente opinabile l'individuazione dei sodali che hanno curato e gestito la predetta transazione di narcotico, posto che lo stesso EN pur parlando in modo esplicito della cessione dei 300 Kg di marijuana posta in essere dalla cosca, non individua con precisione i soggetti che si sono occupati delle trattative": pag. 44).
3.2 La motivazione è poi nel senso che di segno positivo è, del pari, la prognosi di colpevolezza di GL quanto alla commissione di plurimi delitti di illecita commercializzazione, con cadenza bisettimanale, di circa 12 kg di marijuana in ciascuna occasione, avvenuti, nel periodo compreso fra gli ultimi mesi dell'anno 2012 ed il mese di maggio 2013 (dopo, quindi, 14 gennaio 2011, giorno della scarcerazione di GL per avvenuta espiazione di pena), al fine di agevolare la cosca denominata "Aquino-OL": e ciò, alla luce del contenuto, affatto esplicito in tale senso, di quanto detto da EN nel corso delle, captate, conversazioni specificamente indicate in motivazione (con particolare riferimento a quella avvenuta il 10 settembre 2013). In particolare, tanto dal contenuto delle affermazioni, captate, di EN, quanto di quello della conversazione fra OL e ST del 22 gennaio 2013, l'ordinanza evidenzia che una persona indicata come GI, non identificata, aveva partecipato, per conto dei siciliani, alle trattative relative alle vendite di stupefacente fra le due associazioni.
3.3 Secondo l'ordinanza sussiste, infine, in concreto il pericolo di commissione da parte dell'indagato di altri delitti della stessa specie di quelli oggetto di indagine, desumibile dai seguenti elementi, unitariamente considerati: le modalità delle condotte e la consistenza degli acquisti di stupefacenti sono rivelatori di "consolidati e comprovati rapporti con soggetti inseriti in via stabile nel mercato illecito del narcotraffico"; in particolare, tanto i precedenti penali, quanto le modalità di gestione del traffico illecito di stupefacenti, essenzialmente fra due associazioni di 3 stampo mafioso, evidenziano la sussistenza di solide basi organizzative e di solidi rapporti con persone stabilmente inserite in tale mercato illegale.
4. Per la cassazione di tale ordinanza GL ha presentato due ricorsi: il primo, sottoscritto dall'avvocato Luca Cianferoni, contiene quattro motivi di impugnazione;
il secondo, sottoscritto dall'avvocato AN Turrrisi, contiene tre motivi di impugnazione.
4.1 Il ricorrente ha anche depositato memoria (sottoscritta dall'avvocato Luca Cianferoni) con cui ribadisce la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. caratterizzante l'ordinanza impugnata che si è sostanzialmente sottratta agli oneri di motivazione imposti dalla sentenza di annullamento del 2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo degli atti rispettivamente sottoscritti da ciascuno dei due difensori del ricorrente la motivazione dell'ordinanza viene censurata perché, anche in violazione delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio del 13 luglio 2016 (con conseguente violazione del precetto di cui all'art. 627 cod. proc. pen.), è contraddittoria e manifestamente illogica, nella parte relativa alla prognosi di colpevolezza del ricorrente tanto nella commissione, in concorso con le altre persone indicate nel capo di imputazione provvisorio n. 2), del delitto di compravendita di 300 kg. di marijuana nel corso del mese di gennaio 2013, che in quella, sempre in concorso con le altre persone indicate nel capo di accusa provvisorio n. 4), di plurimi delitti di illecita commercializzazione, con cadenza bisettimanale, di circa 12 kg di marijuana in ciascuna occasione in data anteriore al 4 maggio 2013: e ciò, per le specifiche ragioni diffusamente illustrate in tale motivo (pagg.
1-36 dell'atto sottoscritto dall'avvocato Luca Cianferoni;
pagg.
1-30 del ricorso sottoscritto dall'avvocato AN Turrisi).
1.1 Le due, articolate, censure non meritano accoglimento, risultando dal testo dell'ordinanza impugnata, caratterizzato da motivazione in sé non contraddittoria ovvero illogica, che il giudice del rinvio ha adempiuto agli obblighi ad esso imposti dalla sentenza di annullamento emessa il 13 luglio 2016, in quanto: a) in specifico riferimento al concorso nella commissione del delitto indicato nel capo di accusa provvisorio n. 2), ha desunto i gravi indizi di colpevolezza del ricorrente essenzialmente dal contenuto delle conversazioni captate presso domicilio di EN (pagg. 39-44), evidenziando che quello della, del pari captata,conversazione intercorsa il 22 gennaio 2013 fra PE OL ed AN ST costituiva conferma indiretta (il riferimento è al prezzo di vendita di una partita di stupefacenti oggetto di trattative al tempo del colloquio in corso) della successiva consumazione del reato, avvenuta, sempre nel mese di gennaio 2013, dopo tale colloquio in favore "dei GL", dal ricorrente rappresentati;
spiegato le ragioni da cui desumere l'infondatezza dell'interpretazione alternativa del colloquio del 22 gennaio 2013 offerta dalla difesa del ricorrente (pag. 43-44); indicato specificamente le ragioni alla base della non sussistenza di gravi indizi di colpevolezza di OL e ST nel compimento di atti qualificabili in concreto come di concorso, anche solo morale, nella consumazione di tale reato, non essendo individuabili con precisione le persone che si occuparono delle trattative (pag. 44); rel b) in specifico riferimento al concorsor delitti indicati nel capo provvisorio di accusa n. 4), ha, alla luce del contenuto delle conversazioni menzionate nelle pagg. 45, 46 e 47: effettuato la sollecitata contestualizzazione temporale delle condotte, collocabili fra la fine dell'anno 2012 ed il mese di maggio 2013; riscontrato che in tale arco temporale il ricorrente non era detenuto;
precisato le ragioni secondo cui chu k vi sono gravi indizi relativi al fatto vendite intercorrevano fra la cosca calabrese e l'associazione di mafia TA (e non con altra associazione di stampo mafioso); individuato nella persona denominata GI il soggetto, "gregario" dei GL, che aveva gestito gli approvvigionamenti di stupefacente per conto dell'associazione siciliana durante i periodi di detenzione delle persone al vertice della cosca calabrese.
2. Con il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato Cianferoni e con quello del ricorso sottoscritto dall'avvocato Turrisi, il ricorrente deduce che la motivazione fondante gli affermati gravi indizi di sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 è caratterizzata da manifesta illogicità, determinante errata applicazione della disposizione di legge disciplinante tale circostanza, non avendo la stessa fatto chiarezza, come imposto dalla sentenza di annullamento, sul dato ponderale relativo alla vendita di 300 kg. di marijuana, in quanto: il riferimento è sempre fatto al contenuto della, più volte citata, conversazione del 22 gennaio 2013 in cui non v'è alcuna menzione specifica di tale quantità; la marijuana di cui è menzione nelle conversazioni non è mai stata sequestrata, sì che non è oggettivamente possibile determinare il principio attivo proprio della partita;
tale quantità non può che riferirsi al peso lordo della sostanza stupefacente, con la conseguenza che, "per diffusa esperienza forense", il principio attivo medio non può superare il 10%; dal contenuto delle conversazioni captate risulta che i calabresi avrebbero inviato in Sicilia partite di marijuana di pessima qualità.
2.1 Il motivo è infondato, avendo l'ordinanza impugnata dato argomentata risposta, nelle pagg. 44-45, all'obbligo, contenuto nella citata sentenza di annullamento del 2016, di dare "concretezza" al dato ponderale (kg. 300 di 5 marijuana) "anche ai fini della contestazione dell'aggravante", avendo, in particolare, con motivazione immune da vizi logici manifesti, evidenziato che: il dato ponderale di 300 kg. di marijuana si ricavava dal contenuto delle conversazioni captate all'interno dell'abitazione di Figliomeni, da interpretarsi in collegamento logico con quello del più volte citato colloquio del 22 gennaio 2013 (da cui risulta che le persone presenti discutevano di un consistente quantitativo di droga "da piazzare a 1800/2000 al Kg."); facendo applicazione della nozione di quantità massima di sostanza stupefacente detenibile di cui all'art. 75, comma 1- bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile (elaborati da Cass. S.U., n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, Rv. 253150) mantengono la loro validità per verificare la sussistenza della circostanza aggravante in questione (cfr., in questo senso, Cass. Sez. 6, n. 6331 del 4 febbraio 2015, Berardi, Rv. 262345); al valore per la cannabis di mg. 500 va applicato il moltiplicatore pari a 2.000 (cui si riferisce la decisione delle sezioni unite citata), con la conseguenza "che la soglia da superare è di 1.000.000 di mg. di principio attivo, cosa che può essere ritenuta certamente ragionevole, allo stato, per i fatti di cui al capo 2) attinenti alla cessione di un quantitativo pari a 300 Kg. di marijuana".
3. Con il terzo motivo, proprio tanto del ricorso sottoscritto dall'avvocato Cianferoni che di quello sottoscritto dall'avvocato Turrisi, il ricorrente deduce, in buona sostanza, che l'ordinanza ha erroneamente ritenuto probabilmente sussistente anche per lui, indicato quale gravemente indiziato di essere concorrente nella commissione del delitto descritto nel capo di accusa provvisorio n. 2), la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, nella specie riferita alla cosca di 'ndrangheta "Aquino-OL", caratterizzante specificamente la condotta di EN, che si afferma avere probabilmente agito nell'interesse di tale cosca;
con conseguente erronea applicazione anche ad esso ricorrente della circostanza aggravante di diritto speciale prevista dall'art. 7 della legge n. 2013 del 1991, in effetti riferibile al solo EN.
3.1 La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa prevista dalla citata disposizione di legge speciale ha effettivamente natura soggettiva, essendo connotata dal profilo del dolo specifico, che risulta assorbente rispetto a quello attinente alle modalità di esecuzione dell'azione che denota la diversa fattispecie aggravatrice correlata all'utilizzo del metodo mafioso;
con la conseguenza che tale circostanza di natura soggettiva si riferisce al concorrente nel delitto previo accertamento che questi abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità, in 6 applicazione del precetto contenuto nell'art. 118 cod. pen. (in questo senso, cfr., di recente, Cass. Sez. 6, n. 25510 del 19 aprile 2017, Realmuto, Rv. 270158). E' certamente vero che neli affermare l'esistenza di gravi indizi da cui desumere circostanza aggravante in discorso l'ordinanza impugnata si riferisce la specificamente alla sola persona di EN, indicando specificamente le ragioni da cui inferire che egli agi non in via esclusiva nel proprio interesse personale, bensì in quello, prevalente, della menzionata cosca (pag. 45 ordinanza). E' però altrettanto vero che: la specifica motivazione sul punto venne espressamente richiesta dalla citata sentenza di annullamento emessa da questa Corte, con cui si imponeva al giudice del rinvio di accertare "se la sostanza stupefacente fosse stata commercializzata dalla cosca ovvero, a titolo personale, da EN, in ragione dei suoi rapporti di conoscenza con GL, ciò anche ai fini dell'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91"; l'ordinanza impugnata contiene sul punto adeguata motivazione che si conforma a tale indicazione. Dal contenuto complessivo dell'ordinanza impugnata si desume peraltro con alquanta evidenza anche che la vendita di cui si discute si perfezionò probabilmente fra due associazioni per delinquere di tipo mafioso (quella siciliana e quella calabrese), con la conseguenza che, alla luce del contenuto della conversazione indicata nelle pagg. 43 e 44 dell'ordinanza impugnata, il ricorrente ebbe probabilmente presente che l'operazione era finalizzata all'agevolazione dell'associazione di Marina di Gioiosa, nel cui interesse agi EN;
con conseguente integrazione della motivazione sul punto in applicazione dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen.
4. Con il quarto motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato Cianferoni il ricorrente deduce che la motivazione dell'ordinanza determina violazione del precetto contenuto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., essendosi il giudizio relativo al pericolo di commissione da parte di esso ricorrente di altri delitti di violazione della disciplina legale degli stupefacenti, in tesi commessi fino al mese di maggio 2013, fondato essenzialmente su precedente condanna risalente nel tempo (esso ricorrente venne scarcerato il 14 ottobre 2011 per avvenuta espiazione di pena) e nonostante che fra la data di probabile commissione dell'ultimo delitto provvisoriamente contestato e quella di emissione dell'ordinanza da parte del giudice per le indagini preliminari (19 ottobre 2015) fossero decorsi più di due anni;
con conseguente mancanza in concreto del requisito dell'attualità della misura cautelare.
4.1 La censura, per come formulata, non coglie nel segno, dal momento che la pregressa condanna del ricorrente per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso costituisce uno degli elementi dall'ordinanza considerati 7 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, 11 .9 MAG. 2019 in funzione della indicazione di pericolo attuale di commissione di altri delitti della stessa specie di quelli oggetto di contestazione provvisoria;
avendo invece l'ordinanza impugnata desunto la sussistenza dell'attualità del pericolo dai seguenti elementi, unitariamente considerati (pagg. 47 e 48): GL ha ruoli di vertice nell'ambito del mandamento mafioso del quartiere AN di Palermo;
le modalità delle condotte e la consistenza degli acquisti di stupefacenti oggetto delle trattative di volta in volta svoltesi sono rivelatori di "consolidati e comprovati rapporti con soggetti inseriti in via stabile nel mercato illecito del narcotraffico"; in particolare, tanto i precedenti penali dell'indagato, quanto le modalità di gestione del traffico illecito di stupefacenti per come emerso dal contenuto delle conversazioni captate, evidenziano la sussistenza di solide basi organizzative e di solidi rapporti con persone stabilmente inserite in tale mercato illegale;
il fenomeno oggetto di indagine riguarda in buona sostanza "gruppi associativi destinati a permanere oltre e al di là della commissione delle singole transazioni illecite".
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato;
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co.
1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma il 24 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Miris Vanes Angela Tardio Marco Vannucci Anivele Purdie DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 MAG 2019 IL CANCELLIERE Stefania FALELLA