Sentenza 30 ottobre 1998
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di abuso di ufficio nella formulazione dell'art. 323 cod. pen. introdotta dall'art. 1 della l. 16 luglio 1997, n. 234 il comportamento del sindaco che, in pendenza di una richiesta di condono edilizio per una costruzione edilizia accessoria (porticato) a un precedente fabbricato abusivo sul quale veniva a inserirsi, rilasci licenza edilizia, senza i richiesti pareri e le necessarie autorizzazioni, per tale opera accessoria. Detta licenza poteva essere, infatti, legittimamente concessa solamente nel corso dell'istruttoria di apposito procedimento di rilascio di concessione edilizia in sanatoria dell'abuso preesistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/1998, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti - Presidente del 30/10/1998
Dott. AN Romano - Consigliere SENTENZA
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere N. 1452
Dott. Ugo Luigi Scelfo - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Adalberto Albamonte - Consigliere N. 27160/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal difensore (avv. Matteo Giaccari) di AV VA (nato a [...] il [...]) e in proprio da SO AN (nato a [...] il [...]) e da MA AR (nata a [...] il [...]),
avverso la sentenza 3.2.1998 della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Favalli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza 3.2.1998, in parziale riforma della sentenza 22.1.1997 del Tribunale di Taranto, riqualificava il fatto originariamente contestato a AV VA, SO AN e MA AR di cui all'art. 323 c.p. alla luce della modifica della norma intervenuta per effetto della legge 16.7.1997, n. 234, e riduceva la pena inflitta dal primo giudice a ciascuno degli imputati a mesi 4 di reclusione.
Il AV, sindaco del Comune di Maruggio, aveva rilasciato in data 6.2.1991 alla MA, in allora assessore ai servizi sociali dello stesso Comune, e al di lei marito SO, licenza per la costruzione di un porticato in aderenza ad un loro preesistente fabbricato, già costruito abusivamente, senza il preventivo obbligatorio parere dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste della Regione Puglia e senza autorizzazione del Servizio dei beni ambientali della Regione stessa.
La Corte di merito rilevava che il sindaco AV, benché a conoscenza del parere condizionato al condono edilizio della Commissione edilizia da lui stesso presieduta, aveva egualmente concesso la licenza in violazione della legge e dei regolamenti. Quanto all'elemento psicologico del reato la stessa Corte evidenziava da un lato la diretta esperienza del sindaco, architetto, nella materia e la sua posizione quale presidente della commissione edilizia;
dall'altro lato il collegamento della MA con il sindaco appartenente alla stessa maggioranza politica del Comune e l'attuazione di opere esorbitanti dai contenuti della licenza illegittimamente ottenuta.
Avverso la sentenza propongono ricorso il difensore del AV e, in proprio, il SO e la MA. Il primo si duole anzitutto del fatto che la Corte di merito abbia ignorato che la licenza edilizia ai coniugi SO-MA era stata concessa dopo che le violazioni di legge attinenti l'immobile principale erano state sanate mediante condono e prima ancora che il AV ricoprisse la carica di Sindaco;
in secondo luogo del fatto che, in base alla nuova formulazione dell'art. 323 c.p., non ricorre il requisito dell'ingiusto vantaggio patrimoniale.
Gli altri due imputati, con motivi identici, lamentano la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, a loro avviso evasiva delle ragioni poste a fondamento dell'appello contro la sentenza del primo giudice.
Il P.G. ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza proposta dalla difesa dell'imputato AV non merita accoglimento. Correttamente l'impugnata sentenza evidenzia come, soltanto in sede di rilascio di concessione edilizia in sanatoria dell'abuso pregresso e previa valutazione di merito dell'opera nel corso dell'istruttoria della pratica, poteva venire in considerazione la successiva richiesta di licenza per una ulteriore opera (la costruzione di un porticato). La semplice richiesta di condono edilizio per l'opera illegittimamente costruita non poteva autorizzare, in assenza di specifica sanatoria, la successiva opera che presupponeva necessariamente la legittimità della prima sulla quale veniva ad inserirsi.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato la Corte di merito sottolinea alcune circostanze (peraltro attinente al fatto) tali da escludere l'inconsapevolezza del AV (quali la sua professione di architetto, la sua pregressa carica di presidente della commissione edilizia comunale, la sua omogeneità politica con la MA, componente dello stesso consiglio comunale e militante della stessa parte politica).
L'intervenuta modifica legislativa dell'art. 323 c.p. in relazione alla entità della pena comporta comunque la prescrizione del reato, commesso il 6.2.1991, quindi oltre sette anni e mezzo prima dì questo giudizio.
Per quanto concerne i motivi attinenti alla coppia MA-SO, essi appaiono del tutto generici, ma in virtù del principio dettato dall'art. 587 c.p.p. - come più volte interpretato da questa Corte (da ultimo Sez. un. 23.6.1995, Cacciapuoti, RV 201.304) - l'eventuale inammissibilità dei motivi a sostegno del ricorso non opera, posto che i ricorrenti si giovano di diritto dei motivi non esclusivamente personali dedotti dall'imputato più diligente.
p.q.m.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 1999